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Differenza tra il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciatore d'affari

MonomandatoIl contratto di procacciatore d'affari, a differenza del contratto di agenzia, si caratterizza per il fatto che il rapporto è connaturato dalla stabilità e non è, invece, caratterizzato dalla continuità che è elemento che contraddistingue il rapporto di agenzia. E, dunque, l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata. Il procacciatore di affari, invece, svolge un'attività più limitata, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, nell'ambito della quale raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. E, pertanto, mentre la prestazione dell'agente è stabile la prestazione del procacciatore d'affari è occasionale. 

Il rapporto contrattuale per essere inquadrato come rapporto di agenzia o come rapporto di procacciatore d'affari necessita di un'evidenza documentale. Infatti come noto non è possibile in sede processuale dare ingresso alla prova testimoniale e dunque si dovrà fare unicamente riferimento alla documentazione di cui le parti dispongono: se dall'esame di tale documentazione si potranno evincere elementi riconducibili al rapporto di agenzia lo stesso sarà disciplinato come tale diversamente sarà riconducibile al contratto di procacciatore. Per documenti possiamo intendere, ad esempio, il periodico invio da parte della mandante degli estratti conto provvigionali dai quali evincere gli affari promossi. Questo rappresenterebbe un documento assai importante che consentirebbe alla parte di individuare il rapporto contrattuale sottostante nello schema di quello dell'agenzia.

 avv. Pierluigi Fadel

  

Come ottenere dalla mandante gli estratti conto

ESTRATTI CONTOAvviene frequentemente che le aziende preponenti, nei rapporti con i propri agenti, non ottemperino alle norme di legge (ed a quelle degli Accordi Economici Collettivi) che impongono alle stesse precisi obblighi. Molto spesso, infatti, avviene che le aziende non forniscano all'agente la documentazione necessaria al fine di consentire la verifica in ordine all'esecuzione degli affari conclusi dal proprio agente, al pagamento da parte del cliente finale, etc. come richiamato costantemente dalla Giurisprudenza di Cassazione, grava sull'agente, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire la conclusione e regolare esecuzione degli affari da lui promossi, o direttamente stipulati nella sua zona.

Un problema concreto e assai frequente è quello che si verifica allorquando la preponente, pur essendovi tenuta per legge, ometta di consegnare all'agente copia di tutte le fatture emesse nei confronti dei clienti rientranti nella sua zona, fatture che sono indispensabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.

Molto spesso lo strumento più utilizzato è quello di chiedere al Giudice (nell'ambito di una causa già radicata) l'ordine di esibizione in capo alla mandante delle copie fatture e più in generale un estratto dei propri libri contabili. Ciò, presuppone, che sia stata intentata una causa "di merito" da parte dell'agente. In realtà, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (a cui ha aderito il sottoscritto con buoni risultati) ha ritenuto legittima la presentazione di un ricorso per ingiunzione da parte dell'agente di commercio e finalizzato alla consegna della documentazione contabile da parte della preponente.

Giova precisare che il decreto ingiuntivo (specie per gli agenti che operano in forma di ditta individuale) è uno strumento di gran lunga più agevole rispetto al procedimento necessario per la presentazione di una causa di merito e ciò principalmente alla luce del brevissimo tempo necessario per l'ottenimento del relativo provvedimento. Il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo e, quindi, impone alla preponente di consegnare immediatamente la documentazione richiesta. Ove la mandante non ottemperi all'ordine del Giudice, il ricorrente potrà agire in via esecutiva con l'ausilio degli Ufficiali giudiziari e, ove occorra, della forza pubblica al fine di ottenere la documentazione richiesta oltre alla rifusione delle spese legali che il tribunale pone ovviamente a carico dell'azienda.

Al fine di ottenere un decreto ingiuntivo sarà necessario offrire al Giudice la prova in ordine all'esistenza del contratto di agenzia (ovvero si dovrà produrre copia del contrattosottoscritto dalle parti) ed in ordine al fatto che gli estratti conto e le copie fatture siano già stati richiesti alla mandante per iscritto.

Avv. Andrea Mortara

 

 

Codice Civile, la successione nei contratti

MonomandatoMolto spesso si fa confusione in ordine alla cessione del contratto di agenzia, altre volte succede che un agente di commercio si allarmi (giustamente) allorché venga a sapere che la propria mandante ha ceduto o affittato un ramo di azienda ad altra ditta.

Nel caso di trasferimento d'azienda, in particolare il codice civile è molto chiaro e, all'articolo 2558, prevede espressamente che l'acquirente dell'azienda - salvo patto contrario - subentri in tutti i contratti stipulati dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, con esclusione di quei contratti  che abbiano un "carattere personale". Peraltro alla suddetta previsione consegue che il cosidetto "terzo ceduto" (nel nostro caso l'agente) ha diritto di recedere dal contratto, non accettando, di fatto la cessione, qualora ricorra una giusta causa.

La giurisprudenza prevalente non ritiene applicabile al contratto di agenzia l'art. 2112 (come detto riguardante i lavoratori subordinati ritenendo unicamente applicabile la norma generale /art. 2558 c.c.). E' evidente che di questa notizia l'agente deve essere informato tanto dall'acquirente quanto dal cedente. Ma quando è configurabile il trasferimento di azienda? Il trasferimento è configurabile allorquando si concretizzi una continuità dell'azienda (a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato) quale entità. Venendo poi alla possibilità, già evidenziata, che l'agente (terzo ceduto) avrebbe di recedere dal mandato a seguito dell'intervenuta cessione, anche in questo caso la giurisprudenza è chiara. La "giusta causa" si configura in quelle ipotesi in cui l'azienda acquirente abbia posto in essere tali e tanti mutamenti all'organizzazione aziendale da essere oggettivamente rischiosa per i diritti dell'agente (ad esempio cessione di marchi "importanti"). Ed ancora.

