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Rapporto di Agenzia

Il prossimo anno compirò 65 anni e in conformità al periodo transitorio previsto dal regolamento Enasarco avrò la possibilità di chiedere la pensione. Devo comunicarlo alle mie attuali mandanti? Posso continuare regolarmente l'attività?

espertorisponde

 

Nel caso di conseguimento della pensione Enasarco l'agente non è tenuto a comunicare alcunché alle proprie rappresentate.
Il rapporto di agenzia continua regolarmente e da quel momento l'agente ha la possibilità quando lo desidera, di comunicare la disdetta con disponibilità al preavviso e di ottenere l'indennità suppletiva di clientela.
Ciò in conformità dei vigenti Aec sia Industria come pure Commercio.
Non ci sono decurtazioni se non quelle fiscali conseguenti alla sommatoria dei vari redditi.

Massimo Azzolini

L'indennità per lo scioglimento del rapporto

espertorisponde

 

In caso di risoluzione del contratto di agenzia da parte della ditta preponente il compenso per l'attività di coordinamento rientra nella base di calcolo delle indennità di cessazione del rapporto?

L'art. 10, comma 3, dell'A.E.C. 30.07.2014 dispone che l'indennità di scioglimento del contratto (in tutte le componenti: indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica) "sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte".

Dal tenore della disposizione contrattual-collettiva si ricava che anche le somme corrisposte per l'attività di coordinamento degli agenti devono essere considerate ai fini del calcolo dell'indennità di scioglimento del contratto. E' irrilevante sotto questo profilo che si tratti di un compenso corrisposto in forma non provvigionale.

Massimo Azzolini

Durata del periodo di prova

espertorisponde

 

Desideriamo sapere se il periodo di prova con l’ agente può essere esteso fino a  9 o 12 mesi.

La durata del periodo di prova non è indicata nell’Accordo Economico Collettivo e pertanto si seguono criteri offerti dalla giurisprudenza. In particolare la Cassazione afferma che la durata deve essere limitata al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere un’adeguata valutazione dell’gente e della sua attività. Di norma il periodo è di 6 mesi, riducibile a 3 o, eccezionalmente, elevabile ad 1 anno. Quest’ultimo caso può verificarsi quando lo richiedano le condizioni del mercato, la natura dei prodotti, l’organizzazione di vendita (per es. aziende che operano attraverso due campagne stagionali all’anno ). Nulla vieta comunque alle parti di determinare la durata a loro discrezione; si potrebbe però verificare che l’agente, in caso di recesso durante il periodo di prova, lo impugni chiedendo che, in conseguenza della nullità del patto stesso, il rapporto sia dichiarato definitivamente costituito con obbligo della ditta di pagare l’ indennità sostitutiva del preavviso.