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Gravidanza e puerperio negli AEC - art. 13

GRAVIDANZA
L'Accordo Economico Collettivo 2014 ha aumentato da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del rapporto (all'interno del quale deve collocarsi la data del parto) che l'agente o rappresentante può chiedere in caso di gravidanza e puerperio, durante il quale la mandante non può procedere alla risoluzione del rapporto.
 
L'agente, inoltre, può chiedere la sospensione del rapporto nei seguenti casi: 

- adozione o affidamento di minore; in tale ipotesi entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;

interruzione della gravidanza ex L. 194/1978; in questo caso il contratto potrà essere sospeso (su richiesta dell'agente) per un periodo massimo di cinque mesi.

 
 

La contrattazione collettiva, è sempre attuale?

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La contrattazione collettiva, in questo caso parliamo di AA.EE.CC., ha una funzione importantissima ed indispensabile nel processo del rapporto tra mandante ed agente. Essa viene stipulata e sottoscritta tra i sindacati delle aziende (Confindustria, Confcommercio, Confapi...) ed i sindacati degli agenti commerciali.

A differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, dove la contrattazione collettiva è inesistente, in Italia la negoziazione sindacale riveste un enorme valore ed una vera necessità vista la poca chiarezza delle norme, la lungaggine delle fasi giudiziarie e la scarsa propensione dei giudici verso l'agente, che viene ritenuto spesso un imprenditore al pari della mandante.

Per questi motivi la contrattazione collettiva spesso è già obsoleta nel momento della sua sottoscrizione. Nell'universo del rapporto di agenzia vi sono di fronte due opposti interessi:

  • da una parte la mandante con la continua ricerca di abbattimento dei costi, di aumento degli utili e costante ricerca di controllo del lavoro dell'agente;
  • da una parte l'agente con la sua propensione all'autonomia e all'incremento dei propri introiti.

Pensare anche solo lontanamente che le due figure possano in qualche modo trasformarsi da controparti a partner è pura utopia, occorrerebbe un salto culturale ideologico che in pochissimi sarebbero disposti a fare. Ma andiamo con ordine. Quali sono gli aspetti controversi di questo rapporto? Da una parte la mandante ha molta difficoltà ad accettare l'agente come lavoratore autonomo, volendo per sua natura dare indirizzi e controllare tutto l'operato; dall'altra l'agente, in quanto tale, essendo libero di agire in piena autonomia, non vuole essere legato da lacci e lacciuoli, anche perché è pagato solo per ciò che veramente produce. La mandante vorrebbe interpretare le norme a proprio piacimento; ritiene che il codice civile sia dalla sua parte quando stabilisce "l'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute"; pretende che l'agente "obbedisca" a tutto ciò che gli impone, servendosi di contratti capestro e richiedendo rapportini su ogni singola visita, elenco dei clienti visitati e dei motivi per cui il cliente non ha acquistato o ha acquistato poco; vorrebbe inoltre conoscere con largo anticipo l'itinerario che l'agente ha predisposto per quel tale giorno, oltre ai nomi dei clienti che andrà a visitare.

E' pur vero che l'AEC esclude tassativamente tutto ciò. L'art. 1 infatti, al quinto capoverso recita: "... senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante...".

Ben sappiamo però come i contratti sottoscritti siano pieni di articoli vessatori che, anche se nulli da un punto di vista giuridico, riescono comunque a condizionare l'operato dell'agente con la continua spada di Damocle: "se non ti sta bene te ne vai". E conosciamo purtroppo quanto sia difficile in questa nazione trovare un altro mandato. Ma vi è molto di più. Alcuni agenti stanno ricevendo in "dono" dalle mandanti tablet o Ipad, per poter comunicare in tempo reale con la casa madre, controllare il magazzino, inviare ordini, emettere bolle di consegna, ed in alcuni casi, emettere anche la fattura.