Altro caso attiene alle eventuali mutate condizioni personali o patrimoniali dell'acquirente che potrebbero giustificare una mancata accettazione da parte dell'agente in ordine al rischio di vedere garantito (per mancanza di requisiti di "solidità") il mantenimento dei propri diritti.

Giova però precisarsi che l'onere della prova grava sempre e comunque sull'agente il quale dovrà dimostrare (in un eventuale giudizio) che le condizioni aziendali sono mutate a suo detrimento e che, quindi, i diritti sino a quel momento maturati sono "in pericolo".

Centro Giuridico Nazionale Usarci

  

Diritto alle Indennità nel periodo di prova, lo dice la Corte Europea

indentita provaLa Suprema Corte Europea, con sentenza n° C-645/16 del 19 aprile 2018 si è occupata del diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui fosse contrattualmente previsto un patto di prova ed il rapporto si fosse interrotto prima della scadenza di tale periodo.

Il periodo di prova nel contratto di agenzia non è previsto dal codice civile, ma è previsto esclusivamente dagli AA.EE.CC. del settore industriale, Confapi, artigianato, mentre non è presente in quello del commercio.

E' generalmente prassi consolidata, così come riportato in tutti i mandati, che se il rapporto si dovesse interrompere durante il periodo di prova, l'agente non ha diritto a nessuna indennità.

La Corte Europea, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che, il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia in quanto la normativa europea nulla dice a tale proposito, mentre sancisce che anche in tale caso l'agente ha diritto alle indennità di cessazione rapporto.

Potremmo pertanto dire che analogicamente, in caso di interruzione del rapporto durante il periodo di prova, è dovuto anche il preavviso, in quanto l'art. 15 della direttiva stabilisce che l'agente ha diritto minimo ad un mese di preavviso per il primo anno di rapporto così come previsto dall'art. 1750 c.c. che prevede minimo un mese di preavviso. Nella causa in oggetto, la Corte E.U. non ha trattato tale argomento in quanto il mandato prevedeva già un mese di preavviso anche in caso di interruzione durante il patto di prova.

 

Federazione Nazionale Usarci

 

 

Il procacciatore d'affari non va iscritto all'Enasarco, ma attenzione!

Procacciatore 3

Quali sono le differenze fra agente di commercio e procacciatore d'affari? Lo spunto per queste note nasce da una recente risposta dell'Enasarco ad una azienda che richiedeva se doveva iscrivere all'Ente un proprio procacciatore d'affari.

"...le comunichiamo che NON devono essere iscritti all'Enasarco tutti coloro che svolgono un'attività che, seppur finalizzata alla promozione-conclusione di contratti, è attuata senza i necessari requisiti di stabilità e continuità del rapporto con la Ditta e senza assunzione in proprio del rischio economico. Pertanto i procacciatori di affari NON devono essere iscritti"... ma continua l'Ente "ATTENZIONE", nel caso in cui il Vostro collaboratore svolga un'attività i cui requisiti sono riconducibili a quelli dell'Agente di Commercio (in particolar modo facendo riferimento alla stabilità dell'incarico) egli può essere considerato a tutti gli effetti un Agente. Infatti la figura del Procacciatore di Affari presume l'assoluta occasionalità della prestazione finalizzata alla promozione di affari. Pertanto anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell'esistenza di fatto di un mandato di agenzia. Nell'eventualità sopraccitata sarà opportuno che lo stesso provveda ad effettuare gli adempimenti perché, in caso di visita ispettiva, è passibile dell'applicazioni delle ammende previste..." 

Le caratteristiche che differenziano l'agente di commercio dal procacciatore sono la stabilità e la continuità.

Troppo spesso vediamo il ricorso a questa forma di collaborazione, senza che le mandanti tengano conto delle implicazioni di legge e senza sufficiente conoscenza dei diritti da parte degli incaricati. Già dalla risposta dell'Enasarco si deduce quali sono le caratteristiche che differenziano l'Agente di Commercio dal Procacciatore: la stabilità e la continuità.

Per definizione del Codice Civile con il contratto di agenzia, l'Agente assume stabilmente e verso retribuzione l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata. Il procacciatore d'affari invece svolge la sua attività per la mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (esclusiva, zone). Il procacciatore può essere occasionale o continuativo. Il primo svolge l'attività in via del tutto sporadica,non deve aprire una partita Iva, non tiene una contabilità fiscale e può guadagnare massimo fino a 5 mila euro l'anno. Superata questa soglia, viene considerato procacciatore d'affari continuativo e deve iscriversi al Registro Imprese, avere una partita Iva e pagare i contributi INPS.

L'Agente di Commercio si differenzia dal procacciatore, oltre che per il regime fiscale e previdenziale, soprattutto per i diritti che gli vengono riconosciuti dal Codice Civile e dagli A.E.C. Al procacciatore non spettano preavviso, indennità di fine rapporto, tutela della zona, diritto alle provvigioni indirette, contributi Enasarco ecc.

Gli agenti possono intraprendere rapporti di procacciamento con aziende, ma devono essere consapevoli che questi incarichi sono senza alcuna tutela; le imprese, per contro, dovranno tener conto delle possibili implicazioni economiche nei confronti dell'Enasarco in caso di continuità di rapporto. 

