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Agenzia delle Entrate, per i carburanti pagamenti tracciati e fatturazione elettronica

caruranti 5Con provvedimento direttoriale n. 73203 del 4/4/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali saranno gli strumenti di pagamento per l'acquisto di carburante dal prossimo luglio.

Difatti dal prossimo 1 luglio 2018 la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all'avvenuto pagamento tracciato dell'acquisto.

Ciò in forza della Legge 205/17 che ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando alla Agenzia delle Entrate la possibilità di prevedere altri strumenti.

L' Agenzia considera idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall' Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22/01/14 n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate

ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentono anche l'addebito in conto corrente. In tal modo, sono stati risolti i problemi pratico operativi che si potevano porre,in connessione con l'obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il diritto alla detrazione sull'acquisto di carburanti. Infatti, le cessioni di carburante, dal 1/7/2018, dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. La modalità di fatturazione è un onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l'acquirente.

 

Ibrida o Diesel?

Dieseloibrida

Diesel e ibrido non sono alternativi

Il Diesel non è morto e l'ibrido si affaccia sempre più anche sul mercato italiano. Il punto però è che queste due propulsioni hanno intorno a loro tanti miti da sfatare. Il primo è che non sono alternative tra loro. Sono completamente diverse, dedicate a usi e vetture differenti. Una non può sostituire l'altra. L'esempio classico è la percorrenza chilometrica: se il gasolio conviene a chi macina chilometri in autostrada, l'ibrido permette un reale risparmio solo in città. Se il primo poi è dedicato ai mezzi più grandi, dalle berline ai Suv, il secondo è compagno ideale delle citycar. Insomma, visto che non c'è molta confusione, vediamo cinque motivi per comprare una vettura a gasolio e cinque invece per rivolgersi all'ibrido.

Chi consuma meno 

Partiamo dal fiore all'occhiello della propulsione a gasolio. Per loro natura i motori Diesel sono più efficienti dei benzina e hanno un rendimento più alto. Insomma, consumano meno ed emettono meno Co2.

Non sparirà

Proclami politici a parte, secondo gli esperti il diesel non sparirà nei prossimi dieci o quindici anni. Anche il bando da città e centri storici è insensato: le regolamentazioni e le normative locali finora considerano il divieto per tutti i Diesel esclusi gli Euro 6. Difficile bloccarli visto che inquinano molto poco, emettono meno Co2 dei motori a benzina e hanno filtri molto efficienti nel trattenere il particolato.

Il più robusto 

Il motore a gasolio è molto più robusto e affidabile dei motori a benzina. Costa di più ma garantisce chilometraggi più alti arrivando a percorrere anche 300mila chilometri.

Per chi percorre tanti chilometri

Le vetture a gasolio sono il mezzo d'elezione per chi percorre tanti chilometri. Il prezzo più alto rispetto ai benzina è ammortizzato solo se si viaggia molto in autostrada, magari a velocità sostenuta.

I vantaggi dell'ibrido

L'ibrido non è un'alternativa al Diesel, è un'altra cosa. La miscela benzina-elettrico è pensata per mezzi e tipi d'utilizzo completamente differenti rispetto al gasolio. La prima regola è che l'ibrido è conveniente solo per chi fa tanti chilometri in città. Solo lì il motore elettrico potrà funzionare abbattendo consumi ed emissioni. In autostrada, a velocità sostenuta, il vantaggio è relativo. A lavorare sarà solo il propulsore termico ed è come avere una normale vettura a benzina.

Il dilemma manutenzione

Mito da sfatare: nonostante il doppio sistema, le ibride non hanno bisogno di maggior manutenzione di Diesel e benzina. La parte termica infatti è tale e quale a quella delle vetture tradizionali mentre la parte elettrica ha bisogno di una manutenzione minima.

Il più affidabile

L'affidabilità dell'ibrido è uguale a quella dei propulsori termici. Dopotutto, se l'elettrico smette di funzionare ci si ritrova con una normale auto a benzina.

Micro, Mild e Full Hybrid

Micro, Mild e Full (Micro, medio e pieno) sono i tre aggettivi che contraddistinguono le taglie del sistema di trazione elettrico. Il Micro Hybrid permette solo pochi chilometri solo a elettroni mentre il Full Hybrid garantisce una buona percorrenza in solo elettrico fino a 80 km/h. Va da sé che, per chi percorre molti chilometri in città, la reale convenienza dell'ibrido si ha solo nei Full Hybrid.  

Fonte: Corriere della Sera

ROTTAMAZIONE PARZIALE PER LE MULTE

MULTE

Rottamazione delle multe sì, rottamazione delle multe no. Rispetto alle voci circolate, alla fine dal cosidetto decreto fiscale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, sono state esplicitamente escluse "le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada" (oltre che "le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato", i "crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti" e "le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna").