In realtà le motivazioni di tanta attenzione da parte delle mandanti sono due: la prima è quella di trasferire all'agente alcuni compiti che in passato venivano svolti all'interno dell'azienda, come quello di compilare la scheda cliente, inserire l'ordine, controllare il magazzino con notevole risparmio economico all'azienda e maggiori oneri per l'agente; la seconda è quella di controllare e conoscere ogni spostamento dell'agente, ogni sosta, i tempi di visita, i luoghi. Esiste inoltre un'applicazione che, se attivata negli strumenti digitali, permette all'azienda di monitorare l'attività dell'agente 24 ore su 24, allo scopo di intimorirlo.

Queste modalità sono vietate, ma spesso il soggetto sottoposto a questa specie di "mobbing" è un agente monomandatario, quasi sempre con patto di non concorrenza post contrattuale, per uno o due anni, lo pone in una situazione di vera e propria sudditanza.

Questi sono alcuni dei motivi per cui la contrattazione cerca di intervenire e regolamentare i vari aspetti, ed ecco perché la partecipazione degli agenti alla vita sindacale e la loro adesione sono sempre più fondamentali.

Giovanni Di Pietro

 

Zona di attività e variazioni (art. 2 AEC Industria)

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L'articolo 2 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Zona di attività e variazioni.

Nella prima parte dell'art. 2, è specificato che, ai sensi dell'art. 1743 del c.c., l'agente ha la zona in esclusiva, cioè il diritto alleprovvigioni sia per ordini diretti che indiretti.
L'agente non può operare per aziende in concorrenza nella stessa zona ma, aggiungo, anche per zone diverse, per il principio di lealtà e buona fede.
Bisogna porre attenzione al fatto che con il termine "esclusiva" viene fatto riferimento anche alla figura del monomandatario, senza però confondere l'esclusiva di zona con l'esclusiva di mandato.
Per quanto riguarda la possibilità della casa mandante di variare il contenuto economico del rapporto, cioè zona, clienti, prodotti e aliquota provvigionale, vengono indicati tre livelli di variazione con raffronto alle provvigioni percepite l'anno precedente:
- riduzione lieve quando non supera il 5%: questa la mandante la può fare con effetto immediato;
- riduzione media quando supera il 5% ma non il 15% (20% per Aec Commercio): salvo diversi accordi, il preavviso dovuto per questo tipo di riduzione è di 2 mesi per l'agente plurimandatario e di 4 mesi per il monomandatario;
- riduzione rilevante quando supera il 15% (20% settore Commercio): in questo caso il preavviso è quello previsto per la risoluzione del rapporto, sempre salvo diversi accordi scritti tra le parti.
Se entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della variazione media o rilevante l'agente esprime il suo dissenso, ciò comporta la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante con il diritto dell'agente al preavviso e alla indennità di fine rapporto.
Le variazioni di lieve entità si sommano nell'arco di 18 mesi e di 24 mesi rispettivamente per il pluri e monomandatario per quanto sopraindicato.

L'art. 2 è molto importante in quanto la perfetta conoscenza dello stesso è utile perché venga riconosciuta l'indennità di clientela.
Da sottolineare l'opportunità di non dare mai disdetta ad un rapporto di agenzia prima di aver fatto un colloquio con il consulente sindacale Usarci, che potrà anche consigliare come utilizzare la normativa prevista dall'art. 2 degli AEC ai fini del diritto alle varie indennità.

Con il nuovo AEC Industria decorrente dal 1° settembre 2014 si è fatto un notevole passo avanti in termini di equità in quanto viene data facoltà all'agente di non accettare non solo le modifiche di sensibile entità ma anche di media entità, ciò significa che l'agente può imputare la cessazione del rapporto alla casa mandante anche quando la riduzione supera solamente il 5%.
Ora è in fase di rinnovo l'AEC settore Commercio e il primo obiettivo della nostra organizzazione è proprio quello di far si che venga resa omogenea la normativa dell'art. 2 tra settore Industria e settore Commercio.

Massimo Azzolini

Art. 10 - 11 Indennità Meritocratica

MERITOCRATICA

L'indennità meritocratica è la terza componente del sistema delle indennità di fine rapporto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014.