Federico Rossetto

Clausole vessatorie, un vademecum

VADEMECUMIn caso di nuovo contratto di agenzia o in caso la mandante voglia aggiungere nuove condizioni al tuo mandato, esamina le seguenti 10 clausole prima di firmare:

- Mancato raggiungimento di un volume minimo di fatturato in un determinato periodo temporale;

Patto di non concorrenza post-contrattuale;

Verificarsi di insolvenze da parte della clientela in una misura superiore ad un certo limite (di solito percentuale rispetto al fatturato complessivo);

Quantificazione della provvigione a fronte di un contratto di agenzia a durata indeterminata con una scadenza temporale determinata;

Possibilità per la preponente di consentire ad altri agenti di operare nella zona oggetto dell'incarico;

Per un agente plurimandatario, comunicazione preventiva alla preponente per ogni ulteriore incarico di agenzia con altre preponenti;

A fronte dell'attività di incasso svolta dall'agente per conto della preponente, mancanza diritto ad alcun compenso, essendosi tenuto già conto di ciò nello stabilire l'entità della provvigione;

L'acquisto del campionario a carico dell'agente;

Eccessive deroghe alle disposizioni del Codice Civile e/o degli Accordi Economici Collettivi.

 

da Usarci Torino

 

 

Preavviso, penalizzati i monomandatari

preavviso2Per le varie fasi di rinnovo degli Accordi Economici Collettivi ho fatto presente, purtroppo invano, l'iniquo trattamento a carico dell'agente monomandatario in caso di proprie dimissioni.

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Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto

"Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto". E' questo il detto che, ricorderò sempre, sentii pronunciare tanti anni fa da un vecchio sindacalista Usarci in una delle ormai innumerevoli riunioni sindacali a cui ho partecipato. Ovviamente in una frase non si possono racchiudere le mille sfaccettature del rapporto di agenzia ma il senso generale è semplice: se l'agente dà disdetta perde l'indennità di fine rapporto.

Ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti, la rappresentazione dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art 1751 cc è formata da tre distinte indennità:

1) Firr,  importo accantonato dalla preponente presso l'Enasarco con unico versamento annuale, nel mese di  marzo, proporzionato alle provvigioni maturate nell'anno precedente. Questo importo viene versato all'agente, a fine rapporto, anche se è stato l'agente a dare disdetta (a parte casi particolari).

2) Indennità suppletiva di clientela: questa non viene riconosciuta all'agente se la risoluzione del rapporto è avvenuta per disdetta dell'agente (a parte casi particolari).

3) Indennità meritocratica: anche questa indennità, se ve ne sono i presupposti, non viene riconosciuta se è stato l'agente stesso a dare disdetta del rapporto di agenzia (a parte casi particolari).

p 17 vocesindacale

Quindi, la linea generale e senza considerare una serie di specifiche altre ragioni, se l'agente dà disdetta ottiene solo il Firr e naturalmente le provvigioni residue ma non la Suppletiva e la Meritocratica.

Ecco quindi che prima di inviare la disdetta è opportuno fare un incontro con l'esperto Usarci in quanto ci potrebbero essere soluzioni diverse che da un lato permettano la risoluzione del rapporto ma dall'altro possano far mantenere il diritto in capo all'agente di tutte le indennità sopra indicate.

Penso ad esempio al classico caso che tanto fa "arrabbiare" l'agente, cioè il continuo taglio di zona o riduzione di clientela o di prodotti o ancor peggio la diminuzione dell'aliquota provvigionale. In questi casi vengono in aiuto gli Accordi Economici Collettivi che regolano questo aspetto e permettono all'agente, in determinate condizioni, di non accettare la riduzione e far cessare il rapporto ad iniziativa della preponente con diritto dell'agente alle varie indennità.

Altre opportunità nascono da una eventuale disdetta per la presenza di gravi inadempimenti della preponente, da vagliare caso per caso, oppure ancora legate alla salute ed età dell'agente.

Quello che invece si sconsiglia è di ascoltare chi non ha una adeguata preparazione professionale o ancor peggio di rivolgersi al consulente Usarci solo dopo aver inviato la lettera di disdetta.

Massimo Azzolini

 

Responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario

Gli Accordi Economici Collettivi (cosiddetti A.E.C.) sia del settore Commercio, sia del settore Industria disciplinano espressamente l'addebito del campionario.

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Pagamento delle provvigioni sul fatturato e non sul pagato

pagamento provvigioni

Come noto le aziende mandanti cercano agenti soprattutto per "aprire" zone nuove o comunque per sviluppare fatturati esistenti (in tanti casi irrisori).

Per essere ancor più precisi si cerca soprattutto l'agente che disponga già di una buona introduzione così da "sfruttare" la sua conoscenza della clientela e "spostare" il fatturato verso quell'azienda se concorrente o per facilitare l'inserimento dei prodotti di quella nuova preponente verso la clientela già acquisita dall'agente se per prodotti diversi. Nell'uno e nell'altro caso si verifica comunque un "dare" da parte dell'agente che non può ritenersi contro bilanciato esclusivamente nel "ricevere" un listino di prodotti da vendere. Cosa può ricevere allora quell'agente se la nuova preponente non è disposta (come troppo spesso accade) a contribuire con un concorso spese iniziali?

il codice civile, all'art 1748, seppur con una dicitura che ai meno esperti può apparire arzigogolata, prevede, salvo diversi accordi, il diritto del pagamento delle provvigioni quando la merce viene consegnata con la conseguente emissione della fattura al cliente.

