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INPS. Disponibili le Certificazioni Uniche 2015

INPS 3
Il 27 febbraio 2015 l'INPS ha reso disponibile telematicamente per 18 milioni di contribuenti le Certificazioni Uniche 2015, relative all'anno d'imposta 2014, con l'unificazione degli imponibili di più prestazioni, previdenziali ed assistenziali, riferibili al medesimo soggetto e l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.
L'INPS, con il messaggio n. 1554 di qualche giorno fa, ha comunicato che lo scorso 27 febbraio sono state rese disponibili – in maniera telematica – le Certificazioni Uniche 2015 (CU/2015), relative all'anno d'imposta 2014, di circa 18 milioni di contribuenti per i quali è sostituto d'imposta. In particolare, nel rilasciare tali certificati la Piattaforma fiscale ha provveduto a unificare gli imponibili di più prestazioni, previdenziali ed assistenziali, riferibili al medesimo soggetto e ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno.
Come di consueto, tale appuntamento è accompagnato da alcuni adempimenti da parte dell'INPS illustrati brevemente nel messaggio in commento, ossia la gestione del conguaglio fiscale di fine anno, la compilazione della Certificazione Unica e le rettifiche fiscali.
 
Conguaglio fiscale – Con riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, per i quali in sede di conguaglio di fine anno si registrano importi complessivi superiori a 100 euro, l'INPS procede al prelievo di detta somma in un numero massimo di 11 rate – senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Da quest'anno, inoltre, i contribuenti che ne fanno richiesta potranno accedere:
–  tramite un prospetto riepilogativo,
– dettagliatamente a tutte le informazioni sul conguaglio fiscale.
 
 CU/2015 - La Legge di Stabilità 2013 (art. 1, co. 114 della L. n. 228/2012) ha apportato alcune modifiche alle modalità di consegna delle Certificazioni Uniche, ampliando la platea degli atti "digitalizzati". Infatti, la suddetta norma introduce, a decorrere dal 2013, l'invio dei certificati in modalità telematica. Tuttavia, il cittadino conserva la facoltà di richiederlo in maniera cartacea.

La CU/2015 ha la finalità di attestare al contribuente:
• l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, corrisposti nell'anno 2014 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
• l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 del Tuir;
• le relative ritenute di acconto operate;
• le detrazioni d'imposta riconosciute ed effettuate.

L'INPS ha l'obbligo di trasmettere, entro il 7 marzo 2015, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tutte le certificazioni emesse e pubblicate entro il 28 febbraio. Ciò al fine di rendere disponibili i dati necessari con i quali la stessa Agenzia provvederà a predisporre, entro il 15 aprile 2015, i modelli 730 precompilati che renderà disponibili ai contribuenti, in via telematica.

Rettifiche fiscali – Infine, per quanto riguarda le modalità di rettifica delle Certificazioni Uniche emesse è stato precisato quanto segue:

• le rettifiche dovute a variazioni richieste da parte del sostituito, come ad esempio per detrazioni d'imposta e /o per oneri deducibili e/o detraibili, non produrranno né ricalcolo del conguaglio fiscale né una nuova CU/2015; il sostituito dovrà necessariamente sistemare la propria situazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi;
• le rettifiche dovute a variazioni per inadempienze dell'Istituto comporteranno il ricalcolo del conguaglio fiscale e il rilascio di una nuova CU/2015 che "annulla e sostituisce la precedente".
Detti conguagli fiscali dovranno essere segnalati in Procedura IRPEF con il codice tributo "111E".
Regime sanzionatorio – Sul fronte sanzionatorio, qualora la nuova certificazione viene trasmessa all'Agenzia delle Entrare entro 5 giorni a partire dal 9 marzo 2015, non si applica alcuna sanzione; dopo tale data, però, scatta la sanzione di 100 euro per ogni CU/2015.

Da notare, inoltre, che nella nuova certificazione unica rilasciata al contribuente dopo il 9 marzo, l'INPS è tenuto a comunicare al percipiente, tramite annotazione "CF", che qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dall'INPS.

Marco Vantini dottore commercialista - revisore legale
Usarci Verona
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