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Liquidazione della ditta mandante, cosa deve fare l'agente?

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La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, anche le più sane e meno indebitate, decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti.

In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie.
La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell'insolvenza della stessa.
Al momento della domanda al Tribunale della messa in liquidazione da parte dell'amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che può essere un amministratore dell' impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere, nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell'azienda.

Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi?
Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l'azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante.
Non sempre l'azienda informa l'agente della messa in liquidazione, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell' azienda, il quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell' agente.

La prima cosa da fare, non appena si ha il sentore di difficoltà dell' azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 euro, ma si è certi della situazione in cui l' azienda si trova, ed è il documento dove è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.

Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice. Tramite la Pec dell' agente, alla Pec del liquidatore o dell' azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all' Enasarco, indennità cessazione rapporto ex art 1751 cc, ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell' azienda.
E' bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente l' iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura sfociare nel fallimento, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti.

Gianni Di Pietro

Perdita del mandato, come tutelarsi

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Colgo l'occasione di una consulenza con un nostro associato che, rammaricato, mi comunica di aver per la seconda volta, ricevuto la disdetta di una casa mandante per la quale, partito da zero, ha acquisito una buona clientela, regolarmente pagante, con un ottimo incremento di fatturato. Passati pochi anni la mandante ha pensato bene di disdettare l'agente per non pagare ulteriormente provvigioni e tenersi la clientela acquisita.

Si sa, è questa una vecchia storia, "niente di nuovo sotto il sole", ma come si dice "il troppo storpia". Ecco allora che l'agente davanti a queste azioni ha la necessità di tutelarsi, di trovare una sorta di clausola di salvaguardia che almeno sia a mitigare economicamente il danno causato dalla perdita del mandato.
Pur vero che gli A.E.C. offrono la tutela, ma ovviamente solo in parte, in quanto frutto della contrattazione collettiva che presume compromessi. Diversamente non sarebbero firmati dalle associazioni di categoria che rappresentano le mandanti.

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La disdetta per giusta causa

rotturta contratto
Potrebbe essere un sistema utile per cessare il rapporto con effetto immediato senza dover effettuare il periodo di preavviso, ma vanno verificate con precisione le ragioni per evitare che l'eventuale ricorso in giudizio non ne sancisca l'insussistenza.

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Persona fisica o giuridica? Rischi e criticità per gli agenti

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Sono sempre più frequenti i casi in cui l'Agente, senza la preventiva autorizzazione della preponente, decida nel corso del rapporto di lavoro, di trasformare il proprio status da persona fisica a persona giuridica.

Ciò avviene sovente con finalità economico-fiscali e senza che si abbia una effettiva consapevolezza di quali siano le conseguenze ed i rischi insiti in una simile trasformazione. In effetti, la modifica dell'agenzia, e dunque non solo l'ipotesi precedentemente annoverata ma anche un eventuale cambiamento del tipo di società o ancora l'inserimento o l'uscita di un nuovo socio dalla stessa, può avere ripercussioni anche molto gravi sulla vita lavorativa dell'agente.

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Il contratto internazionale e la lettera di credito

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Sempre più frequentemente ci viene richiesto di fornire assistenza contrattuale a nostre aziende che intendono avviare rapporti commerciali con clienti esteri, complice anche e sopratutto la recessione che attanaglia il nostro paese che pare non favorire gli scambi commerciali.
La voglia di estero va sicuramente incentivata senza, però, non sottovalutare quelli che potrebbero essere i rischi contrattuali e di credito sottostanti.
È, infatti, bene sapere che alla base di ogni intesa contrattuale vi deve essere un contratto redatto in modo chiaro, sintetico e possibilmente sicuro, posto che in caso di contestazione l'imprenditore deve poter fare valere le proprie ragioni in Italia al fine così di ottenere una pronuncia giudiziale in tempi brevi e certi; diversamente si dovrebbe affrontare una controversia giudiziale all'estero con tutto ciò che questo potrebbe comportare in termini di costi e tempi.
Fondamentale, quindi, nel contratto prevedere la competenza del tribunale e la norma di diritto sostanziale di riferimento applicabile.
Una volta stabilita la regola processuale applicabile si dovrà prevedere anche la modalità di pagamento che dovrà garantire l'imprenditore da spiacevoli sorprese.
A questo riguardo una modalità che viene suggerita è la lettera di credito irrevocabile, nulla di difficile ma anche a questo riguardo tale strumento andrà "maneggiato" con la massima attenzione.
Volendo esemplificare, e riservando gli aspetti tecnici ai professionisti incaricati dall'imprenditore, la lettera di credito, che dovrà essere rilasciata nella forma irrevocabile, costituisce un impegno di pagamento che le banche prescelte dall'imprenditore e dal cliente dovranno osservare. In particolare la banca si dovrà impegnare a soddisfare il credito sol con la verifica dell'esatta rispondenza dei documenti, si parla difatti, nel gergo tecnico, di credito documentario.
Questo sta a significare che l' unica verifica che la banca sarà tenuta ad effettuare sarà solo in relazione alla regolarità dei documenti, ad esempio: fattura, bolla di consegna, polizza di carico, ecc..; una volta verificata la regolarità della documentazione e la tempistica concordata, si dovrà provvedere al pagamento e si dovrà, quindi, prescindere dal merito quale circostanza sottostante all'emissione della documentazione, insomma una sorta solo di controllo di legittimità.
Fondamentale, quindi, verificare i documenti che dovranno essere poi riconosciuti e confermati dalla banca chiamata al pagamento; opportuno quindi farsi rilasciare in copia la bozza di lettera di credito e i documenti a corredo. Diversamente, altre modalità di pagamento individuate dalle parti esporrebbero l' imprenditore ad un rischio di insoluto sopratutto quando la relazione commerciale è occasionata dal web senza che vi sia una storicità del rapporto (cliente di vecchia data) che possa in qualche modo costituire un'implicita garanzia.