Per le multe stradali iscritte a ruolo, però, un beneficio c'è: la possibilità di non pagare gli interessi.

Rateazione in quattro rate.  Il condono Equitalia 2017 è una nuova misura inserita nella Legge di Stabilità 2017 che prevede una sanatoria, o meglio, una rottamazione cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2016, termine cambiato a seguito dell'approvazione di un emendamento di modifica presentato nel corso dell'esame di conversione di legge decreto 193/2016 dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Sulla base del nuovo testo di legge, conversione decreto 193/2016 condono Equitalia, è stato così modificato:

  1. Concessa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
  2. La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
  3. Concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
  4. In caso di condono rateizzato, l'ultima rata dovrà essere pagata entro settembre 2018.
  5. Il numero delle rate della rateizzazione condono passa da 4 o 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.

Fonte:  Quattroruote

Multe stradali notificate con PEC

MULTE

Dal mese di febbraio, agli agenti di commercio e a tutti gli automobilisti che ne possiedono una, le notifiche delle multe avverranno prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Riceveranno, quindi, la sanzione dell'infrazione al codice della strada per mail. L'arrivo sulla Pec rende la multa un atto "notificato e conoscibile" all'automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente. La multa via PEC dovrà essere pagata.

Come può la Polizia sapere se l'automobilista che ha commesso l'infrazione possiede una PEC? 

La Centrale o il posto di polizia, sono tenute a cercare la Pec dell'automobilista sanzionato nei "pubblici elenchi cui abbiano accesso". La e-mail che la Polizia invierà avrà, come oggetto: "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada". La e-mail dovrà contenere tutti i dati e le informazioni utili per esercitare la difesa.

Molto delicato è il tema della notifica. In sostanza, non conta se l'automobilista sanzionato consulti la sua Pec, non conta se è stato letto o meno il messaggio. La Polizia invia la multa via e-mail e conserva nei suoi archivi il documento elettronico che prova l'invio e un secondo documento, che dimostra l'avvenuto arrivo sulla Pec del sanzionato. Questa procedura costituisce "piena prova dell'avvenuta notificazione". Se non sono visti la Pec e i messaggi, la multa si intende comunque consegnata, notificata.

Se questa procedura di invio elettronico della multa fallisse per colpa del destinatario, la Polizia stamperà "il verbale di contestazione" e "l'avviso di mancata notifica". A quel punto spedirà la multa all'automobilista in modo tradizionale. Le spese dell'invio saranno, per intero, a carico del destinatario.

 

da: Usarci Genova

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Il super autovelox che multa anche chi guida al telefono

Foto Vigile

Lo strumento che sta sperimentando la polizia stradale in Sardegna e nel Lazio ha una telecamera che filma i veicoli a 1,2 chilometri di distanza e controlla non solo la velocità ma inquadra il guidatore e "vede" se usa il telefonino e le cinture di sicurezza.

Sembra un telelaser "normale". Uno di quelli che, da anni, sono utilizzati dalle forze di polizia sulle strade italiane ma, in realtà, è un'evoluzione tecnologica da "grande fratello" perché ha una telecamera incorporata che registra tutto quello che "vede". Si chiama Telelaser Trucam e, da qualche settimana, lo sta sperimentando la polizia stradale sulle strade più pericolose del Lazio come la Pontina e della Sardegna come la Statale 131 nel tratto Oristanese.

Come funziona E' una vera e propria mannaia per gli automobilisti indisciplinati al volante perché non si limita a rilevare l'infrazione di velocità ma la filma - istante per istante - e poi la archivia in un hard disk, protetto e capiente (oltre 10 mila file), per la successiva verbalizzazione. Così, tra l'altro, i ricorsi al prefetto o al giudice di pace - per eventuali errori di misurazione - saranno sempre più complicati: il video è video. A differenza degli autovelox attualmente in uso, ad esempio, inizia a riprendere l'infrazione già a un chilometro e duecento metri di distanza e non dal passaggio davanti alla postazione a bordo strada. Questo è possibile grazie al potente raggio laser e al sensore Ccd ad alta definizione della telecamera. Una volta puntato il telelaser sul mezzo, l'agente può vedere sul monitor touchscreen, praticamente all'istante, la velocità alla quale viaggia. Non solo: grazie alla capacità di zoom della telecamera è mostrato anche se il conducente e i passeggeri hanno le cinture allacciate o se il guidatore si stava distraendo utilizzando il telefonino.

