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L'attività di merchandising va pagata a parte

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L'obbligazione che caratterizza il contratto di agenzia è quella di promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti per conto del preponente. E quando un contratto è concluso per effetto dell'intervento dell'agente, questi ha diritto a una provvigione. L'attività di promozione degli affari non esaurisce, tuttavia, il contenuto del rapporto di agenzia.

Nella prassi è infatti frequente che l'agente assuma, accanto a tale obbligazione principale, l'incarico di svolgere attività accessorie, quali, ad esempio, la custodia in deposito dei prodotti del preponente, il coordinamento di altri agenti o, ancora, altre attività richieste dall'evolversi della distribuzione commerciale. Il contenzioso che vede opposti agenti e preponenti con riferimento al compenso che l'agente dovesse richiedere a fronte dello svolgimento di incarichi accessori porta gli operatori del diritto ad interrogarsi su quando tali attività debbano essere oggetto di una specifica remunerazione e quando, invece, la loro remunerazione può intendersi ricompresa nel compenso provvigionale pattuito per la promozione degli affari.

La casistica giurisprudenziale è, sinora, piuttosto circoscritta, soprattutto a fronte della varietà di attività che compongono il rapporto di agenzia nel suo concreto atteggiarsi. sfogliando i repertori si evince per esempio come a meritare "una sua propria remunerazione" separata e ulteriore rispetto a quella pattuita per l'attività di promozione e vendita sia l'attività di incasso (Cassazione 16 settembre 2013, n. 21079), fatto salvo il caso in cui questa riguardi solamente gli insoluti non onorati alla scadenza (Cassazione 15 marzo 2011, n. 6024).

 

Da ultimo (Cassazione 26 gennaio 2017, n. 1998), la giurisprudenza è intervenuta con riferimento a un' altra delle attività accessorie frequentemente affidate all'agente, ossia quella di merchandising. Tale attività, definita come la "pratica di utilizzare un "brand" o l'immagine di un prodotto noto per venderne un altro", consiste "nell'insieme di attività e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato inserito nell'assortimento di un altro punto vendita".

A tale riguardo il Supremo collegio ha statuito chel'attività di merchandising - avente ad oggetto l'esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori - si concreta in un'attività ben distinta da quella dell'agente, "sicché, stante l'autonomia dei rapporti, non può ritenersi ricompresa nella sua attività e, se svolta, va separatamente remunerata, salvo diverse specifiche pattuizioni".

 

Fonte: Il Sole 24 ore"