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I requisiti morali per svolgere l'attività

requisiti moraliDal 12 maggio 2012 il Ruolo degli Agenti di commercio è soppresso ma rimangono in vigore le norme circa il mantenimento dei requisiti morali per continuare a svolgere l'attività di agente di commercio come previsto da art. 5 c) della legge del 3 maggio 1985 n° 204 e successive modifiche.
 
L'articolo di legge sopra indicato fa riferimento in particolare ai requisiti  per poter iniziare l'attività ma attenzione che tali requisiti devono essere mantenuti anche per continuare a svolgerla. 
 
Il primo requisito è ovviamente basilare in quanto prevede che il soggetto non sia interdetto né inabilitato.
E' definita interdetta una persona a cui è stata verificata una infermità di mente abituale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto tale figura non può compier alcun atto giuridico.
L'inabilitato è invece quel soggetto per il quale è stata parzialmente esclusa la capacità di agire e quindi deve essere assistita da un curatore per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
 
Vi sono poi altri requisiti quali non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa, non risultare condannati con sentenza definitiva per una serie di reati quali quelli contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, della fede pubblica, dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio.
 
Ed ancora, per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, ricettazione, appropriazione indebita e per ogni atro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale.
 
Letta così la norma, potrebbe sembrare molto difficile ed anzi praticamente impossibile per un agente di commercio incappare in simili situazioni,  con un corretto ed etico comportamento professionale.
Nella prassi operativa invece si possono verificare fatti totalmente involontari che potrebbero causare effetti negativi.
 
E' il caso, ad esempio, dell' incasso in contanti (oggi fino ad € 2.999,99) per il pagamento di forniture di merce, in cui da un lato l'agente rilascia quietanza al cliente ma dall'altro non riceve la ricevuta dalla mandante a causa, per esempio, di un semplice accordo verbale di compensazione con le future provvigioni.
 
Per una serie di successivi, seppur sfortunati eventi, questa è una situazione che potrebbe sfociare in una denuncia e relativa condanna nei confronti dell'agente per appropriazione indebita per mancato versamento delle somme incassate e la conseguente perdita dei requisiti morali.
 
Questo è uno dei possibili esempi in cui incolpevolmente ci si può trovare in situazioni molto spiacevoli, ma ve ne sono anche altri.
Le sedi Usarci sono a disposizione dei soci per la consulenza in merito.
 

Massimo Azzolini

Durata del periodo di prova

espertorisponde3Desideriamo sapere se il periodo di prova con l'agente può essere esteso fino a 9 o 12 mesi.

La durata del periodo di prova non è indicata nell'Accordo Economico Collettivo e pertanto si seguono criteri offerti dalla giurisprudenza. In particolare la Cassazione afferma che la durata deve essere limitata al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere un'adeguata valutazione dell'agente e della sua attività. Di norma il periodo è di 6 mesi, riducibile a 3 o, eccezionalmente, elevabile ad un anno. Quest'ultimo caso può verificarsi quando lo richiedano le condizioni del mercato, la natura dei prodotti, l'organizzazione di vendita (per es. aziende che operano attraverso due campagne stagionali all'anno). Nulla vieta comunque alle parti di determinare la durata a loro discrezione; si potrebbe però verificare che l'agente, in caso di recesso durante il periodo di prova, lo impugni chiedendo che, in conseguenza della nullità del patto stesso, il rapporto sia dichiarato definitivamente costituito con obbligo della ditta di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

L'esperto risponde

meeting-3

a cura di Massimo Azzolini

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

La posizione di socio e amministratore unico di una srl di servizi, è incompatibile con l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio?

Premesso che il ruolo degli agenti è stato soppresso, non è di per sè ostativa all'iscrizione alla Camera di Commercio la posizione di socio-amministratore unico di società. Il problema si pone in merito alla costituzione di un rapporto di agenzia con la società della quale il soggetto è amministratore unico, in quanto quest'ultimo dovrebbe stipulare un contratto con se stesso. Questa considerazione ha portato ad escludere tale possibilità. In questo senso si era pronunciato esplicitamente l'Enasarco nel Regolamento del 2004 (art. 2, comma 4) richiedeva che i soggetti non si trovassero "in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica".

