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Documenti e campionario - art 3 Aec Industria

CAMPIONARIO

Gli elementi essenziali di un contratto sono: la ragione sociale delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni ed eventuali altri compensi, la durata dell'incarico.

In pratica un contratto di agenzia potrebbe essere composto anche da una semplice paginetta in cui vengono indicati gli elementi sopra menzionati e alla fine la frase: Per quanto non previsto si fa riferimento agli Accordi Economici collettivi vigenti e successive modificazioni del settore Industria (o commercio).

Ricordo che, ormai parecchi anni fa, era frequente la stipula di contratti di agenzia di una o due pagine, purtroppo ora sono spesse volte dei fascicoli anche di venti o trenta pagine con interminabili elenchi di doveri in capo all'agente o, se va meglio, sterili ripetizioni di norme di legge o di articoli degli Accordi Economici Collettivi (forse scritti da legali che in qualche modo devono dimostrare un lavoro complesso per poter rimediare una lauta parcella). 

Si sottolinea poi che in ogni contratto individuale deve essere inserito il riferimento agli AEC. La mancanza del riferimento agli AEC è un fatto molto grave in quanto possono venir meno una serie di tutele e garanzie che sono specifiche della contrattazione collettiva, penso ad esempio alla indennità suppletiva di clientela.

Per quanto concerne la durata, se nulla è specificato nel contratto, si intende automaticamente a tempo indeterminato.

L'art. 3, sia per il settore Industria sia Commercio fa riferimento al campionario, in cui si specifica che l'addebito dello stesso può essere applicato solo per la mancata o parziale restituzione e non per il danneggiamento causato dalla normale usura.

La normativa dell'AEC tende a dare una soluzione all'annoso problema causato dalla imposizione all'agente dell'acquisto del campionario a fine campagna vendite.                                                             Riguarda in particolar modo il settore dell'abbigliamento.

In realtà l'art 3 settore Industria è, a mio parere, eccessivamente "morbido" dal momento che recita: non è previsto l'addebito all'agente del campionario per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Di tenore diverso e certamente più convincente la formula utilizzata per l'AEC Commercio dove riporta : E' vietato l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Rimane in ogni caso la volontà delle parti di evitare l'acquisto forzoso del campionario da parte dell'agente. Naturalmente se, diversamente, l'agente fosse interessato all'acquisto, magari a condizioni particolarmente vantaggiose, nulla impedisce che, in accordo tra le parti, ciò possa avvenire. 

Massimo Azzolini