E' confermato che non paga IRAP l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge solo mansioni esecutive?

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La questione dell'IRAP per gli agenti di commercio è un argomento sempre aperto e in continua evoluzione: dagli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione sembrerebbe che l'autonoma organizzazione, requisito base per l'assoggettamento ad IRAP di un agente, non sussista qualora questi si avvalga, all'interno dell'impresa familiare, di un collaboratore che svolga mere funzioni di segreteria ed adempimenti amministrativi.

Ciò premesso, vi è da rilevare che nella maggior parte dei casi l'impresa familiare viene costituita con l'intento di abbattere il reddito imponibile dell'agente, dividendolo tra lui e i collaboratori dell'impresa stessa. Per ottenere questo risultato vengono solitamente attribuite delle quote di partecipazione elevate (comunque nel limite del 49%) ai collaboratori familiari.

La normativa fiscale, tuttavia, sancisce che le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare di competenza dei collaboratori debbano essere commisurate all'effettiva attività svolta dagli stessi per l'impresa familiare (fermo restando il limite del 49%). 

Alla luce di ciò, se un collaboratore svolgesse soltanto funzioni di segreteria, sarebbe inverosimile attribuire a lui una quota di partecipazioneagli utili elevata e quindi, se da un lato in tale situazione l'impresa familiare probabilmente non sarebbe assoggettabile ad Irap, dall'altro non sarebbe possibile ottenere un consistente abbattimento della tassazione del reddito.

Massimo Azzolini