COMPATIBILITA' CON AGENTE ASSICURATIVO

L'attività di agente di commercio è incompatibile con quella di subagente assicurativo?

L'art. 5, L. n. 204/1985 stabilisce che l'attività di agente di commercio è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, nonché con quella di mediazione. L'attività di subagente assicurativo è incompatibile con quella di perito assicurativo. Le attività di agente di commercio e subagente assicurativo non risultano incompatibili tra loro.

VALIDITA' REDAZIONE CARTA NON INTESTATA

Ho sottoscritto un contratto di agenzia con una società che mi ha poi proposto di risolverlo per stipularne altro con una diversa società del gruppo. Al momento della sottoscrizione con quest'ultima mi è stata presentata una scrittura privata che non è redatta su carta intestata della mia prima preponente. Alle mie obiezioni è stato replicato che il contatto è ugualmente regolare e valido. E' corretto?

Le pattuizioni intervenute sono pienamente valide anche se riportate su un foglio non intestato. Sul punto le affermazioni della società sono corrette. Ciò che rileva è che sull'atto risultino chiaramente quali sono le parti dell'accordo.

PREAVVISO

Un nostro agente, al quale abbiamo dato disdetta nel secondo anno di durata del rapporto, pretende un'indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi. E' corretta la durata? Come si calcola l'indennità?

Il preavviso dovuto è di tre mesi benchè il rapporto sia soltanto nel secondo anno di durata in quanto l'art. 10 A.E.C. Industria lo prevede in tale misura fissa quando il rapporto si trovi nei primi tre anni. Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento le provvigioni liquidate nell'anno precedente o, se più favorevoli per chi riceve il preavviso, nei dodici mesi antecedenti la risoluzione.

CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGENTE

Un agente ha ceduto la propria azienda ad altro agente. Quali conseguenze ne derivano per il preponente?

In caso di cessione d'azienda da parte dell'agente, quello acquirente subentra di diritto ed automaticamente nel contratto di agenzia con il preponente il quale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. Se il preponente nulla oppone, la cessione ha pieno effetto e non deve essere liquidata alcuna indennità perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell'agente prosegue, cosicchè si deve verificare se sussista il diritto a tale indennità nel momento in cui il rapporto si risolverà; con l'ulteriore precisazione che si dovrà fare riferimento all'inizio del rapporto stesso con l'agente iniziale.

 

 

Perché è opportuno chiedere il concorso spese

cONCORSO SPESE

"Questo è il catalogo, vai e vendi"

Quante volte ci siamo sentiti questa frase dalle mandanti per sviluppare una zona con fatturato zero? Beh! di aziende così "è pieno il mondo".

In pratica l'agente deve promuovere le vendite, passare e ripassare più volte dai potenziali clienti, sfruttare le proprie conoscenze ed introduzione presso quella potenziale clientela, acquisire finalmente l'ordine (se va bene), sperare che la mandante si attenga alla qualità e ai tempi di consegna, attendere il pagamento da parte del cliente e nei tempi previsti dalla normativa o dal contratto individuale e se la mandante è corretta, riscuotere finalmente la propria provvigione.

Dall'inizio di questo percorso possono passare vari mesi con costi e rischio d'impresa a totale carico dell'agente. Va rilevato che per questa attività l'agente promoziona i prodotti per la mandante e svolge una importante azione pubblicitaria, indipendentemente dal conseguimento immediato o successivo di ordini.

L'agente si sente sempre dire "ma intanto semina, poi vedrai che raccogli". Già, raccogli... intanto l'azienda ha goduto di pubblicità e introduzione da parte dell'agente e le provvigioni chissà se, e quando, arriveranno. Beh! Un minimo di riconoscimento del lavoro svolto inizialmente per quanto in premessa non può che ritenersi equo. Insomma, un piccolo contributo spese per i primi 6-12 mesi, anche di 500 euro, diciamo dai 300 ai 1.000 euro al mese per lo "start up" mi pare condivisibile.

Attenzione, contributo spese, non, mi raccomando, "anticipo provvigionale" che crea solo tanti guai. Può andare anche un "minimo garantito provvigionale", cioè se con il fatturato effettivo si arriva a superare una certa soglia provvigionale pre-concordata si riconosce quell'importo, diversamente all'agente verrà comunque corrisposto un "minimo garantito provvigionale", mensile o trimestrale.

