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Rapporto di Agenzia

Il decreto ingiuntivo nelle controversie (2)

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Molto spesso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e convenire in causa le loro mandanti.

Poiché tale percorso può presentare tempi di soluzione non brevissimi, è molto importante valutare la possibilità di seguire procedure alternative, come ad esempio il ricorso per ingiunzione. Attraverso tale procedimento l'agente può chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo avente per oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze.

Il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme può essere richiesto quando l'agente ha in mano una documentazione da cui si può desumere in modo certo l'ammontare del suo credito. Il caso più frequente è quello in cui l'agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali oppure la mandante ha formulato e inviato all'agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, secondo il quale "l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere".

Il decreto ingiuntivo, oltre ad essere utilizzato per il pagamento di somme, può essere richiesto per ottenere la consegna da parte della mandante della documentazione contabile necessaria per la determinazione delle spettanze dell'agente.

Il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti è previsto sia dal codice civile che dagli accordi economici collettivi. L'articolo 1749 del codice civile stabilisce infatti che è un diritto irrinunciabile dell'agente ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni a lui liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili della mandante.

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La disdetta per giusta causa

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Potrebbe essere un sistema utile per cessare il rapporto con effetto immediato senza dover effettuare il periodo di preavviso, ma vanno verificate con precisione le ragioni per evitare che l'eventuale ricorso in giudizio non ne sancisca l'insussistenza.

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Gravidanza e puerperio negli AEC - art. 13

GRAVIDANZA
L'Accordo Economico Collettivo 2014 ha aumentato da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del rapporto (all'interno del quale deve collocarsi la data del parto) che l'agente o rappresentante può chiedere in caso di gravidanza e puerperio, durante il quale la mandante non può procedere alla risoluzione del rapporto.
 
L'agente, inoltre, può chiedere la sospensione del rapporto nei seguenti casi: 

- adozione o affidamento di minore; in tale ipotesi entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;

interruzione della gravidanza ex L. 194/1978; in questo caso il contratto potrà essere sospeso (su richiesta dell'agente) per un periodo massimo di cinque mesi.

 
 

Il contratto internazionale e la lettera di credito

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Sempre più frequentemente ci viene richiesto di fornire assistenza contrattuale a nostre aziende che intendono avviare rapporti commerciali con clienti esteri, complice anche e sopratutto la recessione che attanaglia il nostro paese che pare non favorire gli scambi commerciali.
La voglia di estero va sicuramente incentivata senza, però, non sottovalutare quelli che potrebbero essere i rischi contrattuali e di credito sottostanti.
È, infatti, bene sapere che alla base di ogni intesa contrattuale vi deve essere un contratto redatto in modo chiaro, sintetico e possibilmente sicuro, posto che in caso di contestazione l'imprenditore deve poter fare valere le proprie ragioni in Italia al fine così di ottenere una pronuncia giudiziale in tempi brevi e certi; diversamente si dovrebbe affrontare una controversia giudiziale all'estero con tutto ciò che questo potrebbe comportare in termini di costi e tempi.
Fondamentale, quindi, nel contratto prevedere la competenza del tribunale e la norma di diritto sostanziale di riferimento applicabile.
Una volta stabilita la regola processuale applicabile si dovrà prevedere anche la modalità di pagamento che dovrà garantire l'imprenditore da spiacevoli sorprese.
A questo riguardo una modalità che viene suggerita è la lettera di credito irrevocabile, nulla di difficile ma anche a questo riguardo tale strumento andrà "maneggiato" con la massima attenzione.
Volendo esemplificare, e riservando gli aspetti tecnici ai professionisti incaricati dall'imprenditore, la lettera di credito, che dovrà essere rilasciata nella forma irrevocabile, costituisce un impegno di pagamento che le banche prescelte dall'imprenditore e dal cliente dovranno osservare. In particolare la banca si dovrà impegnare a soddisfare il credito sol con la verifica dell'esatta rispondenza dei documenti, si parla difatti, nel gergo tecnico, di credito documentario.
Questo sta a significare che l' unica verifica che la banca sarà tenuta ad effettuare sarà solo in relazione alla regolarità dei documenti, ad esempio: fattura, bolla di consegna, polizza di carico, ecc..; una volta verificata la regolarità della documentazione e la tempistica concordata, si dovrà provvedere al pagamento e si dovrà, quindi, prescindere dal merito quale circostanza sottostante all'emissione della documentazione, insomma una sorta solo di controllo di legittimità.
Fondamentale, quindi, verificare i documenti che dovranno essere poi riconosciuti e confermati dalla banca chiamata al pagamento; opportuno quindi farsi rilasciare in copia la bozza di lettera di credito e i documenti a corredo. Diversamente, altre modalità di pagamento individuate dalle parti esporrebbero l' imprenditore ad un rischio di insoluto sopratutto quando la relazione commerciale è occasionata dal web senza che vi sia una storicità del rapporto (cliente di vecchia data) che possa in qualche modo costituire un'implicita garanzia.

