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Escluso il diritto dell'ex coniuge all'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente/imprenditore

la legge

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17883/2016 ha respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività di agente.

Il riconoscimento di tale pretesa non può prescindere dalla natura del rapporto nella cui cessazione l'indennità ha il presupposto. Dato che nel caso del rapporto di agenzia è esclusa la configurabilità degli estremi della parasubordinazione ogni qualvolta l'attività dell'agente non si risolva in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, ma sia rivolta attraverso una struttura societaria o comunque mediante un'organizzazione imprenditoriale di dimensioni tali da assumere carattere preminente rispetto al contributo personale fornito dall'agente. Ciò posto, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12-bis L. 898/70, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge).

La funzione riequilibratrice assegnata all'attribuzione in esame non può essere considerata sufficiente a giustificare l'equiparazione della posizione del coniuge del lavoratore subordinato, o parasubordinato a quella del coniuge dell'imprenditore, se non altro perché quest'ultimo, pur partecipando indirettamente al godimento dei relativi proventi, non è assoggettato ai rischi dell'attività economica svolta dall'altro coniuge in regime di autonomia. Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore, nell'accordare al coniuge divorziato il diritto in esame, ne abbia limitato il riconoscimento all'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia intrattenuto con terzi un rapporto di lavoro, escludendone pertanto la spettanza laddove, per caratteristiche e dimensioni, l'attività svolta non sia ricondicibile alla predetta nozione.