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Pagamento delle provvigioni sul fatturato e non sul pagato

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Come noto le aziende mandanti cercano agenti soprattutto per "aprire" zone nuove o comunque per sviluppare fatturati esistenti (in tanti casi irrisori).

Per essere ancor più precisi si cerca soprattutto l'agente che disponga già di una buona introduzione così da "sfruttare" la sua conoscenza della clientela e "spostare" il fatturato verso quell'azienda se concorrente o per facilitare l'inserimento dei prodotti di quella nuova preponente verso la clientela già acquisita dall'agente se per prodotti diversi. Nell'uno e nell'altro caso si verifica comunque un "dare" da parte dell'agente che non può ritenersi contro bilanciato esclusivamente nel "ricevere" un listino di prodotti da vendere. Cosa può ricevere allora quell'agente se la nuova preponente non è disposta (come troppo spesso accade) a contribuire con un concorso spese iniziali?

il codice civile, all'art 1748, seppur con una dicitura che ai meno esperti può apparire arzigogolata, prevede, salvo diversi accordi, il diritto del pagamento delle provvigioni quando la merce viene consegnata con la conseguente emissione della fattura al cliente.

Purtroppo, nei fatti, nella stragrande maggioranza dei contratti di agenzia viene inserito quel "salvo diversi accordi" che nella pratica indicano il pagamento delle provvigioni non solo dopo che il cliente ha pagato, ma nel termine ultimo cioè a trenta giorni dalla scadenza del trimestre in cui la fornitura di merce o servizio è stata pagata. 

Quindi se, per esempio, viene fatto un ordine a gennaio e la merce viene consegnata a febbraio con pagamento a 60 giorni, cioè ad aprile, vuol dire nel secondo trimestre, ne consegue che il termine ultimo di pagamento delle provvigioni è il 31 luglio (trenta giorni dalla scadenza del trimestre). Se non vi fosse stata la deroga del contratto, il pagamento delle provvigioni sarebbe stato al 30 aprile cioè tre mesi prima. Cosa, che ben si capisce, è tanto diversa. Da sottolineare che, sempre l'art 1748 c.c. specifica che se il cliente non paga la fornitura, a meno che il mancato pagamento non sia colpa della preponente, la provvigione, con i dovuti tempi e modalità, deve essere restituita. Pertanto permane la tutela dei diritti anche della mandante. Da aggiungere che la regola del diritto ala pagamento delle provvigioni quando è effettuata la fornitura, è quella naturale e quindi vale sempre se non vi sono deroghe o comunque diversi patti all'interno del singolo contratto firmato tra le parti.

Quanto sopra per arrivare ad un dunque. L'agente faccia in modo che la nuova azienda preponente non sia anche "prepotente". Visto che non vuol "investire" sull'attività dell'agente, visto che quell'agente "dà" (introduzione nella clientela) almeno che possa "ricevere" il diritto di veder applicata nel contratto la norma naturale sul pagamento delle provvigioni, cioè in sintesi "sul fatturato" e non "sul pagato". Mi pare che questo sia proprio "il minimo investimento", se così impropriamente vogliamo definirlo, che quell'azienda mandante deve disporre nei confronti di chi, (l'agente) investendo il proprio tempo e denaro sarà a promozionare immagine ed affari per quella mandante. 

 

Massimo Azzolini