Avv. Pierluigi Fadel

 

La contrattazione collettiva, è sempre attuale?

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La contrattazione collettiva, in questo caso parliamo di AA.EE.CC., ha una funzione importantissima ed indispensabile nel processo del rapporto tra mandante ed agente. Essa viene stipulata e sottoscritta tra i sindacati delle aziende (Confindustria, Confcommercio, Confapi...) ed i sindacati degli agenti commerciali.

A differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, dove la contrattazione collettiva è inesistente, in Italia la negoziazione sindacale riveste un enorme valore ed una vera necessità vista la poca chiarezza delle norme, la lungaggine delle fasi giudiziarie e la scarsa propensione dei giudici verso l'agente, che viene ritenuto spesso un imprenditore al pari della mandante.

Per questi motivi la contrattazione collettiva spesso è già obsoleta nel momento della sua sottoscrizione. Nell'universo del rapporto di agenzia vi sono di fronte due opposti interessi:

  • da una parte la mandante con la continua ricerca di abbattimento dei costi, di aumento degli utili e costante ricerca di controllo del lavoro dell'agente;
  • da una parte l'agente con la sua propensione all'autonomia e all'incremento dei propri introiti.

Pensare anche solo lontanamente che le due figure possano in qualche modo trasformarsi da controparti a partner è pura utopia, occorrerebbe un salto culturale ideologico che in pochissimi sarebbero disposti a fare. Ma andiamo con ordine. Quali sono gli aspetti controversi di questo rapporto? Da una parte la mandante ha molta difficoltà ad accettare l'agente come lavoratore autonomo, volendo per sua natura dare indirizzi e controllare tutto l'operato; dall'altra l'agente, in quanto tale, essendo libero di agire in piena autonomia, non vuole essere legato da lacci e lacciuoli, anche perché è pagato solo per ciò che veramente produce. La mandante vorrebbe interpretare le norme a proprio piacimento; ritiene che il codice civile sia dalla sua parte quando stabilisce "l'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute"; pretende che l'agente "obbedisca" a tutto ciò che gli impone, servendosi di contratti capestro e richiedendo rapportini su ogni singola visita, elenco dei clienti visitati e dei motivi per cui il cliente non ha acquistato o ha acquistato poco; vorrebbe inoltre conoscere con largo anticipo l'itinerario che l'agente ha predisposto per quel tale giorno, oltre ai nomi dei clienti che andrà a visitare.

E' pur vero che l'AEC esclude tassativamente tutto ciò. L'art. 1 infatti, al quinto capoverso recita: "... senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante...".

Ben sappiamo però come i contratti sottoscritti siano pieni di articoli vessatori che, anche se nulli da un punto di vista giuridico, riescono comunque a condizionare l'operato dell'agente con la continua spada di Damocle: "se non ti sta bene te ne vai". E conosciamo purtroppo quanto sia difficile in questa nazione trovare un altro mandato. Ma vi è molto di più. Alcuni agenti stanno ricevendo in "dono" dalle mandanti tablet o Ipad, per poter comunicare in tempo reale con la casa madre, controllare il magazzino, inviare ordini, emettere bolle di consegna, ed in alcuni casi, emettere anche la fattura.

In realtà le motivazioni di tanta attenzione da parte delle mandanti sono due: la prima è quella di trasferire all'agente alcuni compiti che in passato venivano svolti all'interno dell'azienda, come quello di compilare la scheda cliente, inserire l'ordine, controllare il magazzino con notevole risparmio economico all'azienda e maggiori oneri per l'agente; la seconda è quella di controllare e conoscere ogni spostamento dell'agente, ogni sosta, i tempi di visita, i luoghi. Esiste inoltre un'applicazione che, se attivata negli strumenti digitali, permette all'azienda di monitorare l'attività dell'agente 24 ore su 24, allo scopo di intimorirlo.

Queste modalità sono vietate, ma spesso il soggetto sottoposto a questa specie di "mobbing" è un agente monomandatario, quasi sempre con patto di non concorrenza post contrattuale, per uno o due anni, lo pone in una situazione di vera e propria sudditanza.

Questi sono alcuni dei motivi per cui la contrattazione cerca di intervenire e regolamentare i vari aspetti, ed ecco perché la partecipazione degli agenti alla vita sindacale e la loro adesione sono sempre più fondamentali.