Un contributo spese iniziale è poi eticamente corretto in quanto se la mandante rischia un pò del proprio significa che crede nel progetto e nella persona, diversamente se la cosa è gratis può anche non aver valore.

Fiscalmente il contributo spese è soggetto Enasarco, come normali provvigioni ed è lecito ottenerlo purché a compendio della previsione di una provvigione legata al risultato di vendita. So che le mandanti quando si parla di contributo spese o "piccolo fisso" storcono il naso. In parte hanno anche ragione in quanto numerosi sono i colleghi che cercano solo i fissi e quando sono finiti si allontanano ma se il contributo spese è contenuto è salutare in quanto segnale di fiducia e allo stesso tempo non si può approfittarne. Sono gli agenti che devono imparare a richiederlo sempre, solo in questo modo si crea una prassi che poi diventa una normalità. Consiglio di richiedere una cifra che possa essere soggetta ad una trattativa. Se non si prova la mandante non sarà certo a proporlo spontaneamente, se poi non ci si riesce sarà l'agente a decidere se accettare o meno quel mandato.  

Massimo Azzolini

L'esperto risponde (2)

meeting-3

a cura di Massimo Azzolini

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

La posizione di socio e amministratore unico di una srl di servizi, è incompatibile con l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio?

Premesso che il ruolo degli agenti è stato soppresso, non è di per sè ostativa all'iscrizione alla Camera di Commercio la posizione di socio-amministratore unico di società. Il problema si pone in merito alla costituzione di un rapporto di agenzia con la società della quale il soggetto è amministratore unico, in quanto quest'ultimo dovrebbe stipulare un contratto con se stesso. Questa considerazione ha portato ad escludere tale possibilità. In questo senso si era pronunciato esplicitamente l'Enasarco nel Regolamento del 2004 (art. 2, comma 4) richiedeva che i soggetti non si trovassero "in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica".

COMPATIBILITA' CON AGENTE ASSICURATIVO

L'attività di agente di commercio è incompatibile con quella di subagente assicurativo?

L'art. 5, L. n. 204/1985 stabilisce che l'attività di agente di commercio è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, nonché con quella di mediazione. L'attività di subagente assicurativo è incompatibile con quella di perito assicurativo. Le attività di agente di commercio e subagente assicurativo non risultano incompatibili tra loro.

VALIDITA' REDAZIONE CARTA NON INTESTATA

Ho sottoscritto un contratto di agenzia con una società che mi ha poi proposto di risolverlo per stipularne altro con una diversa società del gruppo. Al momento della sottoscrizione con quest'ultima mi è stata presentata una scrittura privata che non è redatta su carta intestata della mia prima preponente. Alle mie obiezioni è stato replicato che il contatto è ugualmente regolare e valido. E' corretto?

Le pattuizioni intervenute sono pienamente valide anche se riportate su un foglio non intestato. Sul punto le affermazioni della società sono corrette. Ciò che rileva è che sull'atto risultino chiaramente quali sono le parti dell'accordo.

PREAVVISO

Un nostro agente, al quale abbiamo dato disdetta nel secondo anno di durata del rapporto, pretende un'indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi. E' corretta la durata? Come si calcola l'indennità?

Il preavviso dovuto è di tre mesi benchè il rapporto sia soltanto nel secondo anno di durata in quanto l'art. 10 A.E.C. Industria lo prevede in tale misura fissa quando il rapporto si trovi nei primi tre anni. Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento le provvigioni liquidate nell'anno precedente o, se più favorevoli per chi riceve il preavviso, nei dodici mesi antecedenti la risoluzione.

CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGENTE

Un agente ha ceduto la propria azienda ad altro agente. Quali conseguenze ne derivano per il preponente?

In caso di cessione d'azienda da parte dell'agente, quello acquirente subentra di diritto ed automaticamente nel contratto di agenzia con il preponente il quale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. Se il preponente nulla oppone, la cessione ha pieno effetto e non deve essere liquidata alcuna indennità perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell'agente prosegue, cosicchè si deve verificare se sussista il diritto a tale indennità nel momento in cui il rapporto si risolverà; con l'ulteriore precisazione che si dovrà fare riferimento all'inizio del rapporto stesso con l'agente iniziale.

 

 

 

 

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