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Indennizzo per Cessazione Anticipata Attività reintrodotto dalla Legge di Stabilità 2014

INPS
 
La legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. 
L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, oltre che per i commercianti, che hanno cessato o cesseranno l'attività o cesseranno l'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e dopo aver compiuto i 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
 
La originaria norma che prevedeva l'indennizzo per il triennio dal 1996 al 1998 è stata più volte prorogata ed è stata ripristinata nuovamente dalla nuova legge di stabilità fino al dicembre 2016.
 
La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo ricorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di circa 500 Euro al mese.
 
La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge N. 2 del28/1/2009 (decreto anti crisi).
 
Destinatari del provvedimento:
sono, oltre ai commercianti, gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e i loro coadiutori.
Per averne diritto devono possedere i seguenti:
 
Requisiti:
aver compiuto 62 anni se uomo o 57 se donna, al momento della cessazione dell'attività;
- essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS da almeno 5 anni;
- l'attività deve essere cessata in maniera definitiva con la cancellazione dal Registro Imprese.
 
Dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda di indennizzo:
a) coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;
b) coloro che, pur avendo i requisiti nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine del 31 gennaio 2012. L'indennizzo però verrà corrisposto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
 
L'indennizzo verrà corrisposto fino all'età massima: di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 64 anni e 9 mesi per le donne, età attualmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.
 
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e viene revocato a far data dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene ripresa l'attività lavorativa. Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
 
Scadenza e pagamento
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.
 
Proroga degli indennizzi: in seguito alle modifiche apportate dalla nuova legge, possono richiedere la proroga dell'indennizzo tutti coloro che negli anni scorsi, dopo l'introduzione dei nuovi termini per il diritto alla pensione di vecchiaia, avevano ricevuto comunicazione della cessazione dell'erogazione al compimento dei 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne, età a suo tempo previste per il diritto alla pensione.
Gli indennizzi ora verranno prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età pensionabile introdotta dal 1° gennaio 2012.
L'indennizzo però verrà prorogato solo ai soggetti che non siano titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico.
 
Importo dell'indennizzo: è pari al trattamento minimo di pensione spettante ai commercianti ed il periodo in cui viene riscosso è riconosciuto figurativamente ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
 
Finanziamento: l'indennizzo viene finanziato con un contributo dello 0,09 per cento a carico dei commercianti che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
 
Consiglitutti gli uffici periferici INPS hanno ricevuto disposizioni dalla sede centrale di rivedere d'ufficio tutte le domande già presentate dopo il 1° gennaio 2014 e a procedere al riesame delle posizioni sospese negli scorsi anni e di corrispondere gli eventuali arretrati.
Consigliamo comunque di presentare le domande di indennizzo con la massima urgenza; l'indennizzo verrà corrisposto dal mese successivo alla presentazione della domanda; 
le domande di proroga dell'indennizzo con i modelli disponibili sul sito www.inps.it
 
 
 
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