Avv. Pierluigi Fadel

 

Il decreto ingiuntivo nelle controversie

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Molto spesso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e convenire in causa le loro mandanti.

Poiché tale percorso può presentare tempi di soluzione non brevissimi, è molto importante valutare la possibilità di seguire procedure alternative, come ad esempio il ricorso per ingiunzione. Attraverso tale procedimento l'agente può chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo avente per oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze.

Il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme può essere richiesto quando l'agente ha in mano una documentazione da cui si può desumere in modo certo l'ammontare del suo credito. Il caso più frequente è quello in cui l'agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali oppure la mandante ha formulato e inviato all'agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, secondo il quale "l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere".

Il decreto ingiuntivo, oltre ad essere utilizzato per il pagamento di somme, può essere richiesto per ottenere la consegna da parte della mandante della documentazione contabile necessaria per la determinazione delle spettanze dell'agente.

Il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti è previsto sia dal codice civile che dagli accordi economici collettivi. L'articolo 1749 del codice civile stabilisce infatti che è un diritto irrinunciabile dell'agente ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni a lui liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili della mandante.

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Consigliabile il periodo di prova

E' diffusa la convinzione negli agenti che il periodo di prova inserito nel contratto contenga un pregiudizio di sfiducia e anche il proposito di sfruttare per un periodo di tempo le conoscenze dell'agente per acquisirne la clientela e poi chiudere il rapporto. In genere l'accetta, volentieri o obtorto collo, l'agente agli inizi mentre l'agente esperto tende ad attribuirlo alla tirannia del più forte. Ma è proprio così ? Vediamo il  caso di un agente che ha stipulato un contratto di agenzia con una nuova casa mandante. Come spesso accade, grandi bei discorsi iniziali, grandi promesse, grandi opportunità di sviluppo, grandi guadagni.

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Il decreto ingiuntivo nelle controversie (2)

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Molto spesso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e convenire in causa le loro mandanti.

Poiché tale percorso può presentare tempi di soluzione non brevissimi, è molto importante valutare la possibilità di seguire procedure alternative, come ad esempio il ricorso per ingiunzione. Attraverso tale procedimento l'agente può chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo avente per oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze.

Il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme può essere richiesto quando l'agente ha in mano una documentazione da cui si può desumere in modo certo l'ammontare del suo credito. Il caso più frequente è quello in cui l'agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali oppure la mandante ha formulato e inviato all'agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, secondo il quale "l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere".

Il decreto ingiuntivo, oltre ad essere utilizzato per il pagamento di somme, può essere richiesto per ottenere la consegna da parte della mandante della documentazione contabile necessaria per la determinazione delle spettanze dell'agente.

Il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti è previsto sia dal codice civile che dagli accordi economici collettivi. L'articolo 1749 del codice civile stabilisce infatti che è un diritto irrinunciabile dell'agente ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni a lui liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili della mandante.

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Esclusiva senza indicazione di zona (2)

fiducia 1La rlevanza del patto di esclusiva e la mancata indicazone della zona.

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione (N° 20322 del 4.09.2013 e N° 9226 del 23.04.2014), riguardanti l'esclusiva e la mancata indicazine della zona, ci permettono di analizzare i contenuti dei due istituti e le conseguenze della mancata indicazione della zona nei contratti e/o una eventuale imprecisa definizione.

Vediamo intanto cosa prevede il Codice Civile in merito. L'art. 1742 specifica che l'agente può promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, che costituisce un elemento essenziale del contratto di agenzia. La giurisprudenza si è espressa in passato con orientamenti diversi, ritenendo talvolta che la mancata indicazione della zona nel contratto poteva essere sostituita dall'individuazione di fatto nell'attività dell'agente; altre sentenze ritenevano invece che la mancanza poteva far venire meno la qualifica del rapporto come di agenzia, declassandolo a semplice rapporto di procacciamento di affari. 

L'art. 1743, diritto di esclusiva, vieta al preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; parimenti iinibisce all'agente la possibilità di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese concorrenti. 

Il Codice Civile non è esplicito al riguardo, ma la giurisprudenza si è espressa unanimemente nel ritenere il diritto di esclusiva elemento naturale del contratto ma non essenziale: ciò significa che può essere derogato per espressa volontà delle parti (Cassazione N° 17063 del 5.08.2011).

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