Finanziaria, leasing e tassazione sulla casa

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Con la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità) il Governo ha dettato le linee guida di carattere economico/finanziario per il 2014. I provvedimenti sono numerosi e quindi si richiamano, per sommi capi, solo quelli di maggiore interesse per la categoria.

Deducubilità canoni di leasing: il periodo minimo di deducibilità dei canoni di leasing per i beni mobili, ritorna pari alla metà del periodo di ammortamento di cui al comma 2 dell'art.102 del TUIR (si ricorda che da alcuni anni era stato elevato ai 2/3); per gli immobili detto periodo viene fissato in 12 anni.

Riordino oneri detraibili: entro il 31/12/2014 è stato previsto un riordino degli oneri detraibili dall'Irpef al 19%. E' previsto che, in mancanza di detto provvedimento la percentuale passerà per tutte le attuali detrazioni, al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

Rottamazione licenze: l'indennizzo di cui al D.Lgs.207/96 per chi cessa l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento (che interessa anche gli agenti di commercio) è stato prorogato al 31/12/2016.

Definizione agevolata cartelle: entro il 28/02/2014 è possibile effettuare il pagamento di cartelle esattoriali relative a ruoli emessi entro il 31/10/2013, senza il pagamento dei relativi interessi. La sanatoria non appare particolarmente conveniente, visto che l'importo va pagato in un'unica soluzione entro il 28/02/14, a fronte delle lunghe rateazioni ultimamente concesse per le medesime cartelle.

 

Tassazione della casa: anche se non riguarda in particolare gli agenti di commercio e il reddito d'impresa, si ricorda che dal 2014 cambia radicalmente il sistema di tassazione degli immobili. Viene introdotta la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) basata su due presupposti: 1) possesso di immobili; 2) fruizione dei servizi comunali.
Si divide in due componenti: la prima è l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori degli immobili, con esclusione della prima casa; la seconda è riferita ai "servizi" ed è articolata in due componenti: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti).
Ogni comune dovrà disciplinare le suddette imposte nell'ambito delle regole imposte dalla legislazione nazionale.
In ampia sintesi: la TARI si basa sul possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, ed è commisurata alla superficie calpestabile in base alle tariffe disposte dai comuni, calcolate col c.d. "criterio del chi inquina paga".
La TASI è dovuta per il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati; la base imponibile è la stessa dell'IMU, e l'aliquota base sarà dell'1 per mille. Ogni comune potrà poi decidere se addirittura azzerarla, oppure aumentarla fino ad un massimo del 2,5 per mille. Ogni comune potrà introdurre riduzioni ed esenzione per determinate categoria di contribuenti.

Fabrizio Tagliabracci