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Reato di omicidio stradale, un pericolo per l'agente

omicidio stradale

Ritengo necessario evidenziare le criticità della legge n. 41 del 23/03/2016 (reato di omicidio stradale), i cui presupposti possono trovare consenso ma la stesura del testo ha allargato eccessivamente l'ambito applicativo coinvolgendo direttamente ed in maniera esagerata e pericolosa categorie di operatori economici come quella degli agenti di commercio che passano buona parte della loro giornata alla guida di un'auto. Lo spunto parte dalla lettura di un articolo di cronaca "Auto all'incrocio non dà la precedenza e travolge una moto", che termina con la frase : il guidatore rischia anche la revoca della patente per cinque anni in caso di condanna. Il riferimento in particolare è all'art. 590-bis ai punti 1-2-3 del 5° comma che coinvolge qualsiasi soggetto anche non in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe e in cui non vi sono perdite di vita ma lesioni personali di una certa gravità.

Nello specifico:

1) Al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km orari, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, gravi e gravissime.

2) Al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

3) Al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Ben si comprende che con particolare riferimento al punto 3) vi possono essere casi di distrazione che se vanno a comportare oltre alla condanna penale anche la revoca della patente per cinque anni costringono un agente di commercio a cessare l'attività. Da più parti viene richiesta la modifica della legge, considerata in questi ed altri passaggi in forma negativa ed addirittura secondo l'Unione delle Camere Penali Italiane un "arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della <grammatica< del diritto penale".

La nostra associazione si sta attivando a livello nazionale chiedendo una modifica alla disciplina sanzionatoria che possa prevedere una più equa differenziazione. Considerata l'importanza di questa legge per la nostra categoria l'invito è quello di leggerla per intero. E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 03 2016.

Massimo Azzolini