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Auto, che fare se chi guida non è il proprietario

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La norma si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato.
La casistica è ampia, ma non sterminata come si poteva temere a prima vista. E, soprattutto, spesso è composta da situazioni fuori dalla vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese. Così l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non è intestatario avrà ricadute pratiche inferiori agli allarmismi che stanno emergendo in questi ultimi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori e, talvolta, anche tra le forze dell'ordine.

Per cominciare gli obblighi non riguardano le situazioni già in essere (per le quali chi lo volesse avrà solo una facoltà di comunicarle), ma solo quelle che "nasceranno" da lunedì 3 novembre. Il ridimensionamento delle preoccupazioni emerge dall'ultima circolare della Motorizzazione e dallo spirito della norma che ha portato a introdurre questa sorta di intestazione temporanea dei veicoli (comma 4-bis, inserito nell'articolo 94 del Codice della strada con l'ultima riforma, la legge 120/2010, e attuato dal nuovo articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione).
La norma si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato (non importa se scritto o verbale). Quindi, restano fuori dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia, tra amici o in azienda. E, visto che il comodato è un contratto a titolo gratuito, sono esclusi anche i veicoli aziendali (sia di proprietà dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing da quest'ultima) dati in fringe benefit; perquelli noleggiati, inoltre, apparirà il nome dell'azienda e non quello dell'utilizzatore.
In sostanza, l'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo è e, per esercitare questi diritti, si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versargli alcun corrispettivo. Può accadere in molti casi, di diversa natura: quello del professionista che non ha interesse ad "apparire", del comune automobilista che abita in una zona con tariffe Rc auto molto alte, dell'autotrasportatore che voglia disporre di mezzi che eccedano la sua capacità professionale, del criminale che ha bisogno di prestanome o, più banalmente, di chi cerchi di sottrarsi a responsabilità su multe, incidenti e bollo auto.
Va precisato che il comodatario può a sua volta affidare il mezzo ad altri (compreso il proprietario), ma solo in maniera occasionale: il subcomodato non è consentito.
In ogni caso, nulla vieta di formalizzare altre situazioni di carattere più "familiare": per esempio, il padre che voglia "responsabilizzare" il figlio che usa l'auto intestata a lui può comunicare il nome alla Motorizzazione, in modo che multe e altre contestazioni gli arrivino direttamente (fermo restando il principio dell'articolo 196 del Codice, secondo cui normalmente l'intestatario risponde in solido).
Tutte le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal momento in cui ha inizio la situazione da comunicare. Se si tratta di un contratto con scadenza, vanno comunicate anche quest'ultima e l'eventuale proroga del contratto che superi i 30 giorni.

Da "Il Sole 24 Ore"