Giovanni Di Pietro

 

Consigliabile il periodo di prova

E' diffusa la convinzione negli agenti che il periodo di prova inserito nel contratto contenga un pregiudizio di sfiducia e anche il proposito di sfruttare per un periodo di tempo le conoscenze dell'agente per acquisirne la clientela e poi chiudere il rapporto. In genere l'accetta, volentieri o obtorto collo, l'agente agli inizi mentre l'agente esperto tende ad attribuirlo alla tirannia del più forte. Ma è proprio così ? Vediamo il  caso di un agente che ha stipulato un contratto di agenzia con una nuova casa mandante. Come spesso accade, grandi bei discorsi iniziali, grandi promesse, grandi opportunità di sviluppo, grandi guadagni.

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Art. 10 - 11 Indennità Meritocratica

MERITOCRATICA

L'indennità meritocratica è la terza componente del sistema delle indennità di fine rapporto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014.

Rispetto al FIRR e all'indennità Suppletiva di clientela, le quali vengono corrisposte all'agente a prescindere dall'aumento del giro d'affari e sono calcolate in misura percentuale sui guadagni provvigionali corrisposti all'agente, l'articolo 10 al capo III) del nuovo accordo, specifica che l'indennità meritocratica è dovuta se:

l'agente o rappresentante abbia apportato alla preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.

 

Il nuovo AEC lascia sostanzialmente inalterati il FIRR e l'indennità suppletiva ma incrementa sensibilmente l'indennità meritocratica.

Il nuovo criterio di determinazione introduce un sistema di calcolo estremamente complesso, che prevede come base di calcolo la differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali.

Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima dei vantaggi che il preponente continuerà a ricavare dall'attività dell'agente nell'arco di un periodo (di "prognosi") che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).

La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni.

Se l'indennità meritocratica risultante dopo i conteggi è inferiore alla somma FIRR + ISC (indennità suppletiva di clientela), vengono corrisposte all'agente solo queste ultime; se l'indennità meritocratica risulta superiore alla somma FIRR + ISC, le sostituisce.

Per i rapporti di media durata l'AEC 2014 riconosce cifre più elevate rispetto al precedente AEC, e quindi più vicine a quelle dell'art. 1751 c.c. Al tempo stesso, però, il sistema di calcolo dell'AEC 2014 non tiene conto dell'apporto della clientela, ma solo dell'incremento del fatturato. E non premia adeguatamente l'agente che abbia sviluppato una notevole clientela in tempi brevi.

 

L'accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati  prima del 1° gennaio 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017. 

 

 

Esclusiva senza indicazione di zona (2)

fiducia 1La rlevanza del patto di esclusiva e la mancata indicazone della zona.

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione (N° 20322 del 4.09.2013 e N° 9226 del 23.04.2014), riguardanti l'esclusiva e la mancata indicazine della zona, ci permettono di analizzare i contenuti dei due istituti e le conseguenze della mancata indicazione della zona nei contratti e/o una eventuale imprecisa definizione.

Vediamo intanto cosa prevede il Codice Civile in merito. L'art. 1742 specifica che l'agente può promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, che costituisce un elemento essenziale del contratto di agenzia. La giurisprudenza si è espressa in passato con orientamenti diversi, ritenendo talvolta che la mancata indicazione della zona nel contratto poteva essere sostituita dall'individuazione di fatto nell'attività dell'agente; altre sentenze ritenevano invece che la mancanza poteva far venire meno la qualifica del rapporto come di agenzia, declassandolo a semplice rapporto di procacciamento di affari. 

L'art. 1743, diritto di esclusiva, vieta al preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; parimenti iinibisce all'agente la possibilità di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese concorrenti. 

Il Codice Civile non è esplicito al riguardo, ma la giurisprudenza si è espressa unanimemente nel ritenere il diritto di esclusiva elemento naturale del contratto ma non essenziale: ciò significa che può essere derogato per espressa volontà delle parti (Cassazione N° 17063 del 5.08.2011).

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Art. 9 Indennità di mancato preavviso

Contratto 4

Non solo provvigioni ma anche corrispettivi spettanti

"Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso..."

L'Accordo Economico Collettivo settore Industria  del 2014 introduce una sostanziale novità rispetto al precedente AEC 2002. La nuova formulazione della norma stabilisce infatti che il calcolo dell'indennità prevista in sostituzione del preavviso venga computato tenuto conto di tutte le somme maturate (non più solo di quelle liquidate) dall'agente in dipendenza del contratto di agenzia, ivi compresi, dunque, le provvigioni e gli "altri corrispettivi" maturati dall'agente, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, intendendo quindi anche non eventualmente liquidati ma spettanti.

Il nuovo AEC 2014 prescrive molto chiaramente che nel calcolo dell'indennità di mancato preavviso si tenga conto non solo delle provvigioni maturate ma anche dei premi e/o dei compensi ulteriori.