Preavviso, penalizzati i monomandatari

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Per le varie fasi di rinnovo degli Accordi Economici Collettivi ho fatto presente, purtroppo invano, l'iniquo trattamento a carico dell'agente monomandatario in caso di proprie dimissioni.

Ricordo infatti che per gli AEC in vigore, con particolare riferimento a quello del settore Industria del 30.07.214 come pure del Commercio del 16.02.2009, in caso di disdetta del contratto di agenzia da parte dell'agente, indipendentemente dalla durata del rapporto, il periodo di preavviso dovuto è di tre mesi per l'agente plurimandatario e di cinque mesi per l'agente monomandatario.

In pratica la figura più fragile, il monomandatario, si trova a dover svolgere un preavviso più lungo del plurimandatario con le relative conseguenze.

A tal proposito racconto il caso di una azienda che sistematicamente inseriva giovani agenti monomandatari, senza periodo di prova, per inserire pubblicità da pubblicare in opuscoli distribuiti poi dai vari Comuni che elencavano i propri servizi alla cittadinanza. Questa attività, in realtà già dai primi mesi, non si rivelava sufficientemente remunerativa per gli agenti e gran parte degli stessi dopo 4-5 mesi esprimeva la volontà di cessare il rapporto. Già... ma c'è il preavviso, che da subito è di cinque mesi... Tra l'altro il tipo di attività consisteva in un continuo cambio di zona operativa, in quanto esaurita la promozione dell'opuscolo per un certo Comune bisognava passare ad un altro, magari anche più distante e soprattutto con sempre nuova clientela da visitare, con i relativi costi aggiuntivi. 

Un disastro! Se l'agente effettuava il preavviso, perdeva altri soldi; se non lo effettuava, si vedeva addebitato il mancato preavviso corrispondente a quelle poche provvigioni che si era "conquistato" nei primi mesi di durata del rapporto. Ed, in effetti, quello che avveniva era proprio questo: l'agente cessava immediatamente rinunciando alle provvigioni che si dovevano ancora maturare e praticamente lavorava "gratis" per quella azienda per vari mesi.

Se la normativa invece avesse indicato un periodo di preavviso paritetico tra agente monomandatario e plurimandatario, cioè tre mesi, il danno in questo caso, come pure nella stragrande maggioranza degli altri casi, sarebbe stato inferiore.

Del resto se un agente dà la disdetta significa, in genere, che preferisce risolvere il rapporto nel più breve tempo possibile.

In pratica, con questa norma, invece di favorire, si penalizza una figura di agente che in quanto vincolato al monomandato risulta essere contrattualmente più "debole" dell'agente plurimandatario. E allora che fare? Prima di tutto consiglio di inserire sempre il patto prova di tre, meglio sei mesi, e poi far regolare la durata del rapporto non secondo le norme dell'AEC ma in conformità dell'art. 1750 cc che indica un mese per il primo anno, due per il secondo e così via, fino al massimo di sei mesi dal sesto anno in poi. Naturalmente la deroga agli AEC deve valere solo per la durata non per il resto del contratto di agenzia che invece, molto importante, deve far sempre riferimento agli AEC, con la specifica se settore Commercio o Industria. Visto lo specifico tecnicismo dell'argomento è in ogni caso opportuno che sia il vostro consulente Usarci ad indicarvi la strada giusta.

Massimo Azzolini