Rispetto al FIRR e all'indennità Suppletiva di clientela, le quali vengono corrisposte all'agente a prescindere dall'aumento del giro d'affari e sono calcolate in misura percentuale sui guadagni provvigionali corrisposti all'agente, l'articolo 10 al capo III) del nuovo accordo, specifica che l'indennità meritocratica è dovuta se:

l'agente o rappresentante abbia apportato alla preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.

 

Il nuovo AEC lascia sostanzialmente inalterati il FIRR e l'indennità suppletiva ma incrementa sensibilmente l'indennità meritocratica.

Il nuovo criterio di determinazione introduce un sistema di calcolo estremamente complesso, che prevede come base di calcolo la differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali.

Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima dei vantaggi che il preponente continuerà a ricavare dall'attività dell'agente nell'arco di un periodo (di "prognosi") che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).

La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni.

Se l'indennità meritocratica risultante dopo i conteggi è inferiore alla somma FIRR + ISC (indennità suppletiva di clientela), vengono corrisposte all'agente solo queste ultime; se l'indennità meritocratica risulta superiore alla somma FIRR + ISC, le sostituisce.

Per i rapporti di media durata l'AEC 2014 riconosce cifre più elevate rispetto al precedente AEC, e quindi più vicine a quelle dell'art. 1751 c.c. Al tempo stesso, però, il sistema di calcolo dell'AEC 2014 non tiene conto dell'apporto della clientela, ma solo dell'incremento del fatturato. E non premia adeguatamente l'agente che abbia sviluppato una notevole clientela in tempi brevi.

 

L'accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati  prima del 1° gennaio 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017. 

 

 

Agente o rappresentante? Art. 1 AEC Industria

imcontratto
L'articolo 1 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Definizione dell'agente e sfera di applicazione.
 
L'ambito di riferimento giuridico sono gli articoli del codice civile dal 1742 al 1752.
Viene spiegata la differenza tra agente e rappresentante: il primo promuove gli affari ma necessita l'approvazione dell'ordine da parte della casa mandante; il secondo invece ha la rappresentanza della mandante e pertanto conclude gli affari, cioè gli ordini che acquisisce sono vincolanti per la casa mandante.
Da tale definizione ben si comprende che, nei fatti, i rappresentanti sono una minima parte della categoria, nonostante ancora nella normale parlata si tende a dare la denominazione di rappresentante e non invece, come sarebbe corretto, di agente di commercio.
Si fa riferimento poi all'art. 1746 del cc. e si specifica che l'agente è tenuto a dare informazioni alla mandante sulla situazione di mercato ma non è tenuto ad effettuare relazioni sull'elenco delle visite effettuate alla clientela.

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Art. 9 Indennità di mancato preavviso

Contratto 4

Non solo provvigioni ma anche corrispettivi spettanti

"Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso..."

L'Accordo Economico Collettivo settore Industria  del 2014 introduce una sostanziale novità rispetto al precedente AEC 2002. La nuova formulazione della norma stabilisce infatti che il calcolo dell'indennità prevista in sostituzione del preavviso venga computato tenuto conto di tutte le somme maturate (non più solo di quelle liquidate) dall'agente in dipendenza del contratto di agenzia, ivi compresi, dunque, le provvigioni e gli "altri corrispettivi" maturati dall'agente, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, intendendo quindi anche non eventualmente liquidati ma spettanti.

Il nuovo AEC 2014 prescrive molto chiaramente che nel calcolo dell'indennità di mancato preavviso si tenga conto non solo delle provvigioni maturate ma anche dei premi e/o dei compensi ulteriori.

Nuovo AEC Industria, le novità

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Miglioramenti soprattutto in fatto di tutele e diritti, mentre sul piano economico la nuova indennità meritocratica porterà risultati interessanti, pur con un criterio di calcolo piuttosto complicato e a partire dal 2016.
 
