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Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto

p 17 vocesindacale

"Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto". E' questo il detto che, ricorderò sempre, sentii pronunciare tanti anni fa da un vecchio sindacalista Usarci in una delle ormai innumerevoli riunioni sindacali a cui ho partecipato. Ovviamente in una frase non si possono racchiudere le mille sfaccettature del rapporto di agenzia ma il senso generale è semplice: se l'agente dà disdetta perde l'indennità di fine rapporto.

Ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti, la rappresentazione dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art 1751 cc è formata da tre distinte indennità:

1) Firr,  importo accantonato dalla preponente presso l'Enasarco con unico versamento annuale, nel mese di  marzo, proporzionato alle provvigioni maturate nell'anno precedente. Questo importo viene versato all'agente, a fine rapporto, anche se è stato l'agente a dare disdetta (a parte casi particolari).

2) Indennità suppletiva di clientela: questa non viene riconosciuta all'agente se la risoluzione del rapporto è avvenuta per disdetta dell'agente (a parte casi particolari).

3) Indennità meritocratica: anche questa indennità, se ve ne sono i presupposti, non viene riconosciuta se è stato l'agente stesso a dare disdetta del rapporto di agenzia (a parte casi particolari).

Quindi, la linea generale e senza considerare una serie di specifiche altre ragioni, se l'agente dà disdetta ottiene solo il Firr e naturalmente le provvigioni residue ma non la Suppletiva e la Meritocratica.

Ecco quindi che prima di inviare la disdetta è opportuno fare un incontro con l'esperto Usarci in quanto ci potrebbero essere soluzioni diverse che da un lato permettano la risoluzione del rapporto ma dall'altro possano far mantenere il diritto in capo all'agente di tutte le indennità sopra indicate.

Penso ad esempio al classico caso che tanto fa "arrabbiare" l'agente, cioè il continuo taglio di zona o riduzione di clientela o di prodotti o ancor peggio la diminuzione dell'aliquota provvigionale. In questi casi vengono in aiuto gli Accordi Economici Collettivi che regolano questo aspetto e permettono all'agente, in determinate condizioni, di non accettare la riduzione e far cessare il rapporto ad iniziativa della preponente con diritto dell'agente alle varie indennità.

Altre opportunità nascono da una eventuale disdetta per la presenza di gravi inadempimenti della preponente, da vagliare caso per caso, oppure ancora legate alla salute ed età dell'agente.

Quello che invece si sconsiglia è di ascoltare chi non ha una adeguata preparazione professionale o ancor peggio di rivolgersi al consulente Usarci solo dopo aver inviato la lettera di disdetta.

Massimo Azzolini