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Il “Foro” delle cause di agenzia

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Ormai è diventata una moda! Le mandanti sempre più spesso inseriscono nei contratti la determinazione del Foro competente che ovviamente nella grande maggioranza dei casi coincide con la sede dell'azienda stessa!
Trattasi palesemente di uno strumento per disincentivare l'agente a ricorrere al Giudice al fine di tutelare i propri diritti.
Molti però non sanno che queste clausole sono del tutto illegittime e non sono applicabili ai rapporti in cui l'agente è una ditta individuale.
Infatti, nei rapporti per cui si applica il rito del Lavoro (vale a dire proprio i rapporti in cui l'agente è ditta individuale), quanto all'individuazione del Foro competente e all'individuazione della competenza territoriale, deve aversi riguardo alla "circoscrizione in cui si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio".
Si tratta di uno di quei casi in cui la Legge attribuisce una tutela particolare ad una delle due parti in causa (in questo caso alla cosiddetta "parte debole" ovvero all'agente in quanto lavoratore parasubordinato), in quanto detto "Foro" (ovvero il Tribunale presso il quale radicare la causa) è un cosiddetto "Foro esclusivo". A ciò consegue che la scelta del Tribunale non può essere derogata dalle parti e non può essere imposta da una delle parti, neppure per iscritto e neppure se espressamente accettato da entrambi i contraenti.
Nel caso in cui un rapporto sia cessato prima che inizi la causa (ovvero nella maggior parte dei casi) occorre verificare quale fosse il domicilio dell'agente al momento dell'effettivo svolgimento del rapporto (e ciò al fine di evitare "strumentali" cambi di residenza da parte dell'agente). Ma cosa si intende per domicilio dell'agente? È sufficiente verificare dove il soggetto abbia la propria residenza anagrafica? E se l'agente ha la residenza in un Comune e l'ufficio (dove svolge l'attività) da un'altra parte? Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che per "domicilio" non deve aversi riguardo al "domicilio anagrafico" ma deve verificarsi in concreto quale sia il luogo in cui l'agente ha "il centro dei propri affari ed interessi".
Detta disciplina, come detto, si applica esclusivamente a chi svolge la propria attività in forma individuale. Chi svolge l'attività in forma societaria deve invece prestare molta più attenzione.
In questo caso, infatti (specie per chi opera sotto forma di società di capitali) le deroghe previste dai contratti vengono applicate senza possibilità di modifica alcuna, per cui il Foro competente è nella circoscrizione ove ha sede la ditta mandante.
Un caso particolare riguarda però le società di persone.
Dove l'agente svolga attività mediante una società di persone (la società in accomandita semplice è il caso più frequente) la giurisprudenza stabilisce che sia applicabile l'art. 409 c.p.c. (ovvero la norma che stabilisce l'applicabilità del rito del lavoro e conseguentemente l'inderogabilità del Foro dell'agente) qualora sia prevalente l'attività "personale" del socio: "L'art. 409, n. 3, c.p.c., è applicabile anche quando l'agente è una società di persone costituite da due membri (che svolgono tutti l'attività di agente) se: l'elemento della prevalente attività di personale si riflette su ciascun membro della società e la forma societaria è solo un modo di organizzare l'attività dei due agenti persone fisiche, sempreché non siano coadiuvati da altri collaboratori".

Avv. Andrea Mortara