 

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Art. 6 Provvigioni

contratto 6
Un'altra miglioria per gli agenti di commercio apportata dal nuovo AEC Industria concerne le provvigioni spettanti all'agente per le trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, fermo restando il principio secondo cui l'agente deve relazionare dettagliatamente alla mandante (già previsto nel precedente AEC del 2002), l'agente avrà diritto alla provvigione per gli affari conclusi nei 6 mesi successivi allo scioglimento, mentre nella versione precedente il periodo era di 4 mesi.
 
Inoltre, sempre in relazione alla liquidazione delle provvigioni, l'AEC 2014 Industria, così come gli Accordi Economici 2009 del settore Commercio, prevede il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute all'agente da parte della mandante, degli interessi di mora, oltre 15 giorni dal termine previsto, nella misura dell'8% oltre al "tasso di riferimento" che è il tasso della Bce in vigore alla data.
 
 

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Rinnovato AEC settore artigianato

Contratto 4

Mercoledì 10 dicembre, presso la sede della CNA in Roma, è stato siglato l'Accordo Economico Collettivo del comparto Artigianato, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.
Le principali novità contenute nel testo sono le seguenti:

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Art 4 Periodo di prova

periodo prova
Proseguendo con l'approfondimento degli articoli  del nuovo Aec Industria 2014,  un'altra modifica significativa riguarda il periodo di prova nei contratti a termine.
 
Allineandosi agli Accordi del settore Commercio, considerato più vantaggioso soprattutto sulla disciplina delle indennità di fine rapporto, la novità più incisiva è contenuta nel terzo comma dell'articolo 4 che prevede in caso di rinnovo di contratti a tempo determinato avente lo stesso contenuto di attività (zona, clientela e prodotti), che il preponente possa stabilire un periodo di prova solo nell'ambito del primo rapporto.
 

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Rinnovato l'A.E.C. Industria

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Con il nuovo Accordo Economico Collettivo nuove tutele per l'agente.

• L'art 2 è stato modificato in maniera favorevole prevedendo anche per le medie variazioni l'assenso da parte dell'agente; ed è stato esteso il periodo temporale in cui le variazioni di lievi entità possano essere considerate come un'unica variazione;
• E' stata apportata una riduzione dal 20% al 15% del valore della media entità;
• il patto di prova che nel caso di più mandati consecutivi può essere inserito solo sul primo mandato;
• Il campionario potrà essere addebitato solo per determinati motivi non dovuti alla normale usura;
• Il tempo per comunicare l'eventuale rifiuto degli ordini da parte della mandante passa da 60 a 30 giorni;
• In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni gli interessi per il ritardo sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successiva modifica D.Lgs. n.192 del 9/11/2012;
• Inserimento del diritto alle indennità anche per il raggiungimento della pensione vecchiaia e anticipata Inps;
• La possibilità di sospendere il rapporto di agenzia in caso di gravidanza o di adozione o affidamento è stato esteso a 12 mesi.
• Prevista la costituzione di commissioni per lo studio di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti e per lo studio di una forma di assistenza sanitaria integrativa;
• Il calcolo della Indennità meritocratica che, nonostante non rispetti i requisiti previsti dal codice e dalla normativa europea, in taluni casi è notevolmente superiore alla attuale.

