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Rapporto di Agenzia

Il diritto alle provvigioni indirette

codicecivile
L'agente ha diritto a percepire le provvigioni sugli affari conclusi dalla mandante direttamente nella zona o con la clientela affidatagli in esclusiva (le cosidette provvigioni "indirette").
 
La norma di riferimento in materia è il 2° comma dell'art. 1748 del codice civile, secondo il quale "La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo sia diversamente pattuito".
 
Identico contenuto lo troviamo anche nell' Accordo Economico Collettivo del settore commercio, all'art. 5 (Provvigioni).
L'Accordo Economico Collettivo settore industria del 30 luglio 2014, all'art. 6, nono comma, dispone che "L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli".
 
Il diritto alle provvigioni "indirette" è strettamente connesso al regime dell'esclusiva disciplinato dall'art. 1743 c.c. a favore dell'agente. Dal divieto per la mandante di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività deriva infatti anche l'impossibilità di concludere contratti direttamente, scavalcando così l'operato dell'agente.
 
In caso di violazione dell'obbligazione ex art. 1743 c.c., è previsto che all'agente, in virtù di quanto disposto dall'art. 1748 c.c. secondo comma, sia corrisposta una somma pari a quella che sarebbe spettata all'agente, a titolo di provvigione, se l'affare fosse stato da lui promosso. Viene, quindi, riconosciuto all'agente il diritto al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva, risarcimento che la legge stessa quantifica forfettariamente nella anzidetta misura, prevedendo così "una vera e propria penale ex lege".
 
 

Fallimento: valida la notifica via PEC (anche) alla società cancellata dal Registro delle Imprese

Sentenza della Cassazione n. 17946/2016

PEC1

Nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, 3 comma, L. fall. - nel testo novellato dal D.L. 179/2012 - all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.

L'art. 1747 - L'obbligo dell'agente di comunicazione degli impedimenti sopravvenuti

Codice civile


L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

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Escluso il diritto dell'ex coniuge all'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente/imprenditore

la legge

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17883/2016 ha respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività di agente.

Il riconoscimento di tale pretesa non può prescindere dalla natura del rapporto nella cui cessazione l'indennità ha il presupposto. Dato che nel caso del rapporto di agenzia è esclusa la configurabilità degli estremi della parasubordinazione ogni qualvolta l'attività dell'agente non si risolva in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, ma sia rivolta attraverso una struttura societaria o comunque mediante un'organizzazione imprenditoriale di dimensioni tali da assumere carattere preminente rispetto al contributo personale fornito dall'agente. Ciò posto, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12-bis L. 898/70, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge).

La funzione riequilibratrice assegnata all'attribuzione in esame non può essere considerata sufficiente a giustificare l'equiparazione della posizione del coniuge del lavoratore subordinato, o parasubordinato a quella del coniuge dell'imprenditore, se non altro perché quest'ultimo, pur partecipando indirettamente al godimento dei relativi proventi, non è assoggettato ai rischi dell'attività economica svolta dall'altro coniuge in regime di autonomia. Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore, nell'accordare al coniuge divorziato il diritto in esame, ne abbia limitato il riconoscimento all'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia intrattenuto con terzi un rapporto di lavoro, escludendone pertanto la spettanza laddove, per caratteristiche e dimensioni, l'attività svolta non sia ricondicibile alla predetta nozione.

L'art. 1744 del Codice Civile, Le Riscossioni

codice civile 4
 

AEC deve essere conferita per iscritto e devSotto la rubrica riscossioni, l'art. 1744 cod. civ. precisa che l'agente NON ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che la stessa non gli venga convenzionalmente concessa.

La riscossione dei crediti del preponente si pone per l'agente come una obbligazione accessoriache secondo gli e prevedere uno specifico compenso aggiuntivo di carattere non provvigionale.

Tale previsione, secondo la Cassazione, è applicabile qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (conferimento di incarico continuativo e responsabilità dell'agente per errore contabile) e in tal caso non è derogabile da parte del contratto individuale.

Gli AEC stabiliscono che nessun compenso è previsto quando l'agente svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
La normativa collettiva ha pertanto fissato il principio che per l'incarico conferito all'agente di incassare deve essere corrisposto uno specifico compenso in misura fissa o precentuale. 
La giurisprudenza, sia di merito (Trib. di Bari 2009, Corte di Appello di Napoli 2010) che di legittimità (Cassazione, sez. lav., 23.04.2010) in merito alla attività di incasso di cui all'art. 1744 cod. civ., ha sviluppato un orientamento costante ritenendo che ove il contratto preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi, attesa la natura corrispettiva del rapporto, che il compenso per tale attività sia stato compreso nella provvigione che le parti medesime hanno pattuito, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente.
Se la medesima attività dovesse essere invece conferita nel corso del rapporto, essa costituisce prestazione accessoria ed ulteriore rispetto a quella originariamente prevista e, come tale, deve essere retribuita in modo specifico ed autonomo.
Qualora il conferimento dell'incarico non preveda una specifica retribuzione, la stessa potrà essere determinata in base alle regole dettate dall'art. 2225 cod. civ., norma secondo la quale il corrispettivo, se non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. La dottrina ha individuato, in via indicativa, l'ammontare del compenso per l'attività di incasso tra il 10% ed il 15% della provvigione pattuita per lo svolgimento dell'attività promozionale.
Nell' ipotesi in cui l'attività di riscossione venga svolta senza una espressa autorizzazione del preponente, l'agente ha comunque la possibilità di ottenere un compenso attraverso l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., che andrà commisurato all' arrichimento conseguito dal preponente, il cui onere probatorio è posto comunque a carico dell' agente, mentre detto compenso non verrà commisurato all' effettiva attività posta in essere dall' agente.
L'agente che trattiene gli incassi effettuati presso i clienti, si rende responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall' abuso di prestazione d'opera. L' agente che voglia porre in compensazione un credito per provvigioni o indennità (preavviso, risoluzione, ecc.) dovrà dimostrare che il credito esiste ed è esigibile al momento in cui oppone la compensazione.
Corre l' obbligo sottolineare infine che la commissione da parte dell'agente dell'illecito penale sopra evidenziato, consente al preponente di risolvere il contratto di agenzia per grave inadempienza del proprio collaboratore commerciale.