Purtroppo, nei fatti, nella stragrande maggioranza dei contratti di agenzia viene inserito quel "salvo diversi accordi" che nella pratica indicano il pagamento delle provvigioni non solo dopo che il cliente ha pagato, ma nel termine ultimo cioè a trenta giorni dalla scadenza del trimestre in cui la fornitura di merce o servizio è stata pagata. 

Quindi se, per esempio, viene fatto un ordine a gennaio e la merce viene consegnata a febbraio con pagamento a 60 giorni, cioè ad aprile, vuol dire nel secondo trimestre, ne consegue che il termine ultimo di pagamento delle provvigioni è il 31 luglio (trenta giorni dalla scadenza del trimestre). Se non vi fosse stata la deroga del contratto, il pagamento delle provvigioni sarebbe stato al 30 aprile cioè tre mesi prima. Cosa, che ben si capisce, è tanto diversa. Da sottolineare che, sempre l'art 1748 c.c. specifica che se il cliente non paga la fornitura, a meno che il mancato pagamento non sia colpa della preponente, la provvigione, con i dovuti tempi e modalità, deve essere restituita. Pertanto permane la tutela dei diritti anche della mandante. Da aggiungere che la regola del diritto ala pagamento delle provvigioni quando è effettuata la fornitura, è quella naturale e quindi vale sempre se non vi sono deroghe o comunque diversi patti all'interno del singolo contratto firmato tra le parti.

Quanto sopra per arrivare ad un dunque. L'agente faccia in modo che la nuova azienda preponente non sia anche "prepotente". Visto che non vuol "investire" sull'attività dell'agente, visto che quell'agente "dà" (introduzione nella clientela) almeno che possa "ricevere" il diritto di veder applicata nel contratto la norma naturale sul pagamento delle provvigioni, cioè in sintesi "sul fatturato" e non "sul pagato". Mi pare che questo sia proprio "il minimo investimento", se così impropriamente vogliamo definirlo, che quell'azienda mandante deve disporre nei confronti di chi, (l'agente) investendo il proprio tempo e denaro sarà a promozionare immagine ed affari per quella mandante. 

 

Massimo Azzolini

 

Sul diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia

diritto esclusivaIl diritto di esclusiva è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia ovvero costituisce una naturale prerogativa come firma che trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che deve intercorrere necessariamente tra il preponente e l'agente.

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Contratti che escludono gli AEC, meglio non firmare

diritto esclusivaSempre più frequenti i casi di contratti di agenzia che non solo non riportano il riferimento agli Accordi Economici Collettivi ma addirittura per espressa previsione li escludono.

In pratica nel contratto si arrivano a trovare clausole del seguente tenore:

la preponente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e pertanto il presente contratto esclude l'applicazione degli AEC oppure le parti espressamente convengono che non intendono assoggettare il contratto tra loro in essere all'A.E.C. di settore, bensì solo ed esclusivamente alla disciplina dettata dal Codice Civile in materia di contratto di agenzia. 

Le organizzazioni degli agenti come pure delle case mandanti tanto si danno da fare per rendere equo il più possibile il rapporto di agenzia a tutela delle parti con l'obiettivo primario da un lato di evitare le controversie e dall'altro di rispettare i giusti diritti e poi qualche furbetto legale consiglia alla sua azienda cliente di "bypassare" ottant'anni di contrattazione collettiva cercando di sfruttare la non conoscenza di parte della categoria? Si ricorda infatti che il primo AEC è addirittura del 1938. Credo che questo sia totalmente inaccettabile. Quindi, premesso che la prima cosa da fare quando si acquisisce un nuovo contratto è sempre quella di inviarlo alla propria sede Usarci che saprà sottolineare tutte le cose che non vanno, in ogni caso, fare sempre attenzione che faccia riferimento all'AEC di settore, Industria o Commercio. Se poi vi è addirittura una esclusione, questa va immediatamente corretta in inclusione degli AEC e se la mandante non accetta, il mio consiglio è quello di non firmare il contratto.

Il contratto di agenzia come sottolineato nello stesso codice civile agli art 1746, 1748 e 1749 si fonda su "lealtà, buona fede e reciproca fiducia". E' pertanto evidente che se viene presentato un contratto zeppo di clausole capestro e "dulcis in fundo" una bella clausolina che "spazza via" tutto il lavoro svolto da Usarci che dal 1949, anno della sua fondazione, si batte per i diritti di questa nostra categoria... beh allora non ci siamo proprio e non si deve iniziare nemmeno. Oltretutto i diritti degli agenti sono talmente ridotti se confrontati ai doveri che, se si vogliono togliere anche quei pochi, l'accordo contrattuale non ha senso di esistere.

 

Massimo Azzolini

 

No al patto di non concorrenza post contrattuale

ViolazioneCome ormai noto, il patto di non concorrenza post-contrattuale è quella clausola che, se inserita in forma scritta nel contratto di agenzia stipulato tra le parti, vincola l'agente a non svolgere attività di promozione di affari per aziende in concorrenza con la mandante cessata, fino a due anni dopo la chiusura del rapporto.

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No alla clausola risolutiva espressa per il target di vendita

clausola risolutiva

Purtroppo si stanno verificando con sempre maggior frequenza casi di associati che si rivolgono alle sedi Usarci per ottenere consulenza e tutela dopo aver ricevuto la lettera di disdetta per mancato raggiungimento di un determinato obiettivo di fatturato.

Personalmente sono contrario all'esistenza stessa di questo tipo di clausola risolutiva espressa che può comportare come sopra indicato la disdetta per giusta causa.