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Il 30 luglio scorso si è giunti alla firma per il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale. Si tratta dell'accordo economico più importante nell'ambito dell'agenzia in quanto interessa circa la metà degli agenti commerciali presenti sul territorio Italiano, ben 121.000 agenti su 256 mila . L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014, fatta eccezione per il sistema di calcolo della indennità meritocratica che andrà a regime dal 1 gennaio 2016.
Sono occorsi ben nove anni per giungere a questo traguardo, nove anni di tira e molla, di trattative estenuanti, di incontri intersindacali, di trattative interrotte, ma alla fine possiamo dire di essere giunti ad un buon risultato.
Il ruolo della contrattazione collettiva è quello di regolare il rapporto tra agente e mandante, integrando quegli aspetti legislativamente non normati, cercando di adottare soluzioni, ove consentito, più favorevoli per l'agente, anche per limitare il contenzioso; il che incontra notevoli difficoltà visti gli opposti interessi delle due categorie interessate.
Uno dei motivi principali che ha generato maggiore disaccordo è stato l'art.2, disposizione che permetteva alle mandanti la possibilità di variare la zona, le provvigioni e la clientela, fino al 20% del valore delle provvigioni annue; variazioni, queste, che potevano essere ripetute ogni 12 mesi.
Era evidente come le aziende potevano nell'arco di due-tre anni, in special modo per gli agenti monomandatari, ridurre l'entità delle provvigioni fino al 60%, mettendo l'agente nella condizione di recedere dal contratto con la relativa perdita di tutte le indennità, salvo il modesto Firr.
Con il nuovo accordo, finalmente tutto ciò è stato evitato. Le preponenti ora possono modificare insindacabilmente la zona, le provvigioni e la clientela, solo fino al 5% del valore annuo delle provvigioni; per tutto ciò che eccede tale percentuale necessita il benestare dell'agente, senza il quale il contratto si scioglie per volontà della mandante con l'onere per quest'ultima di dovere corrispondere tutte le indennità risolutorie.
La novità a favore dell'agente non finiscono qui:
-Variazioni unilaterali del contratto: è stato esteso il periodo in cui le variazioni di "lieve entità" possono essere considerate come unica variazione passando da 12 a 18 mesi per i plurimandatari ed a 24 mesi per i monomandatari.
- Variazione di media entità: riduzione della percentuale dal 20 al 15 %.
- Contratti a tempo determinato: in caso di rinnovi di rapporti a termine che prevedono lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti, clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto
- Addebito del campionario: può essere previsto esclusivamente per deterioramento.
- Rifiuto dell'ordine: il termine per la comunicazione della mancata accettazione è passato da 60 gg a 30 gg.
- Provvigioni dopo la cessazione: il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione del rapporto è stato portato da 120 gg a 180 gg.
- Ritardo nel pagamento delle provvigioni: anche per il ritardo nel pagamento delle provvigioni è oggi prevista l'applicazione degli interessi secondo il dettato del D.lgs 231/2002
- Pensionamento: è stato introdotto il diritto alle indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia e sia anticipata.
- Gravidanza o Adozione: esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza la possibilità per l'azienda di poter recedere.
- Indennità Meritocratica: è variato completamente il sistema di calcolo dell'indennità; tuttavia le nuove disposizioni sull'indennità meritocratica non si applicheranno, fino al 31/12/2015, ai contratti già in corso di esecuzione stipulati prima del 1/1/2014.
Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016.
Per i contratti in essere alla data della stipula dell'AEC e che cesseranno prima di tale temine, continueranno ad applicarsi le regole previste dall'AEC 2002.
Su questo ultimo punto sono da rendere alcune osservazioni.
L'A.E.C. del 2002 prevedeva un sistema di calcolo per ottenere il riconoscimento dell'indennità meritocratica che, in alcuni casi, rendeva un risultato di poche decine di euro; il sistema era stato ritenuto dalla giurisprudenza non in linea con il dettato europeo e con il codice civile.
Il nuovo metodo di calcolo, sviluppato da Confindustria, ha cercato di adeguarsi ai suggerimenti di cui alla Relazione del 1996 della Commissione Europea, ma non sembra esserci riuscito tenuto conto che il nuovo metodo di calcolo risulta notevolmente più complesso e solo in alcuni rarissimi casi porta a riconosce all'agente un riconoscimento indennitario economicamente apprezzabile.
Pertanto anche il nuovo metodo di calcolo non rispetta appieno i parametri della norma europea e del codice civile. Infatti, il nuovo A.E.C, come il precedente, non prevede il diritto all'indennità sulla nuova clientela apportata dall'agente o sulla clientela notevolmente incrementata, ma solo sull'incremento del fatturato, parametro questo di difficile quantificazione anche in considerazione delle variazioni di prodotti, di zona e di provvigioni che solitamente si verificano nel corso del rapporto, specialmente in quelli di significativa durata.
Sicuramente si è fatto un notevole passo in avanti, che negli anni a venire potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti anche derivanti dalle decisioni giurisprudenziali che ne deriveranno. Si può comunque restare più che soddisfatti in quanto le novità introdotte hanno consentito di ottenere modifiche migliorative, soprattutto a tutela dei diritti degli agenti, risultando l'aspetto economico indennitario non totalmente soddisfacente. Su tale questione ha avuto la sua rilevante incidenza la crisi economica che ha depauperato la liquidità delle aziende, con il rischio di lasciare aperte nel tempo le trattative senza giungere ad alcuna conclusione così lasciando ancora in piedi il precedente A.E.C decisamente più sfavorevole, nel suo complesso, per gli agenti. Di più era impossibile ottenere dalle controparti le quali, ovviamente, volevano anche preservare le loro posizioni.
Complessivamente è indubbio che con la sottoscrizione dell'ultimo accordo, la categoria degli agenti ha ottenuto maggiori garanzie, migliore tutela, ulteriori diritti.
L'attuale A.E.C. sicuramente è da considerare il miglior accordo sottoscritto dal 1976 ad oggi.
Occorre però ricordare come le garanzie ed i diritti devono essere fatti valere in primis dall'interessato, ossia dall'agente; è bene tenere presente che gli AA.EE.CC. sono di natura "privatistica", non hanno valore per tutti gli agenti ma esclusivamente, come prevede la costituzione italiana, solo per i soggetti che aderiscono alle organizzazioni firmatarie degli accordi stessi, ovvero che il mandato sottoscritto richiami espressamente gli AA.EE.CC., in caso contrario si applicheranno esclusivamente le norme codicistiche.

