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I requisiti morali per svolgere l'attività

requisiti morali
Dal 12 maggio 2012 il Ruolo degli Agenti di commercio è soppresso ma rimangono in vigore le norme circa il mantenimento dei requisiti morali per continuare a svolgere l'attività di agente di commercio come previsto da art. 5 c) della legge del 3 maggio 1985 n° 204 e successive modifiche.
 
L'articolo di legge sopra indicato fa riferimento in particolare ai requisiti  per poter iniziare l'attività ma attenzione che tali requisiti devono essere mantenuti anche per continuare a svolgerla. 
 
Il primo requisito è ovviamente basilare in quanto prevede che il soggetto non sia interdetto né inabilitato.
E' definita interdetta una persona a cui è stata verificata una infermità di mente abituale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto tale figura non può compier alcun atto giuridico.
L'inabilitato è invece quel soggetto per il quale è stata parzialmente esclusa la capacità di agire e quindi deve essere assistita da un curatore per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
 
Vi sono poi altri requisiti quali non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa, non risultare condannati con sentenza definitiva per una serie di reati quali quelli contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, della fede pubblica, dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio.
 
Ed ancora, per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, ricettazione, appropriazione indebita e per ogni atro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale.
 
Letta così la norma, potrebbe sembrare molto difficile ed anzi praticamente impossibile per un agente di commercio incappare in simili situazioni,  con un corretto ed etico comportamento professionale.
Nella prassi operativa invece si possono verificare fatti totalmente involontari che potrebbero causare effetti negativi.
 
E' il caso, ad esempio, dell' incasso in contanti (oggi fino ad € 2.999,99) per il pagamento di forniture di merce, in cui da un lato l'agente rilascia quietanza al cliente ma dall'altro non riceve la ricevuta dalla mandante a causa, per esempio, di un semplice accordo verbale di compensazione con le future provvigioni.
 
Per una serie di successivi, seppur sfortunati eventi, questa è una situazione che potrebbe sfociare in una denuncia e relativa condanna nei confronti dell'agente per appropriazione indebita per mancato versamento delle somme incassate e la conseguente perdita dei requisiti morali.
 
Questo è uno dei possibili esempi in cui incolpevolmente ci si può trovare in situazioni molto spiacevoli, ma ve ne sono anche altri.
Le sedi Usarci sono a disposizione dei soci per la consulenza in merito.
 

Massimo Azzolini