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Enasarco, la prosecuzione volontaria

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Gli art. 9 e 10 del Regolamento Enasarco indicano le modalità per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria.

Si ricorda che per gli agenti che hanno iniziato l'attività prima del 1 gennaio 2012 è indispensabile maturare una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni. Diversamente tutti i contributi vanno perduti. Infatti l'Enasarco nulla ha a che fare con l'Inps e pertanto non si possono sommare le relative contribuzioni. Va comunque evidenziato che, diversamente, per gli agenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2011 se saranno a maturare almeno cinque anni di contribuzione, al compimento dei 67 anni otterranno una "rendita contributiva" proporzionata agli effettivi versamenti e anzianità contributiva.

Per chi ha iniziato prima del 2012 è frequente il caso di agenti che cessano l'attività ma non hanno raggiunto il minimo dei venti anni e quindi, se non pensano di riprendere l'attività, è opportuno che siano ad effettuare la richiesta di prosecuzione volontaria. Attenzione però al fatto che tale richiesta va effettuata, pena decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività. Purtroppo abbiamo verificato che numerosi sono gli agenti che non tengono in considerazione questo limitato arco temporale e si rivolgono ai nostri uffici per l'assistenza ma fuori tempo massimo e in quel caso o riprendono l'attività o, come già detto, i contributi sono persi. E' comunque necessario aver maturato almeno cinque anni di contribuzione.

L'entità del contributo volontario annuo è calcolato sulla media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione.

E' consigliabile la prosecuzione volontaria anche se si ipotizza una futura ripresa dell'attività, ciò per non perdere anni di contribuzione, anche se è bene sottolineare che in questo caso diventa a carico dell'agente quel 50% di quota parte dei contributi che, diversamente, sarebbe stata a carico della mandante, in caso di regolare svolgimento dell'attività.

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa comunque al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.

Massimo Azzolini