La contestazione immediata Grazie a questa capacità di rilevamento a lunga distanza - se le condizioni di traffico e di sicurezza sono adeguate sia per i viaggiatori sia per i poliziotti - si procede al fermo immediato del veicolo e alla contestazione delle infrazioni: il video è video. Inoltre gli uomini della stradale, dalla lettura della targa, potranno acquisire tutti i dati della vettura e così verificare se è assicurata regolarmente, se ha superato positivamente la revisione o se è rubata. In più, per massimizzare la precisione nella verbalizzazione c'è la geolocalizzazione del veicolo attraverso Gps.

L'utilizzo di notte e per i sorpassi  Non ci sarà scampo neanche di notte per chi viola il codice della Strada: il rilevamento può funzionare anche quando cala il buio perché lo strumento ha un flash a infrarossi. Senza considerare che il software consente di "pizzicare" anche chi è in fase di sorpasso sulla corsia opposta e di distinguere le automobili dai camion e dalle moto calcolando, in tempo reale, il limite di velocità imposto dal codice della strada per ciascuno di questi mezzi. Infine, questo sistema può essere anche inserito all'interno di una postazione fissa. E sono già 382 i comandi delle polizie locali che presto lo utilizzeranno: da Nord a Sud senza distinzione.

L'aumento degli incidenti Innovazioni che, si spera, contribuiranno a scoraggiare i comportamenti scorretti degli italiani al volante. Nel 2015, secondo gli ultimi dati forniti dal rapporto Aci-Istat, se si guarda la classifica dei comportamenti errati più frequenti ci sono proprio la guida distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le violazioni al codice della Strada più sanzionate dagli agenti sono proprio l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono cellulare alla guida. Sempre secondo il rapporto Aci-Istat, si sono verificati 174.539 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.428 vittime e 246.920 feriti. Per la prima volta dal 2001 sono aumentati i morti (+1,4% sull'anno precedente) e mentre nel nostro Paese ci sono 56 decessi per ogni milione di abitanti, nel resto dell'unione Europea sono 52. Un dato che relega la Penisola al quattordicesimo posto di questa triste graduatoria, dietro a Germania (42,8), Spagna (36,3) e Svezia (26).

Fonte:  Alessio Ribaudo - Corriere.it

 

 

Auto aziendale, istruzioni per l'uso

auto aziendale

Il conducente di un veicolo intestato a una società non è tenuto a dimostrare, se l'utilizzo è occasionale, la sua dipendenza dall'impresa. Ma l'impiego improprio determina una violazione delle norme fiscali.

Dal punto di vista della circolazione, non è previsto alcun obbligo, per il conducente di un veicolo aziendale, di dimostrare la sua dipendenza dalla società a cui è intestato il mezzo. Ciò implica che le auto aziendali possono essere guidate da chiunque senza particolari formalità. Se però una vettura è stabilmente nella disponibilità di un sogge, tto diverso dall'intestatario (per più di 30 giorni), scatta l'obbligo previsto dall'articolo 94 comma 4 bis del Codice della strada, che prevede la cosidetta intestazione temporanea, cioè l'annotazione nell'Archivio nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile, e in alcuni casi anche sulla carta di circolazione, del nome della persona (fisica o giuridica) a cui la vettura è di fatto affidata.

Questa formalità si applica non solo ai dipendenti, ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda. E, a maggior ragione, alle persone che non hanno alcun rapporto con essa. A seguito della domanda d'intestazione temporanea, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nell'Anv, dichiarazione che, comunque, non è obbligatorio avere a bordo del veicolo. Ma mentre l'annotazione del nome dell'utilizzatore nell'archivio della Motorizzazione è obbligatoria in ogni caso, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto solo per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 nei confronti di persone estranee all'azienda. Sono esclusi da quest'obbligo, dunque, i veicoli in fringe benefit, quelli destinati a utilizzo promiscuo (per esempio, quelli impiegati per esercitare attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione oppure nel tempo libero) e quelli nella disponibilità di più dipendenti. Tutto ciò dal punto di vista del Codice della strada, cioè della circolazione.

Nel caso di veicoli aziendali, però, rileva l'aspetto fiscale. Se, per esempio, la vettura usata dal lettore è considerata, fiscalmente, come auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio, i costi, comprese le spese di gestione (assicurazione, manutenzione e straordinaria ecc.) sono dedotti dell'80% (nel limite di 25.822,84 euro se la macchina è acquistata in proprietà o in leasing, nel limite di 5.164,57 euro se è a noleggio a lungo termine). L'Iva, invece, è detratta al 100%. E' chiaro che l'utilizzo del mezzo da parte di soggetti non riferibili all'azienda determina la violazione della normativa fiscale, visto che per una "normale" auto aziendale, cioè non in uso ad agenti e rappresentanti di commercio e non in uso promiscuo al dipendente, la deducibilità dei costi scende al 20% (nel limite di 18.075,99 euro se la vettura è acquistata in proprietà o in leasing, nel limite di 3.615,20 euro se, invece, è a noleggio a lungo termine) e la detraibilità dell'Iva si abbassa al 40%. 

