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L'articolo 1748 del c.c. - Diritto dell'agente alla provvigione

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L'art. 1748 del c.c. è stato modificato dal nostro legislatore, che ha adeguato la disciplina italiana a quella comunitaria. La principale novità rispetto alla disciplina previgente  sta nella distinzione tra momento acquisitivo della provvigione e momento di esigibilità della provvigione già acquisita.
Secondo la norma previgente l'agente aveva "diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione" , e quindi, il suo diritto alla provvigione maturava con il buon fine dell'affare, ora il primo comma dell'art. 1748 C.C. prevede che "per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento".
Per essere chiari, se in passato la conclusione del contratto determinava in capo all'agente un'aspettativa oggi rappresenta il momento genetico di un diritto di credito.
Pertanto, dopo la conclusione dell'affare, l'agente potrà agire per il recupero coattivo delle provvigioni nei confronti del preponente che abbia deciso di non eseguire il contratto, ovvero potrà cedere a terzi il proprio diritto di credito (con il rischio però di mancata esecuzione del contratto per fatto non imputabile al preponente e conseguente venir meno del diritto ceduto ex art. 1748, comma 6,C.C.) o ancora potrà richiedere il pagamento della provvigione in sede concorsuale, qualora il preponente dovesse fallire od essere ammesso ad altre procedure concorsuali prima dell'esecuzione del contratto. Inoltre, l'agente dovrà dichiarare le provvigioni nel periodo di imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto e non nel momento in cui incassa i compensi.
Si noti che il momento in cui un contratto può dirsi concluso differisce fra agente con rappresentanza e agente senza rappresentanza. Nel primo caso, la conclusione del contratto si avrà con l'accettazione dell'ordine da parte dello stesso agente, nella seconda ipotesi nel momento in cui il cliente avrà conoscenza dell'accettazione dell'ordine da parte del preponente.
Sarà quindi opportuno per l'agente (in particolare per quello senza rappresentanza) ricevere tempestivamente dal preponente gli estratti conto dettagliati, che dovrebbero includere anche le proposte non accettate.
Definito con il primo comma il momento genetico del diritto alla provvigione, l'art. 1748 c.c., con il secondo ed il terzo comma, amplia notevolmente i confini di tale diritto e prevede che la provvigione spetti anche per affari conclusi dal preponente con clienti già acquisiti dall'agente o nella zona di esclusiva, e quindi non solo per gli affari conclusi grazie all'intervento diretto dell'agente,nonché per affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto (e non solo per affari conclusi durante il contratto).
Per quanto riguarda le provvigioni indirette, la norma prevede che: "la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria  o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito".
Rispetto alla previgente formulazione, che riconosceva le provvigioni indirette sui contratti conclusi dal preponente che dovevano avere esecuzione nella zona dell'agente, la nuova disposizione si presenta meno equivoca, anche in considerazione dell'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale ha precisato che per stabilire se un determinato cliente appartenga alla zona di competenza dell'agente occorre far riferimento, se il cliente è una persona giuridica, non alla sede legale, ma al luogo dell'effettiva attività della società.
 

Avv. Gaetano Alaia