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Mondo Auto, l’esperto risponde

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Sono stato multato per eccesso di velocità di oltre 50 km/h il limite consentito. Di conseguenza mi è stata anche sospesa la patente per due mesi. In questo lasso di tempo, posso guidare un ciclomotore?

 

 

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Multe autovelox, notifica entro 90 giorni dall’infrazione

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Ora arriva anche il "timbro" politico: i Comuni non possono "giocare" sulle date per rispettare formalmente il termine di 90 giorni entro cui le multe stradali vanno notificate. Lo ha affermato alla Camera il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi.

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Rispunta Uber Pop

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Dietro gli «incentivi» al car pooling può rispuntare Uber Pop.Cacciato dalla porta per dichiarazione del ministro, Uber Pop potrebbe rientrare da una finestra lasciata per ora socchiusa dalla futura riforma del Codice della strada. La legge delega per la riforma, che ha appena ottenuto il primo via libera (alla Camera, in attesa di passare al Senato), introduce nel Codice la definizione di car pooling, per incentivarne la diffusione. E lo fa con parole che potrebbero comprendere anche la versione più controversa del noleggio con conducente Uber, cioè appunto la Pop, che di fatto trasforma in autista chiunque privato cittadino si offra di trasportare con la sua auto chi si prenota tramite la app messa a punto dal colosso americano di questo tipo di noleggio.

Un'offerta che ha provocato forti proteste dei tassisti in molti Paesi e che in Italia ha spinto alcuni Comuni e il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, a dare indicazioni alle forze dell'ordine per considerarla fuori legge. Ma ora un emendamento del M5S approvato ieri alla Camera per dare una "copertura giuridica" al car pooling (praticato da anni e talvolta incentivato con sconti sui pedaggi e corsie riservate) ne dà una definizione nella quale – con un po' di "fantasia" - potrebbero rientrare anche Uber Pop ed eventuali servizi analoghi.

Infatti, il car pooling viene definito come «servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici». Proprio questi "servizi dedicati" e la possibilità che possano essere svolti con strumenti informatici come può essere una app fanno pensare immediatamente a Uber Pop.

Tanto che già pochi minuti dopo l'approvazione del proprio emendamento, il M5S diramava un comunicato che non solo dava notizia del voto favorevole, ma precisava anche: «Abbiamo presentato anche un progetto di legge perché riteniamo che interventi normativi volti a favorire il car pooling possono anche contribuire a distinguere tra la sana condivisione di un mezzo di trasporto tra due privati e pratiche di abusivismo».

Dunque, tutto dipenderà dalla sorte di quest'altro progetto di legge, oltre che dalla formulazione del decreto legislativo con cui il Governo attuerà la delega alla riforma del Codice della strada (sempre che essa venga definitivamente approvata nelle versione licenziata ieri dalla Camera). Ma è chiaro che una definizione come quella entrata ieri nella delega apre un varco nel quale gli agguerriti avvocati di Uber cercheranno di infilarsi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Auto, che fare se chi guida non è il proprietario

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La norma si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato.
La casistica è ampia, ma non sterminata come si poteva temere a prima vista. E, soprattutto, spesso è composta da situazioni fuori dalla vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese. Così l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non è intestatario avrà ricadute pratiche inferiori agli allarmismi che stanno emergendo in questi ultimi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori e, talvolta, anche tra le forze dell'ordine.

