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Regime di cassa per imprese in contabilità semplificata

REGIME DI CASSA

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata. Per questi soggetti, a partire dal 2017, la determinazione del reddito imponibile non avverrà più secondo il principio di "competenza" ma sarà invece applicabile (obbligatoriamente) il principio di "cassa".

I soggetti interessati sono tutti coloro che adottano il regime di contabilità semplificata ossia gli imprenditori individuali, le imprese familiari e le società di persone che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad € 400.000 nel caso di attività di prestazione di servizi (gli agenti rientrano in questa casistica) oppure € 700.000 negli altri casi (attività di produzione/scambio di beni).

Il principio di cassa prevede che, per determinare il reddito imponibile,  si tenga conto esclusivamente dei ricavi incassati e delle spese sostenute (pagate) dal 01/01/ al 31/12, a prescindere dalla loro competenza temporale. Per il primo anno di applicazione del regime di cassa, per quanto riguarda le fatture emesse nel 2017 di competenza 2016 esse verranno tassate seguendo il "vecchio" principio di competenza, quindi nel 2016. Dall'anno prossimo, invece, il regime di cassa opererà a regime e quindi eventuali fatture emesse nel 2018 ma riferite al 2017 verranno comunque tassate nell'anno in cui sono state  incassate (nel 2018). Le quote di ammortamento, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, sebbene siano elementi tipici del "vecchio" principio di competenza, continueranno a permanere (e quindi a poter essere dedotte) nel calcolo del reddito.

Dal punto di vista pratico, sono state introdotte 3 alternative per mettere in pratica, dal punto di vista contabile/fiscale, il principio di cassa:

  1. Istituzione di 2 registri aggiuntivi (oltre ai registri Iva già in possesso), dove registrare incassi e pagamenti delle fatture di vendita e acquisto: per ogni fattura emessa/ricevuta sarà quindi rilevato il relativo ricavo/costo nei registri iva e l'incasso/pagamento nei nuovi registri;
  2. Mantenimento dei soli registri Iva vendite/acquisti, integrati con l'annotazione dei mancati incassi e pagamenti del trimestre nonché degli incassi/ pagamenti ricevuti/ effettuati nel trimestre ma riferiti a fatture emesse/ricevute nei trimestri precedenti;
  3. Opzione per il regime di "cassa virtuale": tale regime prevede che vi sia una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione dei documenti contabili coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Si ricorda, infine, che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, per le imprese in contabilità semplificata, è obbligatorio. Tuttavia, se un contribuente volesse continuare a determinare il proprio reddito "per competenza" può farlo optando per la tenuta della contabilità ordinaria.

 

Enrico Girardi

 

 

 

 

Equitalia si trasforma in Equientrate: cosa cambierà?

Equitalia

Nelle incertezze tipiche che caratterizzeranno il passaggio di consegne potrebbe verificarsi la prescrizione per ben più di un contribuente. L' addio a Equitalia entro la fine dell'anno sembra cosa ormai fatta: al suo posto dovrebbe nascere un dipartimento interno all 'Agenzia delle Entrate che riscuoterà i crediti non solo della stessa Agenzia, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni (ad esempio Inps, Inail, ecc.).

Con la nascita di Equientrate e l'abolizione di Equitalia, insomma, la riscossione delle somme evase sarebbe affidata all'Agenzia delle Entrate. Ma cosa potrebbe cambiare con la nascita di Equientrate? Non verranno certamente annullati i suoi crediti, anche se è verosimile ipotizzare che con l'attribuzione del compito di riscossione all'Agenzia delle Entrate alcuni di questi potrebbero cadere in prescrizione, considerando che il passaggio da Equitalia ad Equientrate non sarà semplice e immediato. Nel periodo intermedio molti contribuenti potrebbero essere avvantaggiati da un considerevole alleggerimento del carico fiscale.

Il nuovo dipartimento avrà il nome di Equientrate, nato dalla fusione di Equitalia con l' Agenzia delle Entrate le cui regole saranno inserite nella Legge di Stabilità 2017, anch' essa riformata che si chiamerà Legge di Bilancio. Le funzioni di Equitalia, quindi, non moriranno completamente, così come non moriranno i suoi metodi e i suoi crediti, a cambiare sarà solo chi muoverà le fila delle riscossioni, ovvero l' Agenzia delle Entrate.

Gli italiani potrebbero dunque avvantaggiarsi delle difficoltà di Equientrate ad affrontare il cambiamento e la conseguente inerzia nell' interrompere i termini di prescrizione. allo studio c'è anche un'altra soluzione: quella di dividere le competenze di Equitalia tra le Entrate e il Ministero dell'Economia. La proposta vuole altresì eliminare per sempre l' aggio, lasciando in vita solo gli interessi legali.

L' ultima riforma della riscossione, riguardante Equitalia, è avvenuta con l' entrata in vigore dell' art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 deliberato dal Governo Berlusconi III, (4), convertito con modificazioni nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la costituzione di Riscossione S.p.A., che nel 2007 ha preso come nome Equitalia S.p.A.. Fino al 30 settembre 2006 la riscossione era affidata in concessione a privati (prevalentemente banche), in numero di circa 40. Con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Fonte: lentepubblica.it

Diritto camerale, sconti per il 2015

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Tributo ridotto del 35% rispetto allo scorso anno: il ministero dello Sviluppo economico anticipa con una circolare il contenuto del decreto, con i tagli anche per il 2016 e 2017.

In arrivo la proroga per i “vecchi” minimi

 
fisco - ravvedimento 1Accolta la richiesta di far slittare al 2015 la possibilità di accedere al "vecchio" regime.
Il governo ha accolto l'emendamento al Milleproroghe che prevede lo slittamento al 2015 della possibilità per il contribuente che apre la partita Iva di optare per il "vecchio" regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%.

Finanziaria, leasing e tassazione sulla casa

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Con la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità) il Governo ha dettato le linee guida di carattere economico/finanziario per il 2014. I provvedimenti sono numerosi e quindi si richiamano, per sommi capi, solo quelli di maggiore interesse per la categoria.

Deducubilità canoni di leasing: il periodo minimo di deducibilità dei canoni di leasing per i beni mobili, ritorna pari alla metà del periodo di ammortamento di cui al comma 2 dell'art.102 del TUIR (si ricorda che da alcuni anni era stato elevato ai 2/3); per gli immobili detto periodo viene fissato in 12 anni.

Riordino oneri detraibili: entro il 31/12/2014 è stato previsto un riordino degli oneri detraibili dall'Irpef al 19%. E' previsto che, in mancanza di detto provvedimento la percentuale passerà per tutte le attuali detrazioni, al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

Rottamazione licenze: l'indennizzo di cui al D.Lgs.207/96 per chi cessa l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento (che interessa anche gli agenti di commercio) è stato prorogato al 31/12/2016.

Definizione agevolata cartelle: entro il 28/02/2014 è possibile effettuare il pagamento di cartelle esattoriali relative a ruoli emessi entro il 31/10/2013, senza il pagamento dei relativi interessi. La sanatoria non appare particolarmente conveniente, visto che l'importo va pagato in un'unica soluzione entro il 28/02/14, a fronte delle lunghe rateazioni ultimamente concesse per le medesime cartelle.

 

Tassazione della casa: anche se non riguarda in particolare gli agenti di commercio e il reddito d'impresa, si ricorda che dal 2014 cambia radicalmente il sistema di tassazione degli immobili. Viene introdotta la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) basata su due presupposti: 1) possesso di immobili; 2) fruizione dei servizi comunali.
Si divide in due componenti: la prima è l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori degli immobili, con esclusione della prima casa; la seconda è riferita ai "servizi" ed è articolata in due componenti: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti).
Ogni comune dovrà disciplinare le suddette imposte nell'ambito delle regole imposte dalla legislazione nazionale.
In ampia sintesi: la TARI si basa sul possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, ed è commisurata alla superficie calpestabile in base alle tariffe disposte dai comuni, calcolate col c.d. "criterio del chi inquina paga".
La TASI è dovuta per il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati; la base imponibile è la stessa dell'IMU, e l'aliquota base sarà dell'1 per mille. Ogni comune potrà poi decidere se addirittura azzerarla, oppure aumentarla fino ad un massimo del 2,5 per mille. Ogni comune potrà introdurre riduzioni ed esenzione per determinate categoria di contribuenti.

Fabrizio Tagliabracci

 

Omaggi, trattamento Iva e imposte dirette

agenzia entrate 1

La soglia di detraibilità del tributo sui beni di modico valore "regalati" è stata equiparata, dal "decreto semplificazioni", a quella prevista dal Tuir ai fini della deducibilità.
E'stata elevata a 50 euro la soglia di detassazione Iva sugli omaggi,