Giovanni Di Pietro
Vicepresidente Nazionale Usarci

 

Documenti e campionario - art 3 Aec Industria

CAMPIONARIO

Gli elementi essenziali di un contratto sono: la ragione sociale delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni ed eventuali altri compensi, la durata dell'incarico.

In pratica un contratto di agenzia potrebbe essere composto anche da una semplice paginetta in cui vengono indicati gli elementi sopra menzionati e alla fine la frase: Per quanto non previsto si fa riferimento agli Accordi Economici collettivi vigenti e successive modificazioni del settore Industria (o commercio).

Ricordo che, ormai parecchi anni fa, era frequente la stipula di contratti di agenzia di una o due pagine, purtroppo ora sono spesse volte dei fascicoli anche di venti o trenta pagine con interminabili elenchi di doveri in capo all'agente o, se va meglio, sterili ripetizioni di norme di legge o di articoli degli Accordi Economici Collettivi (forse scritti da legali che in qualche modo devono dimostrare un lavoro complesso per poter rimediare una lauta parcella). 

Si sottolinea poi che in ogni contratto individuale deve essere inserito il riferimento agli AEC. La mancanza del riferimento agli AEC è un fatto molto grave in quanto possono venir meno una serie di tutele e garanzie che sono specifiche della contrattazione collettiva, penso ad esempio alla indennità suppletiva di clientela.

Per quanto concerne la durata, se nulla è specificato nel contratto, si intende automaticamente a tempo indeterminato.

L'art. 3, sia per il settore Industria sia Commercio fa riferimento al campionario, in cui si specifica che l'addebito dello stesso può essere applicato solo per la mancata o parziale restituzione e non per il danneggiamento causato dalla normale usura.

La normativa dell'AEC tende a dare una soluzione all'annoso problema causato dalla imposizione all'agente dell'acquisto del campionario a fine campagna vendite.                                                             Riguarda in particolar modo il settore dell'abbigliamento.

In realtà l'art 3 settore Industria è, a mio parere, eccessivamente "morbido" dal momento che recita: non è previsto l'addebito all'agente del campionario per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Di tenore diverso e certamente più convincente la formula utilizzata per l'AEC Commercio dove riporta : E' vietato l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Rimane in ogni caso la volontà delle parti di evitare l'acquisto forzoso del campionario da parte dell'agente. Naturalmente se, diversamente, l'agente fosse interessato all'acquisto, magari a condizioni particolarmente vantaggiose, nulla impedisce che, in accordo tra le parti, ciò possa avvenire. 

Massimo Azzolini