Aver ricevuto una disdetta per giusta causa significa aver compiuto un inadempimento così grave che non permette la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Ora mi chiedo qual è il grave inadempimento di un agente se i clienti non hanno acquistato a sufficienza per raggiungere un determinato fatturato in una determinata zona?

Ai sensi art 1742 cc il compito dell'agente è quello di promuovere affari ma non può certo garantire alla casa mandante la conclusione degli affari promossi. Ma poi suvvia, siamo seri, oggi i fatturati aziendali sono il risultato di un insieme di fattori non certo solamente legati all'attività dell'agente. Se l'azienda consegna in ritardo e male, se l'azienda non investe in nuovi prodotti, se non c'è un nuovo campionario, se il servizio di assistenza non funziona, se manca merce al magazzino, se i prezzi sono fuori mercato, se le condizioni di vendita sono troppo rigide, se... mille altre motivazioni, è forse colpa dell'agente?

Ma poi è normale che se, per esempio, per vent'anni il budget è stato raggiunto e al ventunesimo no, la mandante possa "cacciare" l'agente con effetto immediato e senza l'indennità di clientela maturata nei ventuno anni? O addirittura se negli anni precedenti il budget non era stato raggiunto e la mandante non si è mai avvalsa di tale clausola e poi "si sveglia" e... zac...disdice il mandato avvalendosi della clausola risolutiva espressa, magari legata ad obiettivo di vendita abitudinariamente e distrattamente firmato.

L'agente di commercio vive di provvigioni che si maturano sul fatturato, è tutto suo interesse fare in modo che questo fatturato sia il maggiore possibile, pertanto il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita è un danno anche per lo stesso agente e pensare che oltre a quel danno si possa "essere lasciati a casa " senza un euro è inaccettabile.

Il mio parere è che in genere le clausole risolutive espresse non dovrebbero essere lecite nel rapporto di agenzia, come già avviene nel contratto del lavoro dipendente o perlomeno nei confronti degli agenti sotto forma di ditta individuale, ma in ogni caso dovrebbe essere esclusa la facoltà di inserimento nel contratto di agenzia per il mancato raggiungimento dei minimi di vendita.

L'auspicio è che a livello di rinovo degli Accordi Economici Collettivi si ponga in discussione questo argomento, ma nel frattempo che fare? 

Ovviamente la prima cosa è quella di non accettare questa clausola nel contratto in quanto, si ricorda, totalmente facoltativa, ma se proprio non fosse possibile si faccia almeno inserire un "elemento mitigatore" del possibile danno quale ad esempio condizionare la possibile risoluzione per giusta causa solo al mancato raggiungimento di una percentuale del target di vendita.

Un esempio:"il mancato raggiungimento del 50% del fatturato già concordato sarà a dare il diritto della preponente di risolvere il rapporto per giusta causa".

Non sarà la soluzione del problema ma almeno potrebbe limitare i casi di disdetta. 

Massimo Azzolini

Conseguenze della violazione del patto di non concorrenza post contrattuale

ViolazioneIl patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia trova la propria disciplina sia nelle norme del codice civile sia negli Accordi Economici Collettivi e può trovarla altresì, anche con riferimento alle conseguenze in caso di violazione, nel contratto individuale.

La prima valutazione da operare è sicuramente quella di verificare la validità ed efficacia del patto ed in seconda battuta verificare se il comportamento tenuto dall'agente sia effettivamente in violazione del suddetto accordo. Fatte le dovute considerazioni a tale riguardo, tenuto conto che l'art. 1751 bis c.c. non prevede espressamente le conseguenze della violazione del patto, troveranno applicazione i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

La preponente, in caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell'agente, potrà esperire una domanda di risarcimento del danno (dimostrandone, secondo le regole ordinarie, la sussistenza e l'ammontare) nonché richiedere al Giudice l'ordine di cessazione dell'attività concorrenziale (azione cautelare per inibire all'agente l'esercizio di attività in favore di un concorrente). Tali richieste potranno essere invocate congiuntamente, in quanto la mandante opterà per la richiesta di risarcimento per la fase pregressa e per il rispetto degli accordi per la fase temporale successiva (per tutta la durata di validità del patto).

La giurisprudenza prevalente è orientata a quantificare il danno con riferimento al mancato utile della mandante, calcolato sulla differenza tra fatturato accertato e fatturato del periodo immediatamente anteriore, e ai costi di marketing per l'azione condotta per il recupero della clientela (non si possono però escludere a priori altre tipologie quantificazione di risarcimento del danno, di cui la mandante dia prova nel corso del giudizio). 

Mentre l'AEC Commercio non si occupa delle conseguenze della violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, l'AEC Industria (anche 2014) prevede la necessità di restituzione da parte dell'agente di quanto eventualmente percepito a titolo di indennità quale corrispettivo per il rispetto del patto medesimo nonché l'obbligo di corrispondere una penale, la cui entità non potrà essere superiore al 50% dell'indennità - ovvero all'indennità contrattualmente prevista quale corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto (si tenga presente che l'eventuale previsione di una cifra dovuta a titolo di penale escluderebbe, secondo la dottrina più accreditata, in assenza di patto contrario, la possibilità per la mandante di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno ove fosse superiore alla penale stabilita).

 

Avv. Anna Pan

 

 

Documentazione in regola per tutelare i propri diritti

documentiLa regolare tenuta della documentazione relativa al mandato è un efficiente strumento di tutela dei propri diritti. Troppo spesso nel corso dell'esecuzione di un mandato, l'azienda non ottempera alle norme regolatrici dettate dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi.

