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L'Indennità Suppletiva spetta anche con l'APE e con la pensione Enasarco Anticipata

espertorisponde3

 

Anche gli agenti che richiederanno l'APE o la Pensione Anticipata, manterranno il diritto a percepire l'Indennità Suppletiva di clientela prevista per la cessazione del rapporto con la mandante in caso di dimissioni presentate di loro iniziativa dopo il conseguimento della pensione. 

Prima di prendere qualsiasi decisione consigliamo di consultare i nostri esperti. 

 

Mi sono state stornate le provvigioni per alcune fatture non pagate da un cliente

espertorisponde

 

Mi sono state stornate le provvigioni per alcune fatture non pagate da un cliente. Considerato che la mandante aveva la copertura assicurativa e quindi ha regolarmente incassato tutto l'importo di queste fatture, è lecito lo storno provvigioni?

Dottrina e giurisprudenza concordano sulla linea dell'azienda mandante in quanto ciò che viene liquidato dalla assicurazione non rappresenta il pagamento delle fatture ma l'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo. Del resto anche l'agente potrebbe assicurarsi e riscuotere, a titolo d'indennizzo, l'equivalente delle mancate provvigioni. L'importo percepito è, in sostanza, solamente il risultato del pagamento di un premio assicurativo in relazione ad una polizza liberamente stipulata e pertanto lo storno provvigioni è da ritenersi legittimo.

 

L'azienda mandante pretende che comunichi le visite giornaliere e l'esito di ciascuna visita

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Addirittura mi chiede di inviare ogni giorno quanti e quali sono i contatti effettuati, con chi ho parlato, cosa ho proposto, e a quali prezzi. A parte che tutto ciò mi fa perdere un sacco di tempo e quasi sempre inutilmente, chiedo: sono obbligato ad attenermi a quanto richiesto?

L'art 1 sia dell'AEC vigente settore Commercio del 16.02.2009, sia quello del settore Industria del 30.07.2014 espressamente indicano che l'agente non è tenuto a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Al contempo l'art 1746 prevede che l'agente sia a fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali.

In sintesi, in generale: si alla reciproca informazione, no al mero controllo esecutivo. In ogni caso, per una risposta esaustiva, è necessario visionare il contratto di agenzia stipulato tra le parti per verificare eventuali obblighi assunti, in merito, dall'agente.

Massimo Azzolini

E' confermato che non paga IRAP l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge solo mansioni esecutive?

espertorisponde3

 

La questione dell'IRAP per gli agenti di commercio è un argomento sempre aperto e in continua evoluzione: dagli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione sembrerebbe che l'autonoma organizzazione, requisito base per l'assoggettamento ad IRAP di un agente, non sussista qualora questi si avvalga, all'interno dell'impresa familiare, di un collaboratore che svolga mere funzioni di segreteria ed adempimenti amministrativi.

Ciò premesso, vi è da rilevare che nella maggior parte dei casi l'impresa familiare viene costituita con l'intento di abbattere il reddito imponibile dell'agente, dividendolo tra lui e i collaboratori dell'impresa stessa. Per ottenere questo risultato vengono solitamente attribuite delle quote di partecipazione elevate (comunque nel limite del 49%) ai collaboratori familiari.

La normativa fiscale, tuttavia, sancisce che le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare di competenza dei collaboratori debbano essere commisurate all'effettiva attività svolta dagli stessi per l'impresa familiare (fermo restando il limite del 49%). 

Alla luce di ciò, se un collaboratore svolgesse soltanto funzioni di segreteria, sarebbe inverosimile attribuire a lui una quota di partecipazioneagli utili elevata e quindi, se da un lato in tale situazione l'impresa familiare probabilmente non sarebbe assoggettabile ad Irap, dall'altro non sarebbe possibile ottenere un consistente abbattimento della tassazione del reddito.

Massimo Azzolini

Enasarco

espertorisponde

 

Per il versamento dei contributi all'Enasarco si segue il principio di competenza o di cassa?

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Enasarco i contributi devono essere calcolati su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate.

Non ha dunque rilievo il momento in cui l'agente percepisce le provvigioni ma quello della maturazione del diritto alle provvigioni stesse individuato secondo il dispositivo dell'art. 1748 c.c. e degli accordi economici collettivi.

 

Massimo Azzolini