Avv. Anna Pan

L'art. 1749 del Codice Civile - Obblighi del preponente

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L'art. 1749 del codice civile è stato destinato dal Decreto Legislativo 65/99 a disciplinare gli obblighi gravanti sul preponente nell'ambito del rapporto di agenzia.
 
Il preponente deve comportarsi nel corso del rapporto con lealtà e buona fede e deve evitare qualsivoglia abuso che possa comportare danni all'agente.
L'obbligo di informazione e documentazione è un parallelo di quello imposto all'agente e consiste nel dovere del preponente di comportarsi nel rispetto di una sostanziale trasparenza, fornendo all'agente tutte le informazioni che attengono all'attività produttiva che possano avere influenza sullo svolgimento del rapporto di agenzia.
Il preponente è tenuto a fornire all'agente cataloghi, campioni, modelli di prodotto etc., costantemente aggiornati ed aderenti all'attività produttiva.
Va fatta particolare attenzione all'obbligo imposto al preponente di consegnare all'agente l'estratto conto delle provvigioni dovute "al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale esse sono state acquisite".
Detto obbligo, già acquisito dalla contrattazione collettiva, ha l'espressa ed irrinunziabile funzione di permettere all'agente la verifica puntuale e periodica dell'ammontare delle provvigioni maturate nel periodo in relazione alle quali nasce il suo diritto al pagamento.
 
Nel dettaglio, dunque, l'art. 1749 del c.c. impone alla ditta preponente i suddetti obblighi:
1. porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi da trattare (listino prezzi; campionario);
2. fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto (tempi per la consegna della merce ordinata; eventuali ritardi; pagamento dell'ordine da parte del cliente);
3. avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi (notevole variazione di produzione: ciò consente all'agente di commercio di sapersi regolare intorno ai quantitativi che potranno essere tempestivamente consegnati ai clienti);
4. informare l'agente,entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli (la provvigione dell'agente dipende dal buon fine dell'affare; quest'ultimo, a sua volta, dipende dall'adempimento del preponente e del cliente; sapere se l'affare è stato accettato ed eseguito consente all'agente di sapere se avrà o meno diritto alla provvigione );
5. consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite (ciò consente all'agente di controllare l'importo delle provvigioni maturate),
6. fornire all'agente tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
 
Gli A.E.C. specificano ulteriormente questi obblighi della ditta preponente:
1. Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine;
2. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti (ciò consente all'agente di controllare l'importo delle provvigioni che potrebbero maturare e quelle che ha già maturato);
3. Informare l'agente di commercio sul lancio di nuovi prodotti e sulle politiche di vendita.
 

Avv. Giuseppe Sacco

L'art. 1743 - l'esclusiva nel rapporto di agenzia tra codice civile e accordi economici collettivi

Codice-civile-FORO-COMPETENTE-K
Il diritto di esclusiva consiste nell'obbligo della mandante di non valersi di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo d'affari, e per l'agente nel divieto di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza con loro.
Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 del codice civile è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia:quindi può essere derogato dalle parti in forza di una clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione.
 
La giurisprudenza ha osservato che nell'ambito del contratto di agenzia, ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c., non è richiesto che il comportamento dell'agente si iscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa, essendo, invece, sufficiente un'attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alterazione a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di prodotti.
 
Il comportamento richiesto all'agente, quindi, circa l'osservanza dell'obbligo di esclusiva è particolarmente intenso ancorché limitato alla zona assegnata in esclusiva salvo diversa pattuizione intercorsa tra le parti.
Parimenti, il preponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente avendo, ai sensi dell'art. 1748 comma 2 c.c., solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge però il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosidette provvigioni indirette. Ne consegue che, ove l'intervento del preponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e come tale è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., di dieci anni, e non alla prescrizione "breve" ex art. 2948 n. 4 di anni cinque.
 
Il diritto dell'agente al ricevimento delle provvigioni indirette è stabilito anche dalla contrattazione collettiva, laddove la stessa nel richiamare espressamente e integralmente l'art. 1748 c.c. stabilisce anche il diritto dell'agente a ricevere le provvigioni indirette sempre che gli affari direttamente promossi rientrino nell'ambito del mandato conferito.
 
Il diritto di esclusiva stabilisce un preciso obbligo contrattuale per le parti esponendo le stesse, in caso di violazione, a possibili azioni risarcitorie e di risoluzione del contratto per giusta causa.

Avv. Pierluigi Fadel

L'articolo 1748 del c.c. - Diritto dell'agente alla provvigione

codicecivile
L'art. 1748 del c.c. è stato modificato dal nostro legislatore, che ha adeguato la disciplina italiana a quella comunitaria. La principale novità rispetto alla disciplina previgente  sta nella distinzione tra momento acquisitivo della provvigione e momento di esigibilità della provvigione già acquisita.

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Contratto e Codice Civile, art. 1742

Codice civile
Nel disciplinare i contenuti del contratto di agenzia, l'art. 1742 del codice civile, stabilisce al primo comma: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata".
Il Codice Civile con questo articolo definisce la figura dell'agente di commercio e stabilisce le prerogative principali che gli sono attribuite con il contratto di agenzia.

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