Spesso la mancata consegna della documentazione relativa all'attività svolta dall'agente (estratti conto, etc.,) può apparire quale mera dimenticanza, o essere addebitata ad una gestione non ordinata dell'azienda. Tali mancanze possono arrecare all'agente gravi pregiudizi, nella fase in cui, terminato il rapporto, l'azienda deve liquidare le indennità dovute.

E' opportuno ricordare che il Codice Civile stabilisce espressamente che: "Il Preponente nei rapporti con l'Agente deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'Agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. Il Preponente consegna all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'Agente ha diritto di esigere che gki siano fornite tutte le informazioni per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. E' nullo ogni patto contrario al presente articolo".

Tali disposizioni costituiscono l'applicazione di un più generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto che viene imposta alle mandanti. In ogni caso, il documento proveniente dalla mandante, che assume un'importanza fondamentale per l'agente, risulta essere l'estratto conto provvigionale. L'estratto conto, infatti, è lo strumento necessario, da un lato per verificare la corretta e puntuale liquidazione delle provvigioni e dall'altro per poter correttamente conteggiare le indennità di fine rapporto.  Come si è detto, le mandanti sono tenute ad inviare l'estratto conto entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate. Detti termini, peraltro, sono improrogabili e non possono essere aumentati dalle parti in quanto dall'ultimo comma dell'art. 1749 c.c., si desume il carattere inderogabile di dette disposizioni. La norma in esame, inoltre, stabilisce che l'agente ha diritto di "esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili".

Detta disposizione assume una rilevanza fondamentale, dal momento che la stessa costituisce il presupposto - in sede di contenzioso giudiziale - per richiedere al Giudice l'esibizione dei libri contabili, ove l'azienda non abbia ottemperato agli obblighi imposti. Se, come detto, le norme di legge impongono alle ditte un costante obbligo di informazione e di invio di documentazione, è di fondamentale importanza che sia l'agente, ove possibile, a pretendere il puntuale invio della predetta documentazione da parte dell'azienda.

Avv. Andrea Mortara

 

 

 

Monomandato? Si grazie, ma...

MonomandatoUn monomandato da 100.000 euro l'anno? Chi non lo sottoscriverebbe di questi tempi. Ma le favole sono una cosa, la realtà è un'altra: monomandatario con obbligo di visite e relazioni quotidiane, fatturato minimo e magari smartphone o pc con tracciamento gps; trattamento provvigionale che non supera la metà o un terzo della cifra ipotizzata all'inizio. Questa è la condizione che più si avvicina alla realtà.

Ma veniamo al caso che vi venga offerto il monomandato, cosa potreste chiedere? Cosa potreste inserire nel contratto d'agenzia per non cadere nella tela del ragno? In attesa che la legislazione si muova e si accorga dell'anomalia italiana, possiamo attuare un sistema di difesa a livello contrattuale (ricordate che il contratto scritto è un accordo privato fra le parti e non è un contratto di assunzione diretta). Questa è una lista di possibilità: minimo mensile o minimo provvigionale (non acconto, vi raccomando, potrebbero richiedervi il rimborso), rimborso spese, allungamento del periodo di preavviso, esclusione di relazioni scritte, si a quelle verbali (in tal modo si costringe l'azienda ad ascoltarci e si esclude l'abituale clausola risolutiva espressa, motivo assai diffuso per l'appiedamento), no a permanenza obbligata in ufficio, possibilità di trasformazione del contratto in plurimandatario nel caso in cui si verifichino alcune condizioni (livello provvigionale minimo, sensibili variazioni di zona, alcuni clienti passano alla direzione o alcuni prodotti ci vengono tolti dal mandato). Ecco questa è la parte migliore, nella quale dovete creare una serie di situazioni tali per cui la vostra figura da "dipendente mascherato" cambi in professionista delle vendite, che presta la sua attività a più aziende. La differenza è notevole.

Avrete capito che sono un agente plurimandatario, che tra l'altro non nutre simpatia per il monomandato, troppo limitativo per la professione e per la persona. Chi fa questa professione lo fa per alcune caratteristiche che lo contraddistinguono: spirito d'iniziativa, libertà d'azione, creatività, poliedricità, oltre ad essere tuttologi. Sappiamo discutere di auto, ristorazione, politica, finanza, fisco, economia, senza tralasciare la meteorologia e ...i risultati sportivi del weekend.

L'agente plurimandatario poi è un vero imprenditore, affronta l'attività analizzando ogni aspetto, ricercando l'equilibrio in ogni punto e, soprattutto, bilancia sempre tempo investito e denaro intascato. Pensate poi alla fase di contrattazione: il monomandatario deve arrivare all'ordine con le condizioni imposte dall'azienda, il plurimandatario cerca sempre invece il miglior equilibrio fra mandante e cliente ("Win, Win, tutti devono vincere in un affare...). Agli occhi del cliente il monomandatario è come se fosse un funzionario dell'azienda per cui lavora, sosterrà sempre e comunque la bontà del prodotto/servizio/prezzo come fosse il migliore. Il plurimandatario invece ha la forza anche di contrastare la propria azienda e di sollecitarne l'intervento per colmarne le lacune, magari trattando un prezzo migliore laddove il prodotto non sia all'altezza della concorrenza.

Un ultimo aspetto: la pensione. La pensione Enasarco è proporzionale ai versamenti, quindi il monomandatario è limitato fortemente. Morale della favola: fatevi assumere! E' meglio, sareste più tutelati.

