Auto

La revisione

revisione auto

Tempistiche e sanzioni

Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento. Nel regolamento stesso sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento che devono essere periodicamente controllate durante la revisione auto. Particolare attenzione viene posta ai pneumatici, ai sistemi equivalenti, alla frenatura, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, alla limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. La revisione  auto periodica mira quindi ad accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge.

Revisione delle auto, ogni quanto farla?

La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori. La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Sanzioni

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. In tal caso è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.