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No al patto di non concorrenza post contrattuale

Violazione

Come ormai noto, il patto di non concorrenza post-contrattuale è quella clausola che, se inserita in forma scritta nel contratto di agenzia stipulato tra le parti, vincola l'agente a non svolgere attività di promozione di affari per aziende in concorrenza con la mandante cessata, fino a due anni dopo la chiusura del rapporto.

Personalmente sono contrario alla logica dell'esistenza stessa di questa clausola in quanto la libera concorrenza è il "sale" dell'economia di mercato. In ogni caso esiste la normativa e pertanto è opportuno conoscerla nelle varie sfacettature.

Prima considerazione: se non è presente nel contratto, non c'è il vincolo.

Se diversamente è stata accettata "per forza" si deve accettare è fondamentale che almeno la formulazione sul contratto segua i crismi previsti dagli Accordi Economici Collettivi, cioè che a fronte del patto, alla cessazione del rapporto venga riconosciuta in un'unica soluzione, l'indennità prevista dagli Accordi stessi. Purtroppo in tanti casi non è così. I legali delle mandanti si inventano formulazioni tra le più disparate pur di portare vantaggi ai loro clienti aggirando, nei fatti, il senso di tale normativa.

Infatti la "ratio" della norma, seppur, insisto, da me non condivisibile, è semplice: a fronte della non possibilità di portare alla concorrenza clientela e fatturato, l'agente ha diritto ad una indennità proporzionata alla durata di tale vincolo.

Già... magari fosse sempre così. Infatti "l'italica fantasia" si scatena. Della serie: "fatta la legge fatto l'inganno", altro che lealtà e buona fede come prevede il codice civile.

E allora via con gli esempi:

1) Parcellizzazione della provvigione: se ad esempio la provvigione accordata è del 5%, si specifica che l'1% o più viene inteso quale acconto per il PNC (Patto Non Concorrenza). Alla fine del rapporto si farà un conguaglio tra acconti e saldo. Da rilevare che l'agente potrebbe trovarsi in una situazione debitoria e quindi da un lato non incassare alcunché o addirittura vedersi richieste somme di denaro e dall'altro dover sottostare ad un vincolo senza aver ricevuto l'indennità in quanto quel 5% l'avrebbe percepito ugualmente.

2) Acconto in forma fissa: ogni mese viene riconosciuto un "tot" a titolo di acconto dell'indennità. Le osservazioni sono le medesime del punto 1 con l'aggiunta che quasi sempre questo acconto viene "venduto" come un fisso mensile.

3) Diritto di opzione: cioè la mandante fa firmare il PNC ma si riserva il diritto di decidere, alla fine del rapporto, se far applicare o meno il vincolo all'agente. Se lo richiede, deve pagare l'indennità, diversamente no. Risultato? Praticamente mai viene richiesto, proprio per non pagare. Quindi quell'agente da un lato per tutta la durata del rapporto di agenzia ha avuto quella "spada di Damocle sul collo" in quanto anche se avesse voluto, non poteva cambiare mandante visto il vincolo del PNC, dall'altro al momento della cessazione del rapporto, in cui l'agente magari sperava di poter incassare l'indennità, la mandante rinuncia e quindi l'indennità non è dovuta.

4) PNC solo per dimissioni dell'agente: questa formulazione prevede il diritto all'indennità solo se è l'agente a dare la disdetta non in caso di revoca della mandante.

5) Predeterminazione di una indennità ben inferiore a quanto previsto da AEC: l'art. 1751 bis cc prevede che siano le parti a determinare l'indennità e quindi se si accetta si avvalla quanto accordato.

6) Pagamento dell'indennità alla fine del vincolo: se ad esempio la durata del PNC è di due anni, viene inserito nel contratto che l'indennità verrà pagata tra due anni (si spera).

Naturalmente ogni caso va poi analizzato singolarmente e se ci sono irregolarità si possono contestare ma le controversie hanno tempi e costi... Il mio consiglio è quello di non accettare il PNC. Se proprio non è possibile evitarlo, perché magari si tratta di una mandante importante, prima della firma fate visionare il contratto dal vostro consulente Usarci che almeno vi farà evitare le vessazioni sopra indicate.

 

Massimo Azzolini