Andrea Maddalena

 

 

 

Attività di incasso, è prevista un'indennità

INCASSO

Tra gli obblighi dell'agente può essere incluso anche quello di incassare i pagamenti presso la clientela ed altresì quella di recuperare i crediti laddove i termini di pagamento siano ormai scaduti.

Entrambe le predette attività sono da considerarsi accessorie;infatti, l'art. 1744 c.c. si limita a prevedere la necessità di una apposita ed espressa attribuzione della facoltà di riscuotere i crediti del preponente.

La contrattazione collettiva precisa che l'attività di incasso deve essere remunerata con un compenso aggiuntivo oltre a quello direttamente collegato alla promozione della conclusione di contratti, in quanto, in assenza di ciò, il recupero degli insoluti rientra comunque nell'attività dell'agente senza necessità di un compenso ulteriore. 

Nello specifico, l'AEC settore industria prevede che nell'ipotesi in cui venga conferito all'agente un apposito incarico di svolgere attività di incasso presso la clientela, con responsabilità per errore contabile, deve essere contrattualmente individuata una provvigione separata o un compenso aggiuntivo per tale attività accessoria. L'AEC settore commercio ha stabilito invece che deve essere corrisposto un compenso in forma non provvigionale. Quindi, in via generale, in mancanza di previsioni contrattuali, la semplice attività di recupero degli insoluti non può essere qualificata come attività di incasso vera e propria e non dà diritto, dunque, ad alcun compenso aggiuntivo, in assenza di un preciso conferimento dell'incarico a riscuotere, di una continuità dell'incarico e di una responsabilità per errore contabile.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che qualora con l'originaria stipulazione del contratto di agenzia sia stata prevista la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, l'esercizio di tale facoltà non dà luogo ad un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso, ma si deve considerare compreso nell'opera globalmente dovuta dall'agente e remunerata con le provvigioni; qualora, invece, la facoltà e l'obbligo di esigere siano intervenute nel corso del rapporto deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all'originario contratto e richieda una propria remunerazione a termini dell'art.2225 c.c.

Se le parti non hanno provveduto a stabilire il compenso in occasione dell'attribuzione dell'incarico né in corso di rapporto, sarà il giudice che lo determinerà in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Nel caso in cui l'attività di incasso sia stata svolta al di fuori da qualsiasi incarico, può essere esperita unicamente l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.

 

Centro Giuridico USARCI

 

 

Budget di vendita, inadempienza dell'agente?

budget2il mancato raggiungimento del budget, previsto nel contratto agenziale, potrebbe comportare la risoluzione del contratto per fatto imputabile all'agente ma affinché ciò non accada si dovrà prima verificare quale sia stata la gravità dell'inadempienza.

A seguito della pronuncia della Cassazione del 18/05/2011 si è stabilito che anche nell'ambito del contratto di agenzia l'eventuale presenza di una clausola risolutiva espressa avente ad oggetto la risoluzione del rapporto laddove l'agente non raggiunga il budget assegnato necessiti comunque di una verifica giudiziale in ordine alla gravità dell'inadempimento. Il principio espresso dalla Suprema Corte non è di poco conto. Tale principio giurisprudenziale ha così fatto venire meno la clausola risolutiva espressa anche nell'ambito del rapporto di agenzia come già nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

La clausola risolutiva espressa potrà ritenersi legittimamente apposta solo allorquando la stessa non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità che non giustifichino un recesso per giusta causa. In altre parole sarà obbligo della mandante valutare caso per caso se l'omesso raggiungimento del budget sia fatto riconducibile all'inadempienza dell'agente.

E' fatto noto rinvenire nei contratti di agenzia clausole risolutive di diritto laddove venga omesso il raggiungimento di un obiettivo di vendita. Tali clausole in questo periodo di difficoltà finanziaria delle aziende sempre più spesso vengono inserite col sol fine di penalizzare l'agente. Infatti raramente il budget è stabilito a fini premiali, con il riconoscimento in caso di conseguimento di una percenuale provvigionale aggiuntiva o di una somma determinata, molto più comunemente il mancato raggiungimento del volume di affari, per espressa previsione contrattuale, costituisce inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto, legittimando, così, l'azienda alla risoluzione del contratto con tutto quello che ne conseguirà in termini di perdita delle indennità di risoluzione e se il rapporto è un rapporto di vecchia data vi saranno effetti disastrosi per l'agente.

Utile allora sapere che, laddove la contestazione venga formalizzata solo a distanza di tempo, magari di parecchi mesi, senza che in precedenza nulla si fosse obiettato in termini di mancato raggiungimento del fatturato, si sarebbe in presenza di un atto di acquiescenza per facta concludentia ovvero il comportamento conclusivo delle parti sarebbe indice del fatto di non volersi avvalere della clausola relativa al volume d'affari. Sempre a proposito della clausola risolutiva, e prima del pronunciamento della Cassazione, il Tribunale di Bergamo ha statuito che "in tema di clausola risolutiva espressa, il giudice è ammesso a valutare la condotta in concreto tenuta dalle parti del rapporto obbligatorio, che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, devono preservare l'una gli interessi dell'altra, ispirandosi al principio della buona fede e al divieto di abuso del diritto. Se da tale valutazione risulta che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò deve condurre a escludere la ricorrenza della colpa e, dunque, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, dovendo essere l'inadempimento tale da comportare siffatta conseguenza almeno colpevole. Qualora, invece, sia evidente che il creditore ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante modalità contrarie alla buona fede, tale volontà non appare meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e non può, pertanto, spiegare i propri effetti".