Mario Rossi

Fonte: QUATTRORUOTE

La revisione

revisione auto

Tempistiche e sanzioni

Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento. Nel regolamento stesso sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento che devono essere periodicamente controllate durante la revisione auto. Particolare attenzione viene posta ai pneumatici, ai sistemi equivalenti, alla frenatura, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, alla limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. La revisione  auto periodica mira quindi ad accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge.

Revisione delle auto, ogni quanto farla?

La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori. La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Sanzioni

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. In tal caso è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.

 

Gomme invernali, molti automobilisti non sono pronti al cambio

gomme invernali

Arriva l'inverno e si fa il cambio armadio. Si tirano fuori cappotti e scarponcini e... si sostituiscono anche i pneumatici. Ma ci sono automobilisti che non sanno esattamente cosa preveda la legge, o che non conoscono le diverse tipologie di pneumatici disponibili sul mercato,né le relative caratteristiche in termini di sicurezza, comfort ed emissioni. E' quanto emerge da una recente ricerca commissionata da Goodyear sugli abitanti dellle regioni del Nord Italia.

Utilizzare i pneumatici più adatti in base alle stagioni consente non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma anche di beneficiare di maggiori livelli di sicurezza: la mescola di un pneumatico estivo in inverno si irrigidisce con il freddo e, di conseguenza, diminuisce la garanzia di sicurezza (spazio di frenata in caso di pioggia: +15%; in caso di neve +50%). Le mescole e i disegni dei pneumatici invernali sono stati concepiti per affrontare al meglio le tipiche condizioni di questi mesi: forti piogge, asfalto freddo, lievi o intense nevicate, ghiaccio. E se la conoscenza dei pneumatici invernali sembra ormai diffusa (nonostante un sorprendente 11% di intervistati che ancora non li conoscono), il loro corretto utilizzo ancora non lo è.

Secondo la ricerca Goodyear, infatti, nelle regioni del Nord Italia, ben il 41% degli automobilisti non sa che le ordinanze entrano in vigore dal 15 novembre al 15 aprile e che la sostituzione può essere effettuata tra il 15 ottobre e il 14 novembre. Inoltre, 1 su 2 ha ammesso di aver mantenuto anche in estate i pneumatici invernali, esponendosi al rischio di sanzioni e sacrificando sicurezza e prestazioni. Le mescole invernali non sono adatte alle temperature estive, con la conseguenza di allungare lo spazio di frenata.

A partire dal 15 novembre è obbligatorio aver equipaggiato la propria vettura con pneumatici invernali, ma quasi la metà degli intervistati (47%) non sa che un pneumatico invernale, per essere definito tale, deve essere identificato dalla marcatura M+S, cioè Mud + Snow (fango + neve).

Dalla ricerca emerge poi che 1 automobilista su 3 (31%) ignora l'esistenza del pneumatico "4 stagioni", un valido compromesso che permette di dotarsi di un unico treno di pneumatici, conla garanzia di poter affrontare anche le condizioni tipicamente invernali e poter viaggiare sicuri e in ottemperanza alle normative. Questa scelta consente praticità e risparmio soprattutto per chi possiede un'auto di piccola-media cilindrata (tipicamente la seconda auto di famiglia) e percorre pochi chilometri (<10.000), prevalentemente in città.

Per capire quali siano i pneumatici più adatti in base alle proprie esigenze, è possibile visitare la piattaforma www.letuegomme.it che suggerisce, in base alle proprie abitudini, la scelta migliore tra doppio treno di gomme (estivo + invernale) e 4 stagioni.

 

Fonte: www.auto.it

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Cosa sono le targhe di prova e a chi possono essere rilasciate

TARGHE DI PROVA

La targa prova è un tipo di targatura che si utilizza per uno scopo particolare e temporaneo ed è utilizzabile per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Tali veicoli non devono essere muniti della carta di circolazione, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova che può essere rilasciata ai seguenti soggetti:

alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

- ai loro rappresentanti, agenti di vendita, concessionari e commissionari;

ai commercianti autorizzati di tali veicoli;

alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamenti di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione;

agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L'autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. o dalle imprese di Consulenza Automobilistica abilitate al servizio, ha validità annuale e può essere rinnovata previa verifica di requisiti necessari. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di delega. Assicurare una targa prova è possibile tramite le compagnie tradizionali, che provvederanno, ognuna con la propria tariffa, a fornire i preventivi a chi dimostra di avere la documentazione in regola. 

 

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