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Tentata vendita, il rischio di sequestro del furgone

FURGONE

L'attività degli agenti di commercio operanti in tentata vendita è stata negli ultimi anni oggetto di ripetuti interventi legislativi soprattutto in riferimento al regime sanzionatorio.


Infatti la legge n. 298/1974, per gli agenti che effettuano il trasporto a mezzo autocarro di cose in conto terzi, prevede provvedimenti di fermo amministrativo e sanzioni da parte della Polizia Stradale, con il presupposto che l'agente non è autorizzato al trasporto conto terzi, cosa che causa ingenti danni alle aziende titolari di licenza di trasporto di cose in conto proprio e compromette la distribuzione delle merci e la vendita dei propri prodotti.

Siamo preoccupati per il lavoro di tutti quegli agenti di commercio che operano nei vari settori di tentata vendita come quelli del caffè, latte, gelati, prodotti freschi e da banco, soprattutto perché in questo particolare momento economico pesa sulle spalle degli agenti di commercio l'eccessivo costo del lavoro e della fiscalità della legge.

Per far fronte a questo fenomeno nel dicembre 2013, presso il Tribunale di Teramo, è stato presentato appello, riconosciuto come fondato e quindi accolto con sentenza n. 1285/2013, in quanto si è dimostrato che il trasporto conto terzi avviene solamente quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo e nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, cosa che non rientra nel ruolo ricoperto dall'agente di commercio.

Questa sentenza è stata il frutto di un'interrotta attività che mi ha visto coinvolto in prima persona, in quanto interpellato direttamente da numerosi iscritti dell'associazione. Successivamente, sulla base della sentenza n. 1285/2013, nel Tribunale di Teramo sono stati accolti numerosi ricorsi, vedi sentenza 24/2014 del Tribunale di Teramo, sentenza 223/2014 del Giudice di pace di Teramo e recentissima sentenza 443/2015 del 23/02/2015, dimostrando come l'agente che trasporta e consegna con il mezzo dell'azienda i prodotti da lui direttamente venduti, non svolge attività di trasporto "conto terzi", ma "conto proprio" sempre che il mezzo appartenga alla mandante.

Ritengo che tale problematica riguardi oltre sessantamila agenti di commercio in Italia e debba avere maggiore attenzione da parte delle istituzioni, per questo motivo, attraverso l'interessamento dell'Onorevole Giulio Sottanelli di Roseto degli Abruzzi (TE) si sta cercando un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Dott. Maurizio Lupi, al fine di modificare l'art. 31 lettera a) della legge n. 298/1974 che prevede che "i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti" inserendo tra questi anche gli "agenti di commercio".

Franco Damiani