Pare dunque potersi concludere nel senso che il comportamento delle parti deve sempre essere improntato al dovere di correttezza contrattuale, cui il rapporto di agenzia deve sempre ispirarsi, l'applicazione della norma di diritto e la sua astratta applicazione non possono prescindere dalla valutazione del grado di inadempimento.

 

Avv. Pierluigi Fadel

 

 

La privacy nel diritto di agenzia

PRIVACYSempre più di frequente i rapporti agenziali prevedono un obbligo in capo all'agente di indicare quali siano gli ulteriori e diversi rapporti agenziali con altre società preponenti in essere ivi compresi eventuali rapporti di procacciatore d'affari. La violazione di tale obbligo di regola viene considerato nel contratto agenziale un grave inadempimento dell'agente a seguito del quale il rapporto potrebbe addirittura cessare di diritto.

Ci si chiede, dunque, se tale richiesta sia normativamente consentita o se, viceversa, la stessa possa configurare una richiesta illegittima e come tale derogabile.

Il primo interrogativo che ci si deve porre per cercare di giungere ad una risposta convincente è se una siffatta richiesta non possa in qualche modo violare la normativa sulla privacy. Infatti, la disponibilità dell'agente nel rendere le informazioni richieste potrebbe confliggere con il desiderio delle altre parti (le preponeneti che verrebbero indicate) di non veder divulgati a terze persone vicende riguardanti la propria sfera aziendale e imprenditoriale.

L'agente del resto, lo prevede il codice, non può disporre del diritto della "terza preponente", diritto costituito dall'osservanza alla propria privacy laddove la stessa non lo abbia previamente autorizzato, e, pertanto, all'agente non è consentita la divulgazione di informazioni se riguardanti i nominativi di terzi soggetti. Infatti dopo avere analizzato la normativa sulla privacy si ritiene che la richiesta di indicazione degli altri soggetti con i quali l'agente intrattiene rapporti lavorativi non sia inquadrabile in nessuna delle fattispecie ivi previste nel senso che non si rinviene alcuna ragione o, comunque, disposizione per la quale sia consentita la divulgazione di dati di terze persone.

Del resto tale tipo di informativa, ovvero la conoscenza degli altri rapporti in essere, mirerebbe solo a soddisfare un'esigenza aziendalista della preponente la quale potrebbe con la conoscenza di tali evidenze avvantaggiarsene per un esclusivo e proprio interesse d'impresa e ciò a detrimento di terzi soggetti coinvolti che ben potrebbero aver diritto ed interesse a non veder pubblicizzate le proprie relazioni professionali.

Si ritiene, pertanto, che all'agente sia consentito opporre un diniego già nella fase della trattativa precontrattuale motivandone la ragione sulla base di quanto sopra espresso. 

Avv. Pierluigi Fadel

 

 

Quando la preponente deroga il diritto di esclusiva

fiducia 1Spesso la preponente, dopo molti anni di collaborazione, deroga il diritto di esclusiva dell'agente, con conseguente riduzione dei compensi provvigionali.

Com'è noto, il diritto di esclusiva è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia ovvero costituisce un naturale negotii che trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che deve intercorrere necessariamente tra il preponente e l'agente.

Trattasi di un diritto bilaterale nel senso che vale sia a favore dell'agente, che non può trattare prodotti di altre ditte concorrenti alla propria mandante, che a favore della preponente che non può avvalersi della collaborazione di altri agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo di attività ed è tenuta a corrispondere la provvigione all'agente anche nel caso in cui concluda affari direttamente.

In altre parole, l'esclusiva di zona in favore dell'agente, costituisce la contropartita dell'impegno di promozione e vendita assunto dallo stesso e gli dà la possibilità di beneficiare di tutti i frutti dell'attività svolta nella propria zona di competenza avendo diritto, altresì, alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla propria preponente.

Invero, "il preponente, che, sottraendo una serie di affari all'agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell'esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente" (Cass. Sez. Lav., n. 5591 del 17/05/1993; Cass. Sez. 2, n. 26062 del 20/11/2013).

L'esclusiva dell'agente in favore della mandante, invece, meglio qualificata come obbligo di non concorrenza, è finalizzata a garantire al preponente che l'agente dedichi tutte le proprie energie alla commercializzazione dei propri prodotti, cosa che non potrebbe fare se fosse libero di trattare anche prodotti concorrenti.

Tuttavia, il diritto di esclusiva può essere derogato per concorde volontà dalle parti in forza di clausola espressa oppure di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione. detta previsione pattizia altera sensibilmente il rapporto di collaborazione tra le parti.

Specificatamente, con riguardo al diritto di esclusiva a favore dell'agente, l'art. 1743 c.c. prevede espressamente che "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona  e per lo stesso ramo di attività". Tale disposizione normativa mira, indubbiamente a tutelare l'agente e le sue prospettive di guadagno ma altresì l'immagine professionale acquisita dallo stesso nel corso del rapporto di lavoro, agli occhi, soprattutto, della clientela procurata e fidelizzata la quale, diversamente, si troverebbe da un giorno all'altro "spiazzata" di fronte alle visite di uno o più venditori incaricati dalla stessa casa mandante.

Il fatto che la legge consenta alla preponente la facoltà di derogare all'esclusiva, non impedisce, però, all'agente di pretendere l'apposizione di paletti a tale decisione, ad esempio, atraverso il diritto al mantenimento dell'intero pacchetto clienti acquisito nel corso del rapporto di lavoro.

Articolo proveninete da Usarci - Lanarc: Gianluca Stanzione