Per cominciare gli obblighi non riguardano le situazioni già in essere (per le quali chi lo volesse avrà solo una facoltà di comunicarle), ma solo quelle che "nasceranno" da lunedì 3 novembre. Il ridimensionamento delle preoccupazioni emerge dall'ultima circolare della Motorizzazione e dallo spirito della norma che ha portato a introdurre questa sorta di intestazione temporanea dei veicoli (comma 4-bis, inserito nell'articolo 94 del Codice della strada con l'ultima riforma, la legge 120/2010, e attuato dal nuovo articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione).
La norma si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato (non importa se scritto o verbale). Quindi, restano fuori dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia, tra amici o in azienda. E, visto che il comodato è un contratto a titolo gratuito, sono esclusi anche i veicoli aziendali (sia di proprietà dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing da quest'ultima) dati in fringe benefit; perquelli noleggiati, inoltre, apparirà il nome dell'azienda e non quello dell'utilizzatore.
In sostanza, l'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo è e, per esercitare questi diritti, si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versargli alcun corrispettivo. Può accadere in molti casi, di diversa natura: quello del professionista che non ha interesse ad "apparire", del comune automobilista che abita in una zona con tariffe Rc auto molto alte, dell'autotrasportatore che voglia disporre di mezzi che eccedano la sua capacità professionale, del criminale che ha bisogno di prestanome o, più banalmente, di chi cerchi di sottrarsi a responsabilità su multe, incidenti e bollo auto.
Va precisato che il comodatario può a sua volta affidare il mezzo ad altri (compreso il proprietario), ma solo in maniera occasionale: il subcomodato non è consentito.
In ogni caso, nulla vieta di formalizzare altre situazioni di carattere più "familiare": per esempio, il padre che voglia "responsabilizzare" il figlio che usa l'auto intestata a lui può comunicare il nome alla Motorizzazione, in modo che multe e altre contestazioni gli arrivino direttamente (fermo restando il principio dell'articolo 196 del Codice, secondo cui normalmente l'intestatario risponde in solido).
Tutte le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal momento in cui ha inizio la situazione da comunicare. Se si tratta di un contratto con scadenza, vanno comunicate anche quest'ultima e l'eventuale proroga del contratto che superi i 30 giorni.

Da "Il Sole 24 Ore"

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Imposta auto ibride - RC auto

auto elettricaIbride, imposta ridotta ? Non dappertutto

Nelle pubblicità delle auto ibride si dice che questo tipo di alimentazione ha diritto a pagare il bollo ridotto. E' proprio così?
Sì, ma non in tutt'Italia perché non esiste una norma nazionale in materia.
Le esenzioni o riduzioni della tassa di proprietà per le auto ecologiche (ibride comprese) vengono stabilite dalle singole Regioni o Province autonome
che riscuotono i proventi del bollo. Di sicuro, sono in vigore già da tempo in Toscana, Puglia e Basilicata e nelle province autonome di Trento e Bolzano (si tratta di esenzioni dai 3 a 5 anni). Consigliamo, quindi, di consultare quanto disposto dagli organi competenti delle località in cui si risiede.

RC Auto, basta il tagliando provvisorio

Ho acquistato su internet una polizza RC Auto. In attesa di ricevere il tagliando a casa, posso circolare?
Sì. In base all'art. 181 del C.d.S., lei può circolare, basta esporre il tagliando provvisorio (la Compagnia solitamente lo invia per e mail al momento della sottoscrizione della polizza) e avere con sé una copia
del pagamento del premio. In caso di controllo non si rischiano sanzioni, ma l'organo di polizia può chiedere l'esibizione, entro 20 giorni, dei documenti originali per la verifica della regolarità del contratto.

 

Come guidare sulla neve

guidare sulla neve

Sulla neve la cosa migliore è avere i pneumatici invernali: una regola che vale tanto per le vetture a due ruote motrici quanto per quelle a trazione integrale, compresi i Suv (più o meno raffinati e costosi) che sono tutti piuttosto pesanti e, per questo motivo, più soggetti ad accentuare le sbandate e a scivolare sulle strade in discesa. In tutti i casi, sui fondi ad aderenza zero bisogna guidare in modo non solo prudente, mantenendo sempre una buona distanza dal veicolo che ci precede, ma anche evitando di frenare, di cambiare e di sterzare bruscamente perché sui fondi scivolosi un leggerissimo nervosismo della vettura si può trasformare in una vera sbandata.

Aderenza e motricità. Inoltre, in partenza o quando si resta innevati bisogna cercare di non fare girare a vuoto le ruote, rilasciando la frizione lentamente se si ha un'auto con cambio manuale e accelerando sempre dolcemente. Se le ruote iniziano a slittare è bene inserire la marcia superiore per ridurre la coppia motrice e cercare di recuperare aderenza. In pianura o in salita è meglio usare una marcia lunga per evitare pattinamenti, mentre in discesa è meglio impiegare quella che concilia la motricità per potere governare l'auto con gli effetti del freno motore. Per rendere l'idea: potrebbe essere quella inferiore a quella che si userebbe, ad andatura normale, su asfalto asciutto.

