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Rapporto di Agenzia

Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto all'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

espertorisponde3Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto al'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

Ai sensi dell'art. 1751 c.c. l'indennità per la cessazione del rapporto non spetta quando è l'agente a recedere dal contratto. E' fatto salvo il suo diritto soltanto nel caso in cui tale recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, oppure all'agente stesso (età, infermità o malattia) per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività. L'Accordo Economico Collettivo del settore commercio 16.02.2009 conferma l'esclusione dell'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente, ma, se il rapporto è in corso da almeno un anno, esse sono ugualmente dovute quando ad indurre l'agente stesso alle dimissioni siano state l'invalidità permanente e totale, il conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata enasarco o inps, oppure circostanze attribuibili al preponente. L'Accordo Economico del settore industria 30.07.2014 fa salvo il diritto all'indennità, sempre nel caso in cui il rapporto sia durato almeno un anno, quando le dimissioni siano dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente oppure siano conseguenti ad invalidità permanente e totale, ad infermità e/o malattia che non consenta la prosecuzione del rapporto, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco o Inps.

 

Calcolo FIRR

espertorisponde

 

Vorrei sapere su quali somme viene effettuato il calcolo del FIRR. La mia ex ditta non intende riconoscermi l'indennità sulle provvigioni che mi ha liquidato successivamente alla chiusura del rapporto, è corretto?

 Il calcolo dell'indennità FIRR deve essere effettuato su tutte le provvigioni maturate e  liquidate fino al momento della cessazione del rapporto; su tutte le somme percepite dall'agente nel corso del rapporto e su quelle per le quali al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte. 

 

 

E' confermato che non paga IRAP l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge solo mansioni esecutive?

espertorisponde3

 

La questione dell'IRAP per gli agenti di commercio è un argomento sempre aperto e in continua evoluzione: dagli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione sembrerebbe che l'autonoma organizzazione, requisito base per l'assoggettamento ad IRAP di un agente, non sussista qualora questi si avvalga, all'interno dell'impresa familiare, di un collaboratore che svolga mere funzioni di segreteria ed adempimenti amministrativi.

Ciò premesso, vi è da rilevare che nella maggior parte dei casi l'impresa familiare viene costituita con l'intento di abbattere il reddito imponibile dell'agente, dividendolo tra lui e i collaboratori dell'impresa stessa. Per ottenere questo risultato vengono solitamente attribuite delle quote di partecipazione elevate (comunque nel limite del 49%) ai collaboratori familiari.

La normativa fiscale, tuttavia, sancisce che le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare di competenza dei collaboratori debbano essere commisurate all'effettiva attività svolta dagli stessi per l'impresa familiare (fermo restando il limite del 49%). 

Alla luce di ciò, se un collaboratore svolgesse soltanto funzioni di segreteria, sarebbe inverosimile attribuire a lui una quota di partecipazioneagli utili elevata e quindi, se da un lato in tale situazione l'impresa familiare probabilmente non sarebbe assoggettabile ad Irap, dall'altro non sarebbe possibile ottenere un consistente abbattimento della tassazione del reddito.

Massimo Azzolini

Preavviso nel contratto di agenzia

espertorisponde3

 

In quali casi di recesso non sussiste l'obbligo di dare il preavviso in un contratto di agenzia?

L'obbligo del preavviso non sussiste in questi casi:

a) In caso di recesso per giusta causa;

b) In caso di risoluzione consensuale;

c) per rinuncia del preavviso da parte di chi subisce il recesso;

d) per morte dell'agente;

e) per fallimento del preponente.

 

 

L'azienda mandante pretende che comunichi le visite giornaliere e l'esito di ciascuna visita

espertorisponde3

 

Addirittura mi chiede di inviare ogni giorno quanti e quali sono i contatti effettuati, con chi ho parlato, cosa ho proposto, e a quali prezzi. A parte che tutto ciò mi fa perdere un sacco di tempo e quasi sempre inutilmente, chiedo: sono obbligato ad attenermi a quanto richiesto?

L'art 1 sia dell'AEC vigente settore Commercio del 16.02.2009, sia quello del settore Industria del 30.07.2014 espressamente indicano che l'agente non è tenuto a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Al contempo l'art 1746 prevede che l'agente sia a fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali.

In sintesi, in generale: si alla reciproca informazione, no al mero controllo esecutivo. In ogni caso, per una risposta esaustiva, è necessario visionare il contratto di agenzia stipulato tra le parti per verificare eventuali obblighi assunti, in merito, dall'agente.

Massimo Azzolini

L'Indennità Suppletiva spetta anche con l'APE e con la pensione Enasarco Anticipata

espertorisponde3

 

Anche gli agenti che richiederanno l'APE o la Pensione Anticipata, manterranno il diritto a percepire l'Indennità Suppletiva di clientela prevista per la cessazione del rapporto con la mandante in caso di dimissioni presentate di loro iniziativa dopo il conseguimento della pensione. 

Prima di prendere qualsiasi decisione consigliamo di consultare i nostri esperti. 

 

Enasarco

espertorisponde

 

Per il versamento dei contributi all'Enasarco si segue il principio di competenza o di cassa?

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Enasarco i contributi devono essere calcolati su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate.

Non ha dunque rilievo il momento in cui l'agente percepisce le provvigioni ma quello della maturazione del diritto alle provvigioni stesse individuato secondo il dispositivo dell'art. 1748 c.c. e degli accordi economici collettivi.

 

Massimo Azzolini

 

Mi sono state stornate le provvigioni per alcune fatture non pagate da un cliente

espertorisponde

 

Mi sono state stornate le provvigioni per alcune fatture non pagate da un cliente. Considerato che la mandante aveva la copertura assicurativa e quindi ha regolarmente incassato tutto l'importo di queste fatture, è lecito lo storno provvigioni?

Dottrina e giurisprudenza concordano sulla linea dell'azienda mandante in quanto ciò che viene liquidato dalla assicurazione non rappresenta il pagamento delle fatture ma l'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo. Del resto anche l'agente potrebbe assicurarsi e riscuotere, a titolo d'indennizzo, l'equivalente delle mancate provvigioni. L'importo percepito è, in sostanza, solamente il risultato del pagamento di un premio assicurativo in relazione ad una polizza liberamente stipulata e pertanto lo storno provvigioni è da ritenersi legittimo.

 

Indennità per la cessazione del rapporto

espertorisponde3

 

Dopo un periodo nel quale ho operato quale agente individuale, ho proseguito il rapporto, con il consenso della ditta, quale società di accomandita semplice nella quale sono l'unico a svolgere l'attività. Avendo conseguito il diritto alla pensione, ho cessato il rapporto chiedendo le relative indennità per tutta la durata del rapporto stesso, che però la ditta mi nega affermando che non ho diritto.

L'unicità del rapporto di agenzia, stante il consenso della preponente non è in discussione.

Il problema però si pone sotto il profilo del soggetto del contratto cui attribuire la risoluzione del rapporto. E' indubbio che esso va individuato nella persona giuridica (la società in accomandita semplice) e non nella persona fisica (l'accomandatario). L'agente è la società e non il suo amministratore, anche se è quest'ultimo soltanto che effettua la prestazione lavorativa, e pertanto non si concretizza la fattispecie prevista sia dall'accordo economico collettivo sia dall'art. 1751 c.c., la quale prevede che sono dovute le indennità anche in caso di dimissioni. Entrambe le normative infatti si riferiscono ad età, infermità e malattia che possono riguardare solo una persona fisica. La concessione anche in caso di recesso per cause riguardanti l'amministratore e non la società dovrebbe essere prevista esplicitamente.

Massimo Azzolini