Auto con cambio automatico. Con i cambi automatici-sequenziali, oggi gestiti dall'elettronica e integrati dalla modalità manuale, valgono le stesse regole. Molti di essi integrano anche la logica Inverno o Neve e tante trazioni integrali e molte SUV hanno anche il dispositivo per il controllo della velocità in discesa: sono aiuti assai efficaci.

Fonte: Quattroruote

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E' vero che chi parla al cellulare rischia la patente?

CELL E GUIDA

L'abitudine di maneggiare il cellulare mentre si guida è, nonostante la sua pericolosità, comune a molti.

Tale noncuranza è punita con una sanzione amministrativa, decurtazione punti e, in caso di recidiva, con la sospensione della patente.

Il costo multa per chi parla al cellulare (o invia messaggi) mentre è alla guida è regolamentata dall'articolo 173 del codice della strada.

Chi ne fa uso senza auricolare o senza utilizzare la funzione "viva-voce" è soggetto al costo multa guida al cellulare di una somma compresa tra 160 e 646 euro nonché alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Se si commette la stessa infrazione nel corso di due anni, oltre alla multa e ai punti, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Se la sanzione viene saldata entro 5 giorni dalla contestazione, viene applicato lo sconto del 30% e il costo multa per guida al cellulare sarà di 112 euro.

Se si utilizza il viva-voce tenendo il cellulare in mano, si prende comunque la multa poiché la sanzione è prevista anche per chi tiene il cellulare con una delle due mani.

Se la multa guida al cellulare non viene contestata subito... Se la multa per chi guida al cellulare viene notificata al trasgressore e non su strada, non si possono decurtare i punti della patente. La sanzione pecuniaria a carico del proprietario della macchina resta invariata, ma è possibile evitare il taglio dei punti negando di essere stati alla guida del veicolo in quel momento e richiedendo la correzione del verbale.

 

Pneumatici invernali: Attenzione al codice di velocità

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L'argomento merita un approfondimento poiché coinvolge due fattori: la sicurezza e il rispetto delle norme del Codice della strada. Per l'impiego stagionale, si può scegliere una gomma invernale con marchiatura M+S anche con un codice di velocità inferiore a quello delle coperture estive, purché pari almeno a Q (160 km/h).

Le nuove regole. Per essere in regola, va posta nel campo visivo del guidatore un'etichetta che lo avvisi di tale limitazione, oppure, sulle vetture predisposte, va impostato l'avviso di superamento del limite di velocità. Ma non basta: per "impiego stagionale" s'intende quello fissato dalla direttiva sulla circolazione stradale nel periodo invernale, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. Di conseguenza - e considerando anche il periodo di tolleranza concesso - a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione: in caso di controllo, l'infrazione comporta una multa di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di collaudo. È ammesso, invece, l'impiego anche d'estate dei pneumatici invernali o quattrostagioni a patto di avere un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nel libretto.

Simboli e sigle cui prestare attenzione

M+S, gomme di compromesso. La sigla M+S significa Mud e Snow, cioè fango e neve, e nell'immaginario collettivo rimanda subito ai pneumatici invernali, anche se questo non è completamente vero. Infatti, questa marcatura può essere applicata dai produttori di pneumatici liberamente, poiché la legislazione non impone prove che certifichino l'effettiva resa della gomma sui cui è applicata nella stagione fredda. O meglio: la capacità di garantire motricità e aderenza sui fondi a bassa aderenza. Sono marchiati M+S, per esempio, tanto i pneumatici con tasselli molto pronunciati adatti in particolare al fango quanto quelli, spesso estrapolati dai precedenti, che si possono chiodare per muoversi sul ghiaccio. Insomma, gomme destinate a usi specialistici, per dirla in parole povere. Ma spesso riportano sui fianchi la stessa marchiatura anche i pneumatici all seasons o quattrostagioni, sovente di serie su Suv e crossover con la trazione integrale e su vetture stradali abbigliate in maniera cross-country e che, per questo motivo, ammiccano a rientrare in queste categorie. Sono soluzioni di compromesso, come del resto indica la denominazione che tradotta significa per tutte le stagioni, che, pur consentendo di soddisfare gli obblighi di legge - sulla neve non si comportano